Concorso straordinario per il ruolo: autodichiarazione non aggiornata al nuovo periodo di quarantena ridotto a 10 giorni
Mancano pochi giorni all’inizio delle prove per il concorso straordinario per il ruolo; al via il 22 ottobre, termine ultimo il 16 novembre. Nonostante le numerose polemiche accesesi nelle ultime settimane per il rialzo dei contagi, il Ministero dell’Istruzione va avanti per la sua strada, non disponendo al momento il rinvio della procedura.
Per l’accesso alla scuola in cui si svolgerà la prova, il candidato avrà necessità di presentare una autocertificazione compilata, messa a disposizione dal Ministero. Abbiamo provato ad aggiornare tale documento in seguito alle ultime disposizioni/circolare del Ministero della Salute, in data 12-10-2020.
Mascherina chirurgica obbligatoria, pena esclusione dalla procedura
È previsto l’obbligo da parte dei candidati, dei componenti della commissione, del personale di vigilanza e di tutte le figure presenti nelle aree concorsuali, di indossare una mascherina chirurgica, che copra correttamente le vie aeree (bocca e naso) per tutto il tempo di permanenza all’interno dell’istituzione scolastica sede di concorso.
Ciascun candidato dovrà dotarsi di idoneo dispositivo di protezione individuale e indossarlo, a pena di esclusione dalla procedura, sia durante il periodo di attesa per l’ingresso all’interno dell’istituzione scolastica, sia all’ingresso nell’aula sede di esame, sia durante lo svolgimento della prova, nonché in uscita dalla struttura. I candidati hanno l’obbligo di igienizzarsi le mani con apposito gel disinfettante contenuto nei dosatori all’ingresso e in più punti delle aree (es. ingresso, aule, servizi igienici, etc.) assicurandone un utilizzo frequente.
L’autodichiarazione andrebbe aggiornata in base alle nuove disposizioni
I candidati, dovranno compilare l’autodichiarazione
Scarica il modello di autocertifcazione in PDF
in cui si dichiara
- di aver preso visione delle misure di sicurezza pubblicate dal Ministero dell’Istruzione sul proprio sito web al link https://www.miur.gov.it/web/guest/procedura-straordinaria-perimmissione-in-ruolo-scuola-secondaria;
- di non essere soggetto a periodo di quarantena obbligatoria secondo le prescrizioni governative vigenti;
- di non essere a conoscenza di essere positivo al COVID – 19;
- di non avere o avere avuto sintomi riconducibili al COVID – 19 nei 14 giorni precedenti;
- di non essere a conoscenza di avere avuto contatti con persone risultate positive al COVID –19 nei 14 giorni precedenti;
- di essere consapevole di dover adottare, durante la prova concorsuale, tutte le misure di contenimento necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19;
Alcuni candidati fanno notare che la circolare del Ministero della Salute ha modificato il periodo di quarantena, per cui l’autodichiarazione potrebbe risultare “superata” per alcuni casi concreti.
Le novità previste dalla Nuova circolare Ministero della Salute 12-10-2020
Premessa – Isolamento e Quarantena
L’isolamento dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell’infezione.
La quarantena, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi.
Casi positivi sintomatici – asintomatici
In considerazione dell’evoluzione della situazione epidemiologica, delle nuove evidenze scientifiche, delle indicazioni provenienti da alcuni organismi internazionali (OMS ed ECDC) e del parere formulato dal Comitato Tecnico Scientifico in data 11 ottobre 2020, si è ritenuta una nuova valutazione relativa a quanto in oggetto precisato:
Casi positivi asintomatici
Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).
Casi positivi sintomatici
Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).
Casi positivi a lungo termine
Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d’intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato).
Contatti stretti asintomatici
I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare:
- un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso; oppure
- un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.
Si raccomanda di:
- eseguire il test molecolare a fine quarantena a tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze;
- prevedere accessi al test differenziati per i bambini;
- non prevedere quarantena né l’esecuzione di test diagnostici nei contatti stretti di contatti stretti di caso (ovvero non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato), a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici o nel caso in cui, in base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda opportuno uno screening di comunità;
- promuovere l’uso della App Immuni per supportare le attività di contact tracing.
Al momento rimane in vigore l’autodichiarazione rilasciata dal Ministero con nota del 1° ottobre 2020 e non ci risultano modifiche in atto. Eventuali modifiche saranno rese note dal Ministero stesso.