Concorso straordinario secondaria, punti 1 per ogni anno di servizio ma deve essere specifico. Criteri

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valutazione

Concorso straordinario per il ruolo scuola secondaria di primo e secondo grado, quanto vale il servizio svolto e come viene valutato.

Prima di illustrare il punteggio attribuito a ciascun anno di servizio e i criteri in base ai quali viene valutato, ricordiamo i requisiti che permettono l’accesso alla procedura per i posti comuni, di insegnante tecnico-pratico e di sostegno.

Requisiti

  • Posti comuni 

Possono accedere al concorso straordinario per il ruolo scuola secondaria di primo e secondo grado, gli aspiranti in possesso dei requisiti di seguito riportati (possesso congiunto):

– tre annualità di servizio nelle scuole secondarie statali anche non consecutive, svolte tra l’a.s. 2008/09 e l’a.s. 2019/20 su posto comune o di sostegno

– un anno deve essere stato svolto per la classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre

– possesso del titolo di studio valido per l’accesso alla classe di concorso richiesta (laurea con eventuali CFU per la classe di concorso ovvero abilitazione o idoneità concorsuale nella specifica classe di concorso)

  • Posti di insegnante tecnico-pratico (ITP)

Il requisito richiesto, sino al 2024/25, è il diploma di accesso alla classe di concorso della scuola secondaria superiore (tabella B del DPR 19/2016, modificato dal DM n. 259/2017).

  • Posti di sostegno

I requisiti già indicati per i posti comuni oppure quelli per i posti di ITP più il titolo di specializzazione su sostegno.  I partecipanti al TFA IV ciclo possono accedere alla procedure per il sostegno anche con riserva

Titoli

In base alla bozza di tabella del 16 aprile, il punteggio massimo attribuile per i titoli è di 20 punti, superati i quali gli stessi vengono ricondotti a tale limite massimo.

Valutazione servizio

Per ciascun anno di servizio svolto è attribuito 1 punto. La valutazione avviene secondo i criteri di seguito riportati:

  • è valutato il servizio prestato sullo specifico posto o specifica classe di concorso per cui si partecipa (esempi: se si concorre per la A-22, si valuta il servizio svolto in tale classe di concorso ma non l’eventuale servizio nella A-12; se si concorre per la A-01, si valuta il servizio svolto in tale classe di concorso ma non l’eventuale servizio nella A-60);
  • il servizio può essere stato svolto sia nelle scuole statali che paritarie;
  • è valutato il servizio nei percorsi di istruzione e formazione professionale, purché svolto per la tipologia di posto o per gli insegnamenti riconducibili alla specifica classe di concorso;
  • è valutato il servizio svolto nei progetti regionali, attivati ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge n. 167/2009 e dell’articolo 5, comma 4-bis, della legge n. 128/2013;
  • il servizio svolto su posti di sostegno è valutato solo nella specifica procedura e sullo specifico grado (quindi se si partecipa per sostegno primo grado, si valuterà soltanto il servizio svolto su sostegno in tale grado di istruzione; non si valuterà servizio su sostegno nel secondo grado);
  • il servizio prestato su posto comune non si valuta per la procedura relativa al sostegno;
  • il servizio prestato nei percorsi di istruzione dei Paesi UE è valutato ove riconducibile alla specificità del posto o della classe di concorso;
  • il servizio a tempo determinato è valutato ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge n. 124/1999, in base alla quale per anno di servizio bisogna intendere il servizio prestato per almeno 180 giorni o il servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio o al termine delle attività educative per la scuola dell’infanzia (in quest’ultimo caso ha chiarito il Miur con nota n. 7526 del 24 luglio 2014).

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