Concorso straordinario secondaria: procedura ruolo e abilitazione. Differenza requisiti

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Concorso straordinario secondaria per il ruolo e concorso straordinario per l’abilitazione. Quali requisiti per l’uno e quali per l’altro. 

Concorso straordinario: due procedure

Il Ministero, come chiarito in diversi articoli, alla luce di quanto previsto nel decreto scuola DL 126/2019, convertito in legge n. 159/2019, darà vita vita a due distinte procedure:

  1. concorso straordinario per il ruolo
  2. concorso straordinario ai soli fini abilitanti

Per il concorso straordinario per il ruolo si è in attesa del parere del CSPI; quanto al concorso straordinario ai soli fini abilitanti è stata fornita dal Ministero, nella giornata di ieri, una’informativa ai sindacati.

Si tratta, dunque, di due distinte procedure, alle quali si accede con differenti requisiti.

Requisiti

  1. Concorso straordinario per il ruolo

Al concorso straordinario per il ruolo accedono i soli docenti con i seguenti requisiti:

  •  tre annualità di servizio nelle scuole secondarie statali anche non consecutive svolte tra l’a.s. 2008/09 e l’anno scolastico 2019/20 su posto comune o di sostegno. Come si conteggia l’annualità di servizio
  • almeno un anno di servizio deve essere stato svolto per la classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre
  • possesso del titolo di studio valido per l’accesso alla classe di concorso richiesta (laurea con eventuali CFU per la classe di concorso o diploma per ITP)

2. Concorso straordinario ai soli fini abilitanti 

Al concorso straordinario ai soli fini abilitanti accedono i docenti con i seguenti requisiti:

  •  tre annualità di servizio anche non consecutive svolte tra l’a.s. 2008/09 e l’anno scolastico 2019/20 su posto comune o di sostegno. Come si conteggia l’annualità di servizio
  • almeno un anno di servizio deve essere stato svolto per la classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre
  • l’aspirante deve essere in possesso del titolo di studio valido per l’accesso alla classe di concorso richiesta (laurea con eventuali CFU per la classe di concorso o diploma per ITP)

Le tre annualità di servizio possono essere state svolte presso le scuole paritarie o nei percorsi IeFP  purché il relativo servizio sia stato svolto per la tipologia di posto o per gli insegnamenti riconducibili alle classi di concorso del DPR 19/2016 e successive modificazioni; il servizio,inoltre, può essere misto: statale e paritario/IeFP.

I docenti di ruolo possono partecipare in deroga al requisito “almeno un anno di servizio deve essere stato svolto per la classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre”.

Il Ministero chiarirà che i tre anni di servizio potranno essere stati svolti in ordini di scuola diversi, fermo restando l’obbligatorietà dell’anno di servizio specifico (derogato solo per i docenti di ruolo).

Conclusioni

La differenza dei requisiti per la partecipazione al concorso straordinario per il ruolo e a quello per la sola abilitazione consiste nel fatto che per partecipare al primo il servizio deve essere stato svolto tutto nella scuola secondaria statale, mentre per partecipare al concorso esclusivamente abilitante il servizio può essere stato prestato anche nella scuola paritaria o nei percorsi IeFP (o misto).

I docenti di ruolo, infine, godono della summenzionata deroga dell’anno di servizio specifico.

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