Concorso straordinario e ordinario, ecco tutti i no e i sì del ministero alle richieste dei sindacati

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Si sono conclusi con una rottura i tavoli tra Miur e sindacati relativi all’avvio dei concorsi straordinario e ordinario. Ecco quali sono state le richieste dei sindacati e le risposte del ministero.

Come fa sapere la Flc Cgil, le richieste dei sindacati di questi ultimi giorni hanno riguardato:

  • le osservazioni e le proposte relative ai bandi di concorso
  • la necessità di avere una calendarizzazione dei tavoli relativi a tutte le questioni su cui a dicembre c’è stata la conciliazione, a partire dai percorsi abilitanti, la mobilità, il rinnovo del contratto nazionale.

Ma a seguito delle richieste sono giunti tanti no da parte del ministero. In particolare, sul concorso straordinario è arrivata una risposta negativa a:

  • Requisiti di accesso: chiarire che i docenti con 3 anni di servizio su sostegno senza specializzazione possono partecipare al concorso straordinario per la classe di concorso da cui sono stati chiamati avendone titolo
  • Pubblicazione della banca dati dei quesiti
  • Punteggio prova scritta: massimo 30 punti. Valutazione dei titoli: massimo 70 punti (di cui 50 ai servizi come nel concorso straordinario per la scuola primaria e dell’infanzia). La proposta non inficia la selettività della prova che è superata comunque solo da chi ottiene 7/10
  • Attribuire 5 punti per ogni anno di servizio
  • Ridurre il numero dei quesiti e aumentare il tempo a disposizione
  • Valutazione degli anni di servizio svolti su sostegno nella procedura concorsuale della classe di concorso
  • Chiarire che gli specializzati/specializzandi su sostegno possono partecipare al concorso straordinario anche se i servizi relativi a posto di sostegno afferiscono a un ordine di scuola diverso
  • Riconoscere il servizio svolto sulla materia alternativa alla religione cattolica come valido ai fini della partecipazione al concorso, relativamente alla classe di concorso da cui gli insