Conferma supplenza sostegno: vale solo incarico al 31 agosto o 30 giugno 2025, non fino al termine delle lezioni

Con dm n. 32 del 26 febbraio 2025 il Ministero ha comunicato le misure per garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno, assunti nell’anno scolastico 2024/25 con supplenza al 31 agosto o 30 giugno 2025.
Conferma supplenza al 31 agosto /30 giugno
In base a quanto indicato nel decreto la continuità riguarda esclusivamente i docenti in servizio a tempo determinato nell’anno scolastico 2024/2025 con supplenze rientranti nelle tipologie di cui all’articolo 2, comma 5, lettere a) e b), dell’O.M. n. 88/2024, ovvero:
a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico;
b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario.
Pertanto valgono solo le supplenze al 31 agosto o giugno 2025, mentre la proposta non può riguardare i docenti in servizio su supplenza temporanea, anche se essa fosse fino al termine delle lezioni, con scrutini compresi o proroga per eventuali esami.
In ogni caso questa tipologia di supplenza non rientra nelle lettere a e b) art. 2 comma 5 dell’OM 88/2024
Conferma docenti specializzati /non specializzati
La conferma può riguardare
a) docenti in possesso del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni con disabilità;
b) docenti privi del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni con disabilità che nell’anno scolastico 2024/2025 abbiano svolto servizio su posto di sostegno in quanto individuati dalla seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze per il relativo grado;
c) docenti privi del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni con disabilità che nell’anno scolastico 2024/2025 abbiano svolto servizio su posto di sostegno in quanto individuati sulla base della procedura di cui all’articolo 12, comma 9, dell’O.M. n. 88/2024.
Dall’analisi del decreto emerge che la procedura può riguardare anche il docente di ruolo in servizio con supplenza art. 47 nell’anno scolastico 2024/25, ma non il docente in assegnazione provvisoria perché non è una supplenza della tipologia indicata nel decreto
Inoltre, potrebbero essere interessati anche docenti specializzati con nomina da interpello,
La conferma arriva, in maniera esplicita dalla nota del Ministero del 7 maggio 2025.
Abbiamo parlato anche di
Il decreto n. 32 del 26 febbraio 2025
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali)