Conferma del docente di sostegno 2025/26, coinvolti anche i docenti di ruolo. Ecco la condizione richiesta

Conferma del docente di sostegno: la norma, al momento attuabile solo per l’anno scolastico 2025/26, è riferita esclusivamente a docenti con incarico di supplenza fino al 31 agosto o 30 giugno nell’anno scolastico 2024/25.
La precisazione è contenuta nell’art.3 comma 2 comma del Decreto n. 32 del 26 febbraio 2025:
“La procedura di conferma di cui all’articolo 2 può essere proposta esclusivamente alle categorie di personale di cui al comma 1 in servizio a tempo determinato nell’anno scolastico 2024/2025 con supplenze rientranti nelle tipologie di cui all’articolo 2, comma 5, lettere a) e b), dell’Ordinanza.”
Quindi ad essere interessati dalla norma sono docenti che nel 2024/25 hanno svolto supplenze al 31 agosto o 30 giugno 2025. In particolare
a) i docenti in possesso del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni con disabilità;
b) docenti privi del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni con disabilità che nell’anno scolastico 2024/2025 abbiano svolto servizio su posto di sostegno in quanto individuati dalla seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze per il relativo grado
c) ai docenti privi del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni con disabilità che nell’anno scolastico 2024/2025 abbiano svolto servizio su posto di sostegno in quanto individuati sulla base delle graduatorie incrociate su sostegno.
La norma riguarda anche i docenti di ruolo?
Se si intende in maniera incondizionata, la risposta è negativa.
La risposta è negativa anche per il docente di ruolo in assegnazione provvisoria, in quanto non è una supplenza conferita ai sensi dell’OM n. 88/2024, che riguarda le supplenze.
Va però sottolineato che la riconferma del docente supplente andrà disposta dopo la conclusione delle operazioni relative ai docenti a tempo indeterminato, pertanto le assegnazioni provvisorie dovrebbero essere precedenti (e dunque assicurate entro il 31 agosto). Potrebbe capitare che il docente di ruolo venga ri – assegnato proprio sul posto occupato l’anno precedente, ma si tratterebbe di una congiuntura fortuita e non di un meccanismo innescato dalla nuova normativa.
La risposta è invece affermativa, non essendoci un divieto esplicito, per i docenti di ruolo che nell’a.s. 2024/25 hanno svolto una supplenza art. 47 ai sensi dell’OM n. 88/2024 e che quindi – al pari dei colleghi precari – potrebbero essere interessati dall’iter innescato dal provvedimento.
Seppure non ci siano ancora indicazioni in merito la riconferma costituirebbe il secondo dei tre anni scolastici per i quali il docente di ruolo mantiene la titolarità della sed, come indicato dall’art. 47 del CCNL
“1. Il personale docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può accettare, nell’ambito del settore scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato su posto intero in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra tipologia o classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno scolastico o fino al 30 giugno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni scolastici, la titolarità della sede.”
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