Insegnante supplente di sostegno 2025/26: può essere riconfermato anche con nomina interpello, purché sia specializzato

Di Lalla
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Chi sono i docenti interessati alla procedura di riconferma per il 2025/26 sullo stesso posto di supplenza avuto per l’anno scolastico 2024/25? La domanda dei nostri lettori assunti fuori provincia da interpello. 

I destinatari della procedura sono individuati dall’art. 3 comma 1 del dm n. 32 del 26 febbraio 2025

a. docenti in possesso del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni con disabilità;
b. docenti privi del titolo di specializzazione inseriti nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze per il relativo grado;
c. docenti privi del titolo di specializzazione che, nell’anno scolastico 2024/2025, abbiano svolto servizio su posto di sostegno individuati dalle graduatorie incrociate sostegno che abbiano avuto, nell’anno scolastico 2024/25, una supplenza al 30 giugno o 31 agosto.

Il decreto individua cioè tre tipologie di docenti (perché il decreto contiene Norme  finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di
sostegno per l’anno scolastico 2025/2026) ma per la tipologia b) e c) parla chiaro: l’individuazione riguarda docenti inseriti in II fascia GPS senza titolo ma con tre anni di servizio specifico oppure docenti individuati dalle graduatorie incrociate di sostegno.

nel caso a) invece il decreto parla di “docenti in possesso del titolo di specializzazione

pertanto il Ministero ha chiarito con nota del 7 maggio 2025 che è da intendersi il docente specializzato nominato da

  • GaE
  • GPS
  • interpello

Quando può essere riconfermata la supplenza

La riconferma della supplenza per l’anno scolastico 2025/265 potrà essere disposta solo al verificarsi di 3 circostanze

1. richiesta della famiglia, esito positivo dell’indagine condotta dal Dirigente Scolastico
2. disponibilità del posto per la supplenza anche nel 2025/26
3. accertamento del diritto alla nomina (citiamo testualmente il decreto) – secondo i criteri stabiliti dall’articolo 12, commi 7, 8 e 9, dell’Ordinanza – nel contingente complessivo dei posti disponibili per l’anno scolastico 2025/2026 da parte del docente interessato.

In ogni caso la supplenza del 2024/25 deve essere stata conferita o al 31 agosto 2025 o al 30 giugno 2025. Come anticipato dalla nostra redazione, sono escluse le supplenze fino al termine delle lezioni.

Come potrebbe verificarsi la terza condizione per una supplenza conferita da interpello?

Inoltre, se  – come indicato nel decreto – nell’ambito della presentazione delle istanze finalizzate all’attribuzione degli incarichi a tempo determinato per l’anno scolastico 2025/2026 di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, della Legge, il docente esprime la volontà di essere confermato con precedenza assoluta, come fa quella domanda a valere per una provincia diversa? 

Sarà sicuramente il Ministero, nei prossimi mesi, a spiegare quali circostanze debbano verificarsi e come devono procedure gli Uffici Scolasti.

Un altro dubbio riguarda ad es. la richiesta per un numero di ore inferiore alla cattedra. Come potrà completare il proprio orario il docente interessato?

Primo step, richiesta da parte della famiglia

Entro il 31 maggio le famiglie dovranno procedere a inoltrare la richiesta al Dirigente Scolastico.

Una nostra lettrice chiede

sono insegnante sostegno con contratto fino al 30/06 nominata tramite interpello Posso chiedere alla famiglia di effettuare la riconferma per l’anno successivo?
Grazie e attendo risposta

La nomina tramite interpello vale solo se il docente è in possesso di specializzazione.

Il decreto n. 32 del 26 febbraio 2025

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali)

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