Conferma bocciatura per alunni con DSA e BES. Alcune sentenze

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Avv. Nicolina Serpa – In questo articolo si cercherà di passare in rassegna alcune recenti decisioni relative al contenzioso in materia di bocciatura di alunni con DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento).

Anche se i recenti pronunciamenti sono in senso negativo, è difficile affermare che rappresentino il segnale di un mutato orientamento della giurisprudenza amministrativa, più restrittivo e meno incline all’accoglimento delle istanze degli alunni con DSA.

Non bisogna infatti fermarsi a valutare l’esito dei ricorsi, per ritenerlo rappresentativo di una tendenza in atto, ma è necessario analizzarne le motivazioni rese dei giudici.

Ad esempio il Tar Friuli Venezia Giulia con sentenza n. 3/2019 ha rigettato il ricorso di un alunno con disturbi specifici dell’apprendimento che contestava il giudizio di non ammissione alla classe successiva, lamentando che l’Istituto non avrebbe attuato nel concreto il piano didattico personalizzato (nello specifico nelle materie in cui aveva un voto insufficiente non gli era stato permesso di compensare le prove scritte insufficienti con l’orale), circostanza che avrebbe viziato il giudizio finale.

Di diverso avviso era il Tar Friuli, anche sulla base della documentazione prodotta dalla difesa dell’istituto scolastico.

In questo caso ha pesato nel determinare la decisione sfavorevole al ricorrente la circostanza che la mancata applicazione del P.d.p. veniva riferita a casi isolati, peraltro contestati dall’Amministrazione, pertanto l’attuazione del P.d.p. non poteva dirsi inficiata da sporadiche anomalie riscontrate in alcune verifiche.

Quindi per tale ragione il Tar ha ritenuto che l’inadempimento a prestazioni previste dal PDP, essendo sporadico, non viziava il giudizio di non ammissione alla classe successiva.

Diverso sarebbe stato l’esito del giudizio se il ricorrente avesse contestato e provato una sistematica elusione del P.d.p., non limitata ai singoli episodi.

Anche il Tar Marche con la sentenza n. 112/2019 ha confermato la bocciatura di alunna con Bes.

I ricorrenti in questo caso lamentavano la mancata predisposizione da parte della scuola di un P.d.p..

La normativa riguardo ad alunni con Bes prevede, però, una semplice facoltà della scuola di redigere il P.d.p., fermo restando l’obbligo di motivare le ragioni per cui si è ritenuto opportuno non procedere alla predisposizione di un percorso individualizzato.

Nel caso in questione bisogna evidenziare che la scuola non aveva predisposto il P.d.p in quanto la documentazione medico-legale depositata dalla famiglia certificava patologie di tutt’altra natura, non implicanti difficoltà di apprendimento.

Determinava il rigetto della domanda anche la circostanza che nel giudizio veniva contestata in maniera generica l’omessa predisposizione del P.d.p., senza precisare quali misure dispensative e/o compensative sarebbero state necessarie nello specifico e neppure la concreta incidenza della loro mancata adozione sul giudizio finale.

Il Tar Lombardia con la sentenza n. 110/2019 si è pronunciato invece in un caso in cui la diagnosi di DSA veniva presentata appena un mese prima della fine dell’anno scolastico.

E’ bene precisare che se è vero che spetta alla scuola l’ obbligo di rilevare gli alunni con DSA, spetta alla famiglia certificarli.

Nella vicenda i giudici hanno ritenuto esente da colpa l’amministrazione scolastica in quanto trattandosi di alunno al primo anno della scuola secondaria di primo grado, stando al fascicolo personale richiesto all’istituto di provenienza, nessuna evidenza era stata data al DSA dell’alunno.

Al contrario il documento di valutazione e la certificazione delle competenze redatti al termine della scuola primaria dalle insegnanti, rappresentava un quadro generale degli apprendimenti e della motivazione all’apprendimento rientrante nella media di tutti gli alunni, con valutazioni tra il 7 e il 10. Veniva precisato che l’alunno aveva autonomia “adeguata”, l’esecuzione del lavoro era “completa e nei tempi assegnati”. La certificazione delle competenze riportava, in dettaglio, che l’alunno “legge correttamente ed in modo espressivo testi di vario genere”, “sa ricavare dati e informazioni da testi anche complessi”.

A fronte dell’assenza di problematiche ricavabili dal fascicolo personale dell’alunno, accompagnata dall’assenza di una segnalazione da parte degli stessi genitori in ordine alla presenza di tali DSA, anteriormente al mese di maggio, i giudici non hanno ravvisato una colposa inerzia a carico dei docenti della scuola secondaria in ordine alla tempestiva valutazione dei DSA e, quindi, in ordine alla mancata tempestiva adozione di un programma didattico personalizzato.

Infine, nel caso all’esame del Tar Puglia, definito con la sentenza n. 42/2019, i ricorrenti evidenziavano che il loro figlio sarebbe stato affetto da un disturbo dell’apprendimento, colpevolmente non rilevato dall’amministrazione scolastica e ritenuto all’origine delle molte assenze del minore, oltre il 25% del monte ore complessivo.

I ricorrenti ritenevano infatti che le certificazioni mediche prodotte “avrebbero dovuto far sorgere il sospetto” di una situazione patologica da risolvere mediante un piano didattico personalizzato, invece non adottato dalla scuola.

Le doglianze dei ricorrenti venivano rigettate in quanto le certificazioni mediche allegate per giustificare le assenze e dalle quali la famiglia riteneva che la scuola dovesse accorgersi del DSA, erano emesse da uno specialista in fisiopatologia respiratoria, pertanto mai avrebbero potuto far sorgere il sospetto da parte del Consiglio di Classe del disturbo sopra indicato.

Altra circostanza rilevante è che gli stessi genitori avrebbero chiesto che il figlio non venisse incluso nell’elenco “BES” in sede di scrutinio. Inoltre la scuola si era attivata predisponendo di propria iniziativa un PDP, adempimento che ad ogni modo non esimeva la famiglia dall’obbligo di certificazione ufficiale del DSA, peraltro redatta e comunicata dalla famiglia alla Scuola dopo la chiusura delle attività didattiche.

Dalle pronunce esaminate emerge quindi come in questa materia, più che in altre, risulta difficile trarre degli orientamenti univoci dalla giurisprudenza, presentando ogni caso degli elementi delle peculiarità elementi di specificità che rifuggono da generalizzazioni.

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