Conferimento di incarichi individuali a personale interno ed esterno ad una scuola: un esempio di Regolamento
Il “Regolamento per il conferimento di incarichi individuali” adottato ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. h), del D.I. 129/2018 definisce e disciplina le procedure, le modalità, i criteri e i limiti per il conferimento di incarichi individuali da parte del Dirigente Scolastico. Il conferimento degli Incarichi è svolto nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa, e nel rispetto delle previsioni contenute nel D.Lgs. 165/2001, nel D.I. 129/2018, nonché nella Contrattazione collettiva nazionale ed integrativa. Sono esclusi dallo Schema di Regolamento gli affidamenti in cui l’apparato strumentale di persone e mezzi, e il carattere imprenditoriale della prestazione prevalgono sull’attività individuale dell’Incaricato, ovvero gli appalti di servizi. Rientrano nella disciplina del presente Regolamento gli Incarichi conferiti dalle Istituzioni Scolastiche a: i. personale interno; ii. personale di altre Istituzioni Scolastiche; iii. personale esterno appartenente ad altre PA; iv. personale esterno (privati).
Normativa di riferimento
- Art. Il D.I. 129/2018 articolo 43 per la stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti solo per particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione, quando non sia reperibile fra il personale interno la specifica competenza (o anche semplicemente la disponibilità) necessaria allo svolgimento delle attività connesse all’attuazione del P.O.F. e del PTOF.
- Art. 45 comma 2 del D.I. n. 129/2018 disciplina dei criteri e dei limiti per la stipula di contratti d’opera con esperti per particolari attività e insegnamenti;
- Circolare 05/12/03, n. 41 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
- Art. 46 della Legge 06/08/08 n. 33.
- Art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/01, inerente la “Gestione delle risorse umane”.
- Art. 48, D.I. 129/2018 “Pubblicità, attività informative e trasparenza dell’attività contrattuale”.
- CCNL del comparto scuola vigente.
- Piano dell’Offerta Formativa e il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituzione Scolastica.
- Art. 10 del T.U. n° 297 del 16/04/1994.
- D.L. n.112/2008 e la circolare n.2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica.
- D.Lgs. n.50/2016 “Contratti sotto soglia” e le Linee Guida Anac n. 4 del 26/10/2016.
- D.Lgs. n.56 del 19/04/2017 che modifica l’art.36 comma 2 lett, a del D.Lgs. n.50/2016.
Definizioni
- «D.I.» o «D.I. 129/2018»: il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto il «Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107», pubblicato in G.U.R.I. n. 267 del 16 novembre 2018;
- «Schema di Regolamento»: il regolamento adottato dal Consiglio d’Istituto, ai sensi dell’articolo 45, comma 2, lett. h), del D.I. 129/2018, che determina i criteri e i limiti per lo svolgimento da parte del Dirigente Scolastico dell’attività negoziale in esame;
- «T.U.»: il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
- «CCNL»: il CCNL del 29 novembre 2007, recante «Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007», applicabile nei limiti di quanto disposto dall’art. 1, comma 10, del CCNL del 19 aprile 2018, relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca triennio 2016-2018;
- «Dirigente Scolastico» o «D.S.»: il soggetto posto al vertice dell’Istituzione Scolastica o Educativa, deputato a svolgere il conferimento di incarichi individuali, ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. h) del
D.I.; - «Istituzione Scolastica» o «Istituzione»: l’Istituzione Scolastica o Educativa statale, alla quale si applicano le disposizioni del presente Schema di Regolamento;
- «Incaricati»: soggetti interni o esterni ai quali vengono conferiti gli incarichi individuali oggetto del presente Schema di Regolamento;
- «Incarichi» o «Incarico»: gli incarichi individuali conferiti a soggetti interni o esterni da parte del Dirigente Scolastico.
I contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa
I contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa stabiliti dal D.Lgs. n.165/2001 – come si legge nel brillante “Regolamento” predisposto ad hoc dall’Istituto Comprensivo Statale di Squillace (CZ) diretto magistralmente dal Dirigente Scolastico Prof. Alessandro Carè – sono così riassumibili:
- devono essere conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d’opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;
- l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente;
- la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
Contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti
L’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di:
- garantire l’arricchimento dell’offerta formativa,
- realizzare particolari progetti didattici,
- realizzare specifici programmi di ricerca, sperimentazione e aggiornamento.
