Concorso Straordinario per l’abilitazione: requisiti per far parte della Commissione d’esame. Compenso tra i 400 e i 500 euro

Il decreto direttoriale 497 del 21 aprile 2020 ha bandito la procedura concorsuale straordinaria per l’accesso ai percorsi di abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria.
Requisiti, modalità e tempistiche per la partecipazione dei candidati
Una commissione per ogni USR
Una volta scaduti i termini per la presentazione delle domande per i candidati, il Ministero dovrà produrre anche le tempistiche e il form di candidatura per gli aspiranti membri delle commissioni.
Trattandosi di una prova computer based la commissione sarà unica per ogni USR in quanto il suo compito, come indicato nell’art. 7, sarà quello di prendere atto del risultato delle prove scritte e procedere alla compilazione degli elenchi regionali di aspiranti all’abilitazione costituito dai candidati che hanno totalizzato un punteggio di almeno 42/60.
Non è stata ancora stabilita la data di svolgimento della prova.
Composizione delle commissioni
L’art. 7 del decreto direttoriale stabilisce che ogni commissione sarà presieduta da un professore universitario o da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico e composta da due docenti. E’ prevista anche la presenza di un segretario.
I docenti devono essere confermati in ruolo, con almeno cinque anni di servizio, preruolo compreso, prestato nelle istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione. Per i docenti AFAM, va evidenziato che non viene fatta menzione del servizio preruolo.
Gli USR, per la scelta dei componenti della commissione, dovranno seguire dei criteri di precedenza dati da:
a. titoli di dottorato di ricerca; diploma di specializzazione; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nell’allegato 4 nel decreto del Direttore Generale per il personale della scuola 31 marzo 2005; attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell’art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; abilitazione scientifica nazionale a professore di prima o seconda fascia, in settori disciplinari coerenti con la tipologia di insegnamento;
b. aver svolto attività di docente supervisore o tutor organizzatore o tutor coordinatore presso i percorsi di abilitazione all’insegnamento secondario o aver ricoperto incarichi di docenza presso i predetti corsi;
c. diploma di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilita’; d. diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di 1 o 2 livello con esame finale, nell’ambito dei bisogni educativi speciali.
Il segretario
Il segretario dovrà essere individuato tra il personale amministrativo appartenente alla seconda area o superiore, ovvero alle corrispondenti aree del comparto istruzione e ricerca, secondo le corrispondenze previste dalla tabella n. 9, relativa al comparto scuola, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2015.
Vincolo di genere
Il comma 6 prevede anche un vincolo di genere per la formazione delle commissioni: al suo interno deve essere garantita la presenza di entrambi i sessi, salvi i casi di motivata impossibilità.
Condizioni personali ostative all’incarico di presidente e componente delle commissioni
L’articolo 8 fissa le condizioni ostative che sono quelle solite di questa tipologia di procedura concorsuale.
In particolare gli aspiranti membri della commissione non devono:
a. avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata formalmente iniziata l’azione penale;
b. avere in corso procedimenti disciplinari;
c. essere incorsi nelle sanzioni disciplinari;
d. essere stati collocati a riposo da più di tre anni dalla data di pubblicazione del Bando e, se in quiescenza, aver superato il settantesimo anno d’età alla medesima data;
e. a partire da un anno antecedente alla data di indizione della procedura, essere componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
f. avere relazioni di parentela, affinità entro il quarto grado o abituale convivenza con uno o più concorrenti;
g. svolgere, o aver svolto nell’anno antecedente alla data di indizione della procedura, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei docenti;
h. essere stati destituiti o licenziati dall’impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall’impiego comunque determinata.
Presentazione domande e formazione delle commissioni
L’Art. 9 definisce le procedure per la formazione delle commissioni.
Tra quanto prescritto dai diversi commi dell’articolo, sono di particolare interesse i seguenti aspetti:
– l’istanza deve essere presentata unicamente per la regione sede di servizio o, nel caso di aspiranti collocati a riposo, in quella di residenza;
– deve essere allegato il curriculum vitae;
– in caso di mancanza di aspiranti, il dirigente preposto all’USR competente nomina i presidenti e i componenti con proprio atto motivato, fermi restando i requisiti e le cause di incompatibilità previsti dal presente decreto e dalla normativa vigente e la facoltà di accettare l’incarico;
– qualora non sia possibile reperire commissari, il dirigente preposto all’USR ricorre, con proprio decreto motivato, alla nomina di professori universitari, ricercatori a tempo indeterminato, a tempo determinato di tipo A o tipo B di cui all’art. 24, comma 3, lettere a) e b) di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, assegnisti di ricerca, docenti a contratto in possesso di esperienza di docenza almeno triennale.
Infine il comma 12 prescrive ai dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche di appartenenza di favorire la partecipazione alle attività delle commissioni dei docenti membri delle commissioni.
Compensi
L’art. 7 comma 7, indica che i compensi saranno quelli previsti dalla normativa vigente: si può quindi ipotizzare che siano confermati i compensi del concorso 2018 che variavano dai 400 ai 500 €.