Congedi donne vittime di violenza: cosa prevedono i CCNL per docenti, ATA e dirigenti. Inps pubblica la guida
I CCNL scuola sottoscritti il 18 gennaio (docenti e ATA) e il 7 agosto (dirigenti scolastici) hanno introdotto i congedi per le donne vittime di violenza. L’Inps ha pubblicato recentemente una guida in otto passi sui servizi e sulle prestazioni che l’Istituto mette a disposizione per le donne vittime di stalking, violenza o abusi.
Docenti e ATA
L’articolo 17 del CCNL 2019/21 sottoscritto il 18 gennaio all’Aran ha previsto i congedi per le donne vittime di violenza.
La lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 80 del 2015, ha diritto ad
astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali percorsi, per un periodo massimo di congedo di 120 giorni lavorativi, da fruire nell’arco temporale di tre anni, decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.
Salvo i casi di oggettiva impossibilità, la dipendente che intenda fruire del congedo è tenuta a farne richiesta scritta al datore di lavoro – corredata della certificazione attestante l’inserimento nel percorso di protezione con un preavviso non inferiore a sette giorni di calendario e con l’indicazione dell’inizio e della fine del relativo periodo.
Il trattamento economico spettante alla lavoratrice è quello previsto per il congedo di maternità, secondo la disciplina di riferimento.
Il periodo è computato ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, non riduce le ferie ed è utile ai fini della tredicesima mensilità.
La lavoratrice può scegliere di fruire del congedo su base oraria o giornaliera nell’ambito dell’arco temporale, fatto salvo quanto previsto dal comma 9. La fruizione su base oraria avviene in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del mese immediatamente precedente a quello in cui ha inizio il congedo.
La dipendente ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale secondo la disciplina di riferimento. Il rapporto a tempo parziale è
nuovamente trasformato in rapporto di lavoro a tempo pieno, a richiesta della lavoratrice. Tale richiesta può avvenire anche prima del tempo minimo di permanenza previsto dalla disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale, a condizione che sia presente un posto disponibile.
La dipendente vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione, indipendentemente dalle normali procedure di mobilità può presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residenza, ovvero, nel caso la violenza sia riconducibile al luogo di lavoro, nello stesso comune, previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni dalla comunicazione l’amministrazione di appartenenza, nel rispetto delle norme in materia di riservatezza, dispone il trasferimento presso l’amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti al suo livello di inquadramento giuridico.
I congedi possono essere cumulati con l’aspettativa per motivi personali e familiari per un periodo di ulteriori trenta giorni. Le amministrazioni, ove non ostino specifiche esigenze di servizio, agevolano la concessione dell’aspettativa, anche in deroga alle previsioni in materia di cumulo delle aspettative.
Il personale docente delle istituzioni scolastiche ed educative e il personale docente e di ricerca dell’AFAM fruisce dei congedi su base giornaliera.
Dirigenti scolastiche
L’articolo 15 del CCNL area dirigenza, firmato il 7 agosto all’Aran, ha previsto altresì i congedi per le dirigenti vittime di violenza.
La lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 80/2015, ha diritto ad astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali percorsi, per un periodo massimo di congedo di 90 giorni lavorativi, da fruire su base giornaliera nell’arco temporale di tre anni, decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.
Salvo i casi di oggettiva impossibilità, la lavoratrice che intenda fruire del congedo è tenuta a farne richiesta scritta al datore di lavoro – corredata della certificazione attestante l’inserimento nel percorso di protezione – con un preavviso non inferiore a sette giorni di calendario e con l’indicazione dell’inizio e della fine del relativo periodo.
Il trattamento economico spettante alla lavoratrice è quello previsto per il congedo di maternità, secondo la disciplina di riferimento.
Il periodo è computato ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, non riduce le ferie ed è utile ai fini della tredicesima mensilità.
La lavoratrice vittima di violenza di genere può presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residenza, ovvero, nel caso la violenza sia riconducibile al luogo di lavoro, nello stesso comune, previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza. Entro quindici
giorni dalla suddetta comunicazione l’amministrazione di appartenenza, nel rispetto delle norme in materia di riservatezza, dispone il trasferimento presso l’amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti al suo livello di inquadramento giuridico.
I congedi possono essere cumulati con l’aspettativa per motivi personali e familiari per un periodo di ulteriori trenta giorni. Le amministrazioni, ove non ostino specifiche esigenze di servizio, agevolano la concessione dell’aspettativa, anche in deroga alle previsioni in materia di cumulo delle aspettative.
La guida Inps
La guida in otto passi dell’Inps.
Per quanto riguarda il congedo l’Inps spiega che possono richiedere l’astensione dal lavoro, in modalità giornaliera o oraria, le seguenti categorie:
- Lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato;
- Apprendiste, operaie, impiegate e dirigenti;
- Lavoratrici agricole a tempo indeterminato o determinato;
- Lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari;
- Lavoratrici autonome;
- Lavoratrici iscritte alla Gestione Separata INPS
Per le giornate di congedo, inoltre, la lavoratrice ha diritto a percepire una Indennità giornaliera, pari al 100% dell’ultima retribuzione.
La domanda di congedo indennizzato per donne vittime di violenza di genere può essere presentata online all’INPS, attraverso il servizio Congedo indennizzato per le vittime di violenza di genere.