Concorso straordinario secondaria, esclusi docenti con tre anni di servizio solo su sostegno

WhatsApp
Telegram

Concorsi scuola: concluso oggi il confronto Ministero  – sindacati, si attende adesso la pubblicazione dei bandi in Gazzetta Ufficiale. 

Come già anticipato dalla nostra redazione con la  pubblicazione dell’ultima bozza del bando, il Ministero non ha accolto né le richieste sindacali né i rilievi del CSPI sulla possibilità di permettere ai docenti con tre anni di servizio esclusivamente su sostegno di accedere alla procedura straordinaria per il ruolo o anche solo per l’abilitazione.

Il possesso di una annualità di servizio specifica nella classe di concorso scelta, tra le tre che costituiscono il requisito di accesso, rimane quindi uno dei requisiti imprescindibili.

A dare rilievo a questa chiusura sono i sindacatiFLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS Confsal e GILDA Unams ribadiscono inoltre il proprio dissenso per la decisione di non consentire la partecipazione alle due procedure anche dei docenti precari con servizio esclusivamente sul sostegno e privi del titolo di specializzazione

Su questo punto già nel primo incontro di carattere tecnico del 29 e 30 gennaio il Ministero aveva fornito questa spiegazione:

In merito alla validità del servizio svolto su posto di sostegno (punti 3 e 13) ai fini della partecipazione al concorso su posto comune, deve necessariamente richiamarsi quanto disposto dall’articolo 1, comma 5, lett. a) del D.L. 126/2019, ai sensi del quale “Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di
concorso, fermo restando quanto previsto alla lettera b)”, ovvero il possesso di almeno un anno di servizio nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto.

Stante il tenore letterale della norma, non può pertanto prescindersi dal requisito del servizio svolto nella specifica classe di concorso, ferma restando la validità servizio svolto su posto di sostegno ai fini del
computo del requisito dei tre anni di servizio.

Neppure appare percorribile l’ipotesi di un’interpretazione estensiva della norma, volta a considerare quale “anno di servizio specifico” quello svolto su posto di sostegno ma con nomina da graduatoria relativa alla
classe di concorso per cui si intende partecipare. In tal senso non può farsi riferimento alla disciplina in materia di graduatorie d’istituto e GAE: oltre ad essere procedure ontologicamente differenti, si tratta di note a tabelle allegate ad un decreto ministeriale, non idonee a prevalere su norme di rango primario.
Dagli atti parlamentari risulta peraltro in maniera inequivocabile la volontà del legislatore di mantenere fermo il requisito del servizio specifico svolto sulla classe di concorso richiesta. ”

A nulla è valsa in questo senso la richiesta del CSPI (va ricordato che il CSPI ha espresso il proprio parere esclusivamente sulla procedura del concorso straordinario per l’abilitazione e non quella per il ruolo)

  • “Si ritiene pertanto utile evidenziare di seguito alcune di queste criticità che riguardano anche la procedura concorsuale straordinaria:
    l’esclusione dall’accesso alla procedura del personale che abbia maturato i tre anni di servizio sul sostegno, senza il possesso del titolo specifico, e che chieda di partecipare alla selezione per la classe di concorso per cui ha titolo, ove non abbia almeno svolto un anno di servizio per quella specifica classe. Tale previsione risulta incoerente con la normativa vigente che consente la copertura di posti di sostegno mediante lo scorrimento delle graduatorie disciplinari relative ai posti comuni, e la conseguente valutazione di tale servizio nelle graduatorie stesse
    (D.M. n. 374/2017). Pur nella consapevolezza che tale limitazione è espressamente prevista dal testo normativo, non si può fare a meno di evidenziare che tale prescrizione contrasta con le  norme che hanno disciplinato le precedenti procedure concorsuali (D.L. del 12/7/2018, n. 87
    convertito in legge, 9/8/2018 n. 96) “che hanno riconosciuto il servizio prestato sul sostegno come fosse stato prestato sulla disciplina in quanto il docente che svolge attività di sostegno è nominato da una graduatoria disciplinare e, al fine di garantire l’inclusione degli alunni con
    disabilità, agisce nel senso di facilitare il loro apprendimento. Opera quindi anche in ambito disciplinare, di supporto all’intera classe, senza assumere una connotazione medico infermieristica.”

Concorso ordinario scuola secondaria, BOZZA BANDO: i posti divisi per classe di concorso e regione, programmi da studiare

WhatsApp
Telegram

Interpelli per le supplenze, le scuole iniziano a pubblicare. Ti informiamo noi quando una scuola cerca un supplente e inviamo la tua candidatura. Il nuovo sistema di Interpelli Smart