Concorso straordinario per l’abilitazione, si farà? Eliminati i 24 CFU, eliminata la prova orale. Il 3 giugno la risposta

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#insegnanti

Un “giallo” attanaglia i docenti in attesa dell’espletamento della procedura straordinaria per il conseguimento dell’abilitazione nella scuola secondaria di I e II grado, indetta con Decreto Dipartimentale n. 497 del 21 aprile 2020, per la quale le domande sono già state presentate entro il 15 giugno 2020. Si tratta dei docenti che non hanno potuto partecipare al concorso straordinario per il ruolo in mancanza degli specifici requisiti richiesti, nonché dei docenti che non hanno superato la relativa prova e, con lungimiranza, avevano presentato domanda anche per la procedura straordinaria.

Chi partecipa alla procedura straordinaria: i requisiti

Per poter presentare la domanda i docenti dovevano essere in possesso, in maniera congiunta, dei seguenti requisiti

a. aver svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, tra l’anno scolastico 2008/09 e il 2019/20

Il servizio svolto su posto di sostegno, anche in assenza di specializzazione, era considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso, fermo restando quanto previsto alla lettera b).

b. aver svolto almeno una annualità di servizio, tra quelle di cui alla lettera a), nella specifica classe di concorso per la quale si è scelto di partecipare

Il servizio prestato sulla classe di concorso A-29 era ritenuto valido ai fini della partecipazione per la classe di concorso A-30 e il servizio prestato sulla classe di concorso A-66 era ritenuto valido ai fini della partecipazione alla classe di concorso A-41, purché congiunto al possesso del titolo di studio di cui alla lettera c.

c. titolo di studio di accesso idoneo per la classe di concorso scelta.

Sono stati esclusi a priori i docenti con tre anni di servizio solo su sostegno, non potendo far valere l’annualità specifica di servizio. Laurea triennale non andava considerata valida come titolo di accesso.

La prova 

La prova della procedura straordinaria  per l’abilitazione nella scuola secondaria di I e II grado consiste in una prova scritta computer based  composta da 60 quesiti a risposta multipla della durata di 60 minuti (fermi restando eventuali tempi aggiuntivi per candidati di cui all’art. 20 della legge 104/92

La fase due della procedura

Superata la prova scritta, si accedeva alla fase due del percorso, che prevedeva

percorso di abilitazione, per il quale era necessario

  • avere un contratto di docenza a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata annuale (31 agosto) o fino al  termine delle attività didattiche (30 giugno) presso una istituzione scolastica o educativa del sistema nazionale di istruzione, ferma restando la  regolarità della relativa posizione contributiva;

Durante il percorso o comunque prima della conclusione i docenti avrebbero dovuto acquisire – se non ne sono già in possesso – i 24 CFU in discipline psicopedagogiche e metodologie didattiche di cui al DM 616/2017, con oneri a carico dei docenti.

prova finale

Il percorso di formazione si concludeva con una prova finale orale disciplinata dal comma 13 lettera c) del DL 126/2019 convertito con modificazioni nella legge 20 dicembre 2019 n. 159.

Il DL Sostegni interviene sul DL 26 ottobre 2019 come convertito con modificazioni nella legge 20 dicembre n. 159 stabilendo all’art. 59 comma

“21. All’articolo 1 del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159:
1) al comma 9, lettera g) i punti 2) e 3) sono soppressi;
2) il comma 13 è abrogato”

punto 2) e punto 3) della lettera g riguardano il concorso straordinario per il ruolo “conseguano i crediti formativi universitari o accademici di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, ove non ne siano gia’ in possesso;
3) superino la prova di cui al comma 13, lettera c)”

Ma il comma 13 riguarda non solo il concorso straordinario per il ruolo, ma anche la procedura per l’abilitazione

“c) le modalita’ di acquisizione, per i soggetti di cui al comma 9, lettera f), secondo periodo, e lettera g), ai fini dell’abilitazione e senza oneri a carico della finanza pubblica, dei crediti formativi universitari o accademici di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, nonche’ le modalita’ ed i contenuti della prova orale di abilitazione e la composizione della relativa commissione.”

Dunque abrogato (ancor prima di essere in atto) l’emanazione del decreto che doveva stabilire i contenuti della prova orale di abilitazione

Come si conseguirà l’abilitazione?

A questo punto la procedura potrebbe essere ridotta solo alla prova scritta da superare con almeno 42/60 e questo potrebbe essere sufficiente per acquisire l’abilitazione?

I dubbi sono leciti. Va detto infatti che il 20 maggio i sindacati (tranne Gilda degli insegnanti) hanno sottoscritto a Palazzo Chigi il Patto per la scuola, in cui per la formazione iniziale degli insegnanti si legge

  • Potenziare la formazione iniziale dei docenti della scuola secondaria, anche basandola su un modello formativo strutturato e integrato tra le Università e le scuole, idoneo a sviluppare coerentemente le competenze necessarie per l’esercizio della professione.

Potrebbe essere tra queste righe la risposta? La risposta probabilmente potrà essere fornita il 3 giugno, durante la  prima riunione del tavolo “Formazione iniziale, reclutamento e Formazione permanente”

N.B. Il testo del DL Sostegni bis è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 maggio, ma dovrà ancora essere sottoposto all’iter parlamentare, per cui potrà subire delle modifiche.

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