Concorso straordinario per l’abilitazione, rimangono in sospeso i 15 euro di tassa di partecipazione

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Concorso straordinario per l’abilitazione: indetto dal Ministero Azzolina con DD n. 497 del 28 aprile 2020, è stato sempre rinviato fino a diventare tutt’altro (e forse è stato un bene) nel decreto di formazione e reclutamento legato al PNNR, che prevede un corso di abilitazione da 30 CFU, di cui però manca ancora il decreto di attivazione.

Ricordiamo che il concorso straordinario abilitante, previsto dal DL n. 126/2019, convertito in legge n. 159/2019, è stato bandito con DD n. 497/2020 e successivamente integrato con DD n. 748/2020.

Gli aspiranti, in possesso dei previsti requisiti, hanno presentato le relative domande di partecipazione entro il 15 giugno 2020, pagando anche il previsto contributo di segreteria di 15 euro

Il concorso, tuttavia, non è stato mai avviato.

Evidenziamo, inoltre, che il decreto n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021, modificando quanto previsto dal DL 126/2019 relativamente concorso straordinario 2020 per il ruolo, è intervenuto anche su quello per l’abilitazione, abrogando (ancor prima di essere in atto) l’emanazione del decreto che doveva stabilire i contenuti della prova orale di abilitazione.

Conseguentemente, il concorso in esame è stato di fatto superato.

E infatti poco tempo fa il sottosegretario Frassinetti ha comunicato che si darà avvio alle procedure del PNRR

“va rimarcato che, in attuazione di quanto previsto dal Piano nazionale di ripresa di resilienza, sono state nel frattempo ridefinite, ai sensi del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali ordinarie finalizzate alle immissioni in ruolo, da bandire annualmente.

Ne discende che lo svolgimento delle prove relative alla procedura straordinaria in argomento dovrà necessariamente essere armonizzato con l’esigenza di avviare prioritariamente le procedure ordinarie, secondo le modalità e i tempi indicati dal PNRR”.

Come si consegue l’abilitazione all’insegnamento

L’abilitazione all’insegnamento, alla luce della riforma introdotta dal DL 36/2022, convertito in legge n. 79/2022, può essere conseguita seguendo il previsto percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 CFU/CFA. Al percorso accedono gli aspiranti:

  • (per i posti comuni) in possesso di laurea magistrale o a ciclo unico oppure di diploma AFAM di II livello oppure di titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
  • (per gli ITP) in possesso di laurea oppure di diploma AFAM di I livello oppure di titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso (sino all’a.s. 2024/25, per gli ITP è previsto quanto disposto dall’art. 22/2 del D.lgs. 59/17).

L’accesso ai percorsi, inoltre, è consentito anche a coloro i quali non ne sono ancora in possesso ma sono regolarmente iscritti ai relativi corsi.

Inoltre il DL n. 36/2022 detta disposizioni in merito al conseguimento di un un’altra abilitazione per i docenti già abilitati e per quelli specializzati su sostegno

Così leggiamo nell’articolo 2-ter del D.lgs. 59/2017, introdotto dal citato DL 36/22:

Coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su altro grado di istruzione e coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno possono conseguire, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l’abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione attraverso l’acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, di cui 20 CFU/CFA nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e gli altri 10 CFU/CFA di tirocinio diretto. Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l’impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a 12 ore. 

In base alla nuova disposizione:

  • possono conseguire un’ulteriore abilitazione in altra classe di concorso/grado di istruzione i docenti già abilitati e quelli in possesso del titolo di specializzazione su sostegno;
  • al fine suddetto, gli interessati devono essere in possesso del titolo di studio che dà accesso alla classe di concorso, in relazione alla quale conseguire l’abilitazione;
  • l’abilitazione si consegue attraverso l’acquisizione di 30 CFU/CFA del succitato percorso universitario e accademico di formazione iniziale;
  • dei suddetti 30 CFU/CFA: 20 vanno acquisiti nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento10 devono essere di tirocinio diretto;
  • per ogni CFU/CFA l’impegno in presenza nelle classi deve essere di almeno 12 ore.

Questa, nel caso in cui il docente abbia già un’abilitazione, è sicuramente una buona notizia rispetto al percorso prospettato dal DD n. 497 del 28 aprile 2020 ma non ne conosciamo ancora la declinazione, dal momento che il previsto Decreto da pubblicare entro il 31 luglio 2022 non è mai stato portato a termine dal Ministro Bianchi.

Resta anche capire come recuperare la tassa, già pagata, di 15 euro (condizione  questa che definiamo imprescindibile, qualunque potrà essere il percorso).

Di questo parla anche il sindacato Anief, che ha posto esplicita richiesta in tal senso al Ministero e il sindacato UIL Scuola RUA.

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