Concorso straordinario secondaria: tre anni di servizio solo su sostegno non sono requisito valido di accesso

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Concorso straordinario secondaria, esclusi docenti con tre anni di servizio solo su sostegno. Cosa dice il bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 aprile 2020. 

Tre anni di servizio svolto esclusivamente su posto di sostegno non costituiscono titolo di accesso al concorso straordinario.

Il docente in questione infatti, pur potendo vantare tre anni di servizio svolti tra l’anno scolastico 2008/09 e il 2019/20, non ha l’annualità di servizio specifica per la classe di concorso richiesta.

Il Ministero infatti non ha accolto il rilievo formulato dal CSPI nel parere espresso il 6 aprile sulla procedura straordinaria per l’abilitazione.

Il CSPI aveva evidenziato che l’esclusione dei suddetti docenti con tre anni servizio solo su sostegno non è coerente con la normativa vigente, che consente di nominare su sostegno (quando non vi sono più specializzati nei relativi elenchi)  dalle graduatorie di posto comune con conseguente valutazione del servizio nella classe di concorso.

Il docente di sostegno, inoltre, opera anche in ambito disciplinare, a supporto dell’intera classe.

Infine, la previsione succitata contrasta con le norme che hanno disciplinato le precedenti procedure concorsuali (D.L. del 12/7/2018, n. 87 convertito in legge, 9/8/2018 n. 96), che hanno riconosciuto il servizio prestato sul sostegno come fosse stato prestato sulla disciplina.

Il Ministero però è rimasto dell’idea già espressa ai sindacati in un incontro del 29 e 30 gennaio “Stante il tenore letterale della norma, non può pertanto prescindersi dal requisito del servizio svolto nella specifica classe di concorso, ferma restando la validità servizio svolto su posto di sostegno ai fini del computo del requisito dei tre anni di servizio.
Neppure appare percorribile l’ipotesi di un’interpretazione estensiva della norma, volta a considerare quale “anno di servizio specifico” quello svolto su posto di sostegno ma con nomina da graduatoria relativa alla
classe di concorso per cui si intende partecipare. In tal senso non può farsi riferimento alla disciplina in materia di graduatorie d’istituto e GAE: oltre ad essere procedure ontologicamente differenti, si tratta di note a tabelle allegate ad un decreto ministeriale, non idonee a prevalere su norme di rango primario.
Dagli atti parlamentari risulta peraltro in maniera inequivocabile la volontà del legislatore di mantenere fermo il requisito del servizio specifico svolto sulla classe di concorso richiesta”

Di conseguenza il servizio prestato su posto di sostegno è valido per raggiungere le tre annualità, ma deve essere accompagnato dall’annualità di servizio specifica.

Quindi due anni di servizio su sostegno + un anno specifico nella classe di concorso è requisito di accesso, tre anni di servizio solo su sostegno no.

Questo è valido sia per il concorso straordinario per il ruolo, sia per la procedura straordinaria per l’abilitazione per quanto riguarda i docenti precari.

Solo i docenti di ruolo potranno invece utilizzare i tre anni di servizio su sostegno per accedere alla procedura per l’abilitazione, non avendo necessità dell’anno di servizio specifico tra i requisiti.

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