Congedi parentali prorogati al 31 marzo: 7,6 milioni di euro per supplenti docenti e ATA. La misura nel decreto festività

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Il decreto festività, dl 24 dicembre n. 221, proroga le misure di cui all’articolo 9 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, il cosiddetto decreto fiscale. Le disposizioni previste sui congedi parentali per genitori con figli in didattica a distanza, o affetti da Covid, oppure in quarantena, vengono prorogate fino al 31 marzo 2022. Per il 2022 vengono inoltre stanziati ulteriori 7,6 milioni di euro per la sostituzione del personale docente e ATA.

Proroga congedi parentali

Art. 17, comma 3, del dl 24 dicembre n. 221:

Le misure di cui all’articolo 9 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, si applicano fino a 31 marzo 2022. I benefici di cui al primo periodo del presente comma sono riconosciuti nel limite di spesa di 29,7 milioni di euro per l’anno 2022. Sulla base delle domande pervenute, l’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione
ulteriori domande.

Ricordiamo le misure previste dall’articolo 9 del dl n. 146:

Il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni 14, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Il beneficio è riconosciuto ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a prescindere dall’età del figlio.

Il congedo può essere fruito in forma giornaliera od oraria.

Indennità al 50%
Per i periodi di astensione fruiti ai sensi del comma 1, è riconosciuta in luogo della retribuzione, nel limite di spesa di cui
al comma 7, un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa.

Figli tra 14 e 16 anni
In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Per i giorni in cui un genitore fruisce del congedo oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l’altro genitore non può fruire del medesimo congedo, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle stesse misure.

7,6 milioni di euro per supplenti docenti e ATA

Vengono inoltre stanziati ulteriori 7,6 milioni di euro per il personale docente e ATA che usufruisce dei benefici sopra detti:

Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al primo periodo del presente comma, è autorizzata la spesa di 7,6 milioni di euro per l’anno 2022.

TESTO DECRETO 

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