Concorso straordinario per il ruolo 2020, ancora prove suppletive per candidati in isolamento Covid

WhatsApp
Telegram

Il Ministero dovrà prevedere prove suppletive per chi, causa Covid o quarantena, non ha potuto partecipare alla procedura concorsuale straordinaria indetta dal Ministero dell’Istruzione per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno.

L’ha deciso il Tar del Lazio con una sentenza con la quale ha accolto un ricorso proposto da decine di docenti impossibilitati a partecipare nella sessione ordinaria d’esame perché collocati in isolamento fiduciario o in quarantena per l’applicazione delle misure sanitarie di prevenzione epidemiologica da Covid-19.

Come prima cosa, i ricorrenti sostenevano “la manifesta illogicità e macroscopica irragionevolezza” delle scelte compiute dall’Amministrazione, in quanto a loro avviso le condizioni di diffusione del virus e l’assoluta prevedibilità di una situazione come quella di fatto verificatasi avrebbero dovuto imporre la previsione, fin da subito, di prove suppletive in favore dei candidati impediti a partecipare perché sottoposti a misure sanitarie di prevenzione. In più, denunciavano tra l’altro la disparità di trattamento, e la violazione di protocolli di sicurezza.

Il Tar, vagliando congiuntamente i tre motivi di ricorso proposti, ha ritenuto di accogliere le tesi dei ricorrenti. Premettendo l’esistenza di una serie di ordinanze in materia, i giudici hanno ritenuto che i principi delineati sono pienamente applicabili al caso di specie, in particolare quanto a: “la conferma della radicale e assoluta diversità delle situazioni di mero personale impedimento (singolo o collettivo), che sono e rimangono certamente non tutelabili rispetto all’interesse alla celere conclusione dei concorsi, rispetto alle situazioni di impedimento, come nel caso di specie, dovuto a straordinarie ed emergenziali misure di sanità pubblica generali decise nell’interesse collettivo; il carattere sostanzialmente riparatorio delle sessioni suppletive o supplementari di un concorso per coloro che dimostrino di essere stati impediti per factum principis connesso a imperiose e esigenze extra ordinem di salute collettiva; la imprescindibilità della tutela delle posizioni giuridiche soggettive, da considerarsi anche alla stregua di diritti costituzionali, incise dalle suddette misure di sanità pubblica e la insussistenza di una impossibilità tecnica di previsione o di esecuzione di prove suppletive”.

Tutte ragioni, queste, che hanno portato all’accoglimento del ricorso “con l’obbligo dell’amministrazione di disporre l’esperimento di prove suppletive per i ricorrenti che dimostrino di essere stati impossibilitati a partecipare al concorso in parola per ragioni inerenti le misure di tutela in discorso”.

WhatsApp
Telegram

ATA, la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale diventa requisito di accesso per le graduatorie terza fascia