Concorso straordinario per l’abilitazione, domande presentate a luglio 2020. Prove ancora non svolte, supplenti in classe

Che fine ha fatto la procedura straordinaria per l’accesso ai percorsi di abilitazione nella scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune? Cosa succederà in seguito alle modifiche introdotte dal decreto sostegni-bis?
Dopo mesi di silenzio sulla procedura indetta con DD n. 497 del 21 aprile 2020, ieri il sottosegretario Floridia (M5S) ha comunicato di aver sollecitato il Ministero su questo punto.
Una procedura che, secondo quella che sembra essere la calendarizzazione dei concorsi da svolgere in autunno – inverno, non ha la precedenza.
Nel frattempo anche per quest’anno scolastico si stanno assegnando le supplenze, anche da seconda fascia GPS, anche a docenti che non hanno la possibilità di acquisire il titolo considerato abilitante per l’insegnamento. Una contraddizione in termini che forse già da sola dovrebbe indicare l’urgenza della questione.
La procedura straordinaria per l’abilitazione, prevista dalla legge 159/2019, è stato poi modificata in alcune parti dal decreto legge n. 73/2021, il cosiddetto decreto sostegni-bis.
Procedura straordinaria abilitazione
Il decreto legge n. 126/2019, convertito in legge n. 159/2019, ha previsto una procedura straordinaria, per esami, finalizzata all’accesso ai percorsi di abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune, bandita con DD n. 497/2020, successivamente integrato con DD n. 748/2020.
Gli aspiranti, in possesso di tre anni di servizio nella scuola statale, paritaria e/o nei percorsi di istruzione e formazione professionale, hanno presentato le istanze di partecipazione alla procedura straordinaria entro il 15 luglio 2020. Leggi i requisiti completi per docenti precari e di ruolo
Ai sensi della suddetta legge 159/2019 e del conseguente DD 497/2020 (successivamente integrato con il DD 748/2020), i partecipanti:
- svolgeranno una prova scritta da superare con il punteggio minino di 42/60;
- sarebbero dovuti confluire in un elenco non graduato insieme ai docenti non vincitori del concorso per l’immissione in ruolo che avevano comunque superato la prova scritta
- avrebbero dovuto conseguire l’abilitazione, a condizione di:
– avere in essere un contratto a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche presso una scuola statale o paritaria, ferma restando la regolarità della relativa posizione contributiva (articolo 1, comma 9, lettera g- punto 1, legge 159/2019);
– conseguire a proprie spese , ove non ne siano già in possesso, 24 CFU nelle discipline antro-po-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche (articolo 1, comma 9, lettera g- punto 2, legge 159/2019);
– superare una prova orale (articolo 1, comma 9, lettera g- punto 3, legge 159/2019).
Modifiche decreto sostegni-bis
L’articolo 59, comma 21, del suddetto decreto 73/2021, dispone quanto segue:
21. All’articolo 1 del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126,convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159:
1) al comma 9, lettera g) i punti 2) e 3) sono soppressi;
2) il comma 13 e’ abrogato.
La citata lettera g) riguarda proprio l’abilitazione dei docenti che hanno presentato istanza per la procedura straordinaria per l’accesso ai percorsi di abilitazione e dei vincitori del concorso 2020 che volessero conseguire l’abilitazione prima dell’immissione in ruolo (per questi ultimi è già stata indicazione con la nota del 22 luglio 2021)
Il punto 2) della predetta lettera g) prevede il conseguimento dei 24 CFU (vedi sopra), mentre il punto 3 il superamento della prova orale di abilitazione che viene abolita con la soppressione del comma 13 (sempre dell’articolo 1 della legge 159/2019).
Come conseguiranno l’abilitazione i docenti interessati?
Alla luce di quanto detto sopra e posto che la procedura inizi e si svolga la prova scritta in tempi brevi, anche per i docenti della procedura straordinaria, come per i docenti idonei del concorso straordinario DD n. 510 del 23 aprile 2020 rimane in essere solo
- 1) abbiano in essere un contratto di docenza a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche presso una istituzione scolastica o educativa del sistema nazionale di istruzione, ferma restando la regolarità della relativa posizione contributiva;