Concorso straordinario insegnanti di religione infanzia e primaria: domande entro 2 luglio. Requisiti, prova, posti per regione. Ecco il BANDO e le FAQ
E’ stato pubblicato sul sito del Ministero e InPA il bando di concorso per insegnanti di religione cattolica nelle scuole dell’infanzia e primaria. C’è tempo per sentare domanda dal 3 giugno al 2 luglio, ovvero dalle ore 14 del giorno di pubblicazione al 29esimo giorno successivo a quello di apertura delle istanze.
I candidati possono presentare istanza di partecipazione in un’unica regione nel cui ambito territoriale è situata la sede dell’ordinario diocesano che ha rilasciato la certificazione di idoneità, indicando la diocesi per cui si concorre e il grado di scuola di cui si possiede la relativa idoneità, valevole sia per la diocesi cui i candidati partecipano sia per il grado di scuola cui la procedura si riferisce.
I candidati presentano istanza di partecipazione al concorso unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso il Portale Unico, raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it. Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre, occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”. Il servizio è eventualmente raggiungibile anche attraverso l’applicazione “Piattaforma Concorsi e Procedure selettive”, collegandosi all’indirizzo www.miur.gov.it, attraverso il percorso “Argomenti e Servizi > Servizi > lettera P > Piattaforma Concorsi e Procedure selettive, vai al servizio”. Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.
Per la partecipazione alla procedura concorsuale è dovuto il pagamento di un contributo pari a euro 50,00.
Requisiti
Sono ammessi a partecipare alla procedura concorsuale i candidati in possesso congiuntamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, dei seguenti requisiti specifici:
- certificazione dell’idoneità diocesana rilasciata dal Responsabile dell’Ufficio diocesano competente nei novanta giorni antecedenti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione e valevole sia per la diocesi sia per il grado di scuola cui la procedura si riferisce;
- almeno trentasei mesi di servizio, anche non consecutivi, nell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali con il possesso dei prescritti titoli;
almeno uno dei titoli previsti dai punti 4.2. e 4.3 dell’intesa tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana del 28 giugno 2012, resa esecutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 175 del 20 agosto 2012.
Prova orale
Il concorso si articola nella prova orale didattico-metodologica e nella valutazione dell’anzianità di servizio e dei titoli di qualificazione professionale.
La prova ha una durata massima complessiva di trenta minuti ed è finalizzata ad accertare la preparazione del candidato sulle problematiche educative e la preparazione didattica e metodologica come quadro di riferimento complessivo. Sono esclusi i contenuti specifici dell’insegnamento della religione cattolica.
La prova valuta inoltre la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese nonché l’utilizzo pratico delle tecnologie digitali.
Posti
BANDO e ALLEGATI
FAQ
D: Il candidato può partecipare a più procedure concorsuali?
R: Sì, qualora sia in possesso dei requisiti per esse previste, presentando la domanda relativa alla procedura per cui concorre e specificando l’ordine o il grado di scuola cui la certificazione d’idoneità si riferisce. Il candidato che sia in possesso del solo diploma di scuola magistrale, conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, partecipa al concorso per la scuola dell’infanzia e primaria e viene individuato in graduatoria con apposita indicazione: la sua posizione è utile ai fini della nomina a tempo indeterminato solo nella scuola dell’infanzia.
D: La certificazione di idoneità rilasciata dal Responsabile dell’Ufficio diocesano va allegata al momento dell’iscrizione al concorso sulla piattaforma apposita?
R: Sì, la certificazione di idoneità dovrà essere allegata alla domanda in formato pdf.
Essa è valida solo se rilasciata nei novanta giorni antecedenti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione.
D: Ai fini del requisito di accesso, come devono essere conteggiati i mesi di servizio?
R: I 36 mesi di servizio, anche non continuativi, vanno calcolati considerando:
– come da calendario i mesi interi, risultando irrilevante il numero dei giorni di cui ogni singolo mese è composto;
– in ragione di un mese ogni 30 giorni, sommando le frazioni di mese;
– non si valuta la eventuale frazione di mese residua indipendentemente dal fatto che sia superiore a 15 gg. (ad esempio, non matura il requisito di anzianità valido per l’accesso alla procedura il candidato che, alla scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbia svolto 35 mesi e 16 giorni di servizio);
– quindi, il requisito di accesso alla procedura concorsuale è soddisfatto al raggiungimento di complessivi 1.080 giorni di servizio, purché prestati con il possesso del titolo prescritto.
D: Quali sono i titoli di qualificazione professionale che attribuiscono un punteggio?
R: Ai sensi del combinato disposto dei commi 7 e 3 dell’articolo 3, Legge 186 del 2003, sono valutati soltanto i titoli di qualificazione professionale per partecipare al concorso (ossia i titoli previsti dai punti 4.2. e 4.3 dell’intesa tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana del 28 giugno 2012, resa esecutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 175 del 20 agosto 2012). È valutato, pertanto, sia il titolo indicato in domanda quale requisito di accesso alla procedura concorsuale sia gli ulteriori titoli, tra quelli previsti dai punti 4.2 e 4.3 della suddetta Intesa, di cui il candidato sia eventualmente in possesso, a condizione che siano dichiarati in domanda. In ogni caso, il medesimo titolo è valutabile una sola volta.
D: Come si interpreta l’affermazione, riportata nell’Allegato 9, secondo cui “Non è valutata l’anzianità di servizio in tutti i casi in cui costituisca titolo di qualificazione professionale, ai sensi dell’articolo 4 del presente bando”?
R: Per comprendere l’affermazione riportata nell’Allegato 9, occorre fare la seguente distinzione. L’allegato 9 prevede:
1) un punteggio per la sola anzianità;
2) un punteggio per i titoli di qualificazione professionale. In alcuni di questi casi il titolo di qualificazione professionale si compone sia di un titolo di studio che di una specifica anzianità di servizio. In questi casi, l’anzianità di servizio (che è parte del titolo di qualificazione professionale) non è valutata ai fini del punteggio dell’anzianità di cui al punto 1).
Si veda, ad esempio, il titolo indicato nell’ Allegato 5, punto 4.3.1.b) – b.2), laddove si fa riferimento agli “insegnanti della sezione o della classe che abbiano impartito l’insegnamento della religione cattolica continuativamente per almeno un anno scolastico nel corso del quinquennio 2007-2012”. L’anno scolastico di servizio effettuato nel corso del quinquennio 2007-2012, in quanto parte del titolo di qualificazione professionale, non sarà valutato ai fini del punteggio attribuito all’anzianità di servizio.
D: Perché i quadri nazionali di riferimento per lo svolgimento della prova orale didattico-metodologica dell’infanzia e della primaria sono contenuti distintamente in due allegati (7 e 8)?
R: Pur essendo unico il ruolo infanzia-primaria, la Commissione utilizzerà il quadro nazionale di riferimento per l’infanzia nel caso in cui il candidato sia in possesso della sola certificazione d’idoneità diocesana per l’infanzia (ad esempio il candidato che sia in possesso del solo diploma di scuola magistrale, conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002); diversamente utilizzerà il quadro nazionale di riferimento per la primaria nel caso in cui il candidato sia in possesso della sola certificazione d’idoneità diocesana per la primaria. Qualora il candidato sia in possesso sia della certificazione d’idoneità diocesana per l’infanzia sia di quella per la primaria, sarà valutato dalla Commissione sulla base del quadro orale della primaria.