Congedi maternità e paternità scuola: ecco le novità 2016
Un circolare della Provincia autonoma di Trento riepiloga tutte le modifiche messa a regime riferite ai benefici contenuti del Dl 80 del 15 giugno 2015 sulla conciliazione vita e lavoro.
Un circolare della Provincia autonoma di Trento riepiloga tutte le modifiche messa a regime riferite ai benefici contenuti del Dl 80 del 15 giugno 2015 sulla conciliazione vita e lavoro.
Tale decreto, entrato in vigore il 25 giugno scorso in via sperimentale e soltanto per un anno, ha trovato applicazione anche negli anni successivi.
Quali sono, però, le novità apportate dal decreto per quel che riguarda i congedi di maternità e paternità per il personale della scuola?
L’articolo 2, comma 1, lettera a chiarisce che i giorni di astensione obbligatoria non goduti prima del parto si vanno ad aggiungere al congedo di maternità anche se la somma complessiva superi i 5 mesi.
L’articolo 2, comma 1, lettera b, stabilisce che in caso di ricovero del neonato la madre può chiedere la sospensione del congedo di maternità per riprendere a fruirne alla data della dimissione del neonato (tale diritto può essere esercitato una sola volta per ogni figlio).
L’articolo 7 riguarda il congedo parentale che compete a entrambi i genitori in costanza di rapporto di lavoro entro i primi 12 anni di vita del bambino.
L’articolo 8 chiarisce la fruizione del prolungamento del congedo parentale: i genitori possono fruire del congedo parentale retribuito al 30% per assistere al figlio disabile per ulteriori 3 anni, ed è esteso dagli 8 ai 12 anni di vita del bambino.
L’articolo 10 disciplina il congedo parentale in casi di adozione e affidamento poichè tale congedo spetta con le stesse modalità di fruizione ai genitori naturali e a quelli adottivi indipendentemente dall’età del bambino e va fruito non oltre il compimento della maggiore età del figlio.