Condizioni preliminari attività per le quali l’istituzione scolastica può ricorrere ad esperti esterni
Le attività per le quali l’istituzione scolastica può ricorrere ad esperti esterni devono essere:
- coerenti col POF e il PTOF;
- coerenti con le finalità dichiarate nel precedente articolo; – coerenti con le disponibilità finanziarie programmate.
Prima di ricorrere all’esperto esterno – come si legge nel brillante “Regolamento” predisposto ad hoc dall’Istituto Comprensivo Statale di Squillace (CZ) diretto dal Dirigente Scolastico Prof. Alessandro Carè, vero esempio di manager – è necessario accertare concretamente l’impossibilità di realizzare le attività programmate con personale in servizio interno alla scuola.
Criteri generali
- Assicurare trasparenza nelle procedure e nella selezione;
- Garantire la qualità della prestazione;
- Valutare più opzioni sulla base di competenze professionali acquisite e titoli valutabili;
- Scegliere la soluzione più conveniente in termini di costo/beneficio;
- Considerare l’opportunità di collaborazione plurima, personale docente esperto, in servizio presso altre scuole statali, previa autorizzazione del Dirigente scolastico della scuola di appartenenza, ai sensi dell’art. 35, CCNL 29.11.2007.
Individuazione del fabbisogno e fasi di selezione
Il Dirigente Scolastico – come si legge nel brillante “Regolamento” predisposto ad hoc dall’Istituto Comprensivo Statale di Squillace (CZ) – analizza il proprio fabbisogno e valuta la possibilità di sopperire allo stesso, nel rispetto del seguente iter:
- ricognizione del personale interno all’Istituzione Scolastica;
- in caso di impossibilità di sopperire al proprio fabbisogno mediante personale interno, ove applicabile, affidamento ad una risorsa di altra Istituzione mediante il ricorso all’istituto delle cc.dd. “collaborazioni plurime”, ai sensi dell’art. 35 del CCNL (personale docente) e dell’art. 57 del CCNL (personale ATA);
- in via ulteriormente subordinata, nel caso in cui le procedure sub a) e b) abbiano dato esito negativo, affidamento di un contratto di lavoro, ai sensi dell’art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/2001: al personale dipendente di altra Pubblica Amministrazione; in via residuale, a soggetti privati. La selezione tiene conto, in via preferenziale, di personale dipendente di altre Pubbliche Amministrazioni rispetto a soggetti privati esterni alla PA.
Iter selettivo
- L’Istituzione Scolastica può espletare l’iter selettivo pubblicando un avviso per ciascuna fase o un avviso unico per più fasi o per tutte le fasi.
- L’Incaricato non deve essere nella condizione di incompatibilità o in conflitto d’interesse con l’Incarico specifico e la professione svolta.
- L’Istituzione Scolastica richiede un’autocertificazione che attesti quanto previsto dal precedente comma e la sottoscrizione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. 62/2013.
- L’Istituzione Scolastica è tenuta, inoltre, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39, ad acquisire dalle Autorità competenti, per ciascun soggetto incaricato, pena sua esclusiva responsabilità, il certificato del casellario giudiziale, al fine di non assumere personale che abbia subito condanne per i reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies c.p..
- Ai fini della stipula di contratti con i dipendenti di altra Amministrazione Pubblica, l’Istituzione Scolastica deve richiedere obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza, ai sensi dell’art. 53, comma 7, D.Lgs. 165/2001.
Contenuto degli avvisi
Quanto al contenuto dell’avviso – come si legge nel “Regolamento” predisposto dall’Istituto Comprensivo Statale di Squillace (CZ) che si allega come esempio eccezionale – esso potrà riportare, in via indicativa, i seguenti elementi:
- oggetto dell’Incarico;
- profilo professionale oggetto della procedura selettiva, con specificazione delle competenze e conoscenze richieste;
- specifici criteri predeterminati sui quali si baserà la selezione, anche mediante comparazione dei curricula vitae, con indicazione del relativo punteggio; d) compenso previsto e modalità di remunerazione;
- durata dell’Incarico;
- modalità di presentazione della candidatura con termine per la proposizione delle candidature;
- modalità di svolgimento della procedura di selezione;
- informativa in materia di trattamento dei dati personali e ulteriori previsioni richieste dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.
L’ordine di priorità nella selezione dei candidati
Nel caso in cui l’avviso riguardi più fasi o tutte le fasi dovrà riportare puntualmente l’ordine di priorità nella selezione dei candidati, a seconda della specifica tipologia di appartenenza degli stessi (personale interno, personale di altra Istituzione Scolastica, risorsa appartenente alla Pubblica Amministrazione ma non ad Istituzioni Scolastiche, soggetto privato), e dovrà, altresì, disciplinare nel dettaglio le diverse fasi procedimentali che l’Istituzione seguirà ai fini dell’individuazione del soggetto cui conferire l’Incarico.
Affidamento di Incarichi all’interno o al personale di altre Istituzioni Scolastiche
L’Istituzione Scolastica, ove individui il personale idoneo al suo interno, procederà all’affidamento e la selezione si concluderà in tal modo. Ove la ricognizione interna dia esito negativo, l’Istituzione procederà ad individuare l’eventuale sussistenza di personale idoneo nell’ambito delle altre Istituzioni Scolastiche ricorrendo all’istituto delle collaborazioni plurime.
Ipotesi in cui si ricorra a docenti di altre scuole
Nell’ipotesi in cui si ricorra a docenti di altre scuole, ai sensi dell’art. 35 del CCNL 2007, la stessa collaborazione:
- deve essere finalizzata alla realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, per i quali è necessario disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel corpo docente della Istituzione Scolastica;
- deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza;
- non deve comportare esoneri, neppure parziali, dall’insegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio;
- non deve interferire con gli obblighi ordinari di servizio.
Caso in cui si ricorra a personale ATA di altre Istituzioni
Nel caso in cui si ricorra a personale ATA di altre Istituzioni, ai sensi dell’art. 57 del CCNL 2007, la stessa collaborazione:
- deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico, sentito il DSGA;
- non deve comportare esoneri, neanche parziali, nella scuola di servizio.
Affidamento a soggetti esterni
Il conferimento degli Incarichi a professionisti esterni, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, si fonda sui seguenti presupposti:
- l’oggetto della prestazione deve essere predeterminato, alla stregua del compenso, e corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente;
- la prestazione deve essere di natura altamente qualificata;
- la prestazione deve avere natura temporanea e predeterminata;
- gli Incaricati devono essere esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria.
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore, in caso di affidamento di Incarichi:
- in favore di professionisti iscritti in ordini o albi;
- in favore di professionisti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali, dell’attività informatica o a supporto dell’attività didattica e di ricerca; – per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al D.Lgs. 276/2003, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della Società.
Procedura per il conferimento degli Incarichi
Il Dirigente Scolastico – come si legge nel brillante “Regolamento” predisposto dall’Istituto Comprensivo Statale di Squillace (CZ) – procede alla valutazione comparativa dei curricula presentati, anche attraverso commissioni appositamente costituite, secondo i criteri esplicitati nella procedura di selezione e fermo restando i criteri generali di cui al presente articolo.
Valutazione dei curricula
Rispetto ai curricula di ciascun candidato, saranno valutati i seguenti elementi e tutti gli altri aspetti ritenuti necessari nel caso di specie e predeterminati all’interno dell’avviso:
- titoli di studio (laurea magistrale, quadriennale, triennale) valutati anche in relazione al punteggio conseguito;
- altri titoli e specializzazioni (corsi post laurea, master, corsi di aggiornamento, certificazioni linguistiche);
- esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento;
- eventuali precedenti esperienze professionali presso Istituzioni Scolastiche;
- qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell’Incarico;
- pubblicazioni e altri titoli.
Conferimento dell’incarico
L’Istituzione Scolastica può anche prevedere la possibilità di effettuare un colloquio orale, ove si ritenga opportuno per la tipologia di Incarico da affidare. L’Incarico è conferito al candidato che si sarà classificato al primo posto in graduatoria. La graduatoria redatta dalla commissione, approvata dal Dirigente Scolastico è pubblicata nell’apposita sezione di “Albo on-line” del sito internet dell’Istituzione Scolastica.
Deroga alla procedura comparativa
Ferma la necessità di individuare soggetti idonei all’interno, l’Istituzione Scolastica, nel rispetto dei limiti e dei presupposti previsti dall’ordinamento, può conferire Incarichi in via diretta, derogando alla procedura comparativa, quando ricorrono le seguenti situazioni:
- assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità di conferire l’Incarico;
- prestazione che non consente forme di comparazione (condizione soggettiva di unicità della prestazione);
- precedente procedura comparativa andata deserta;
- collaborazioni meramente occasionali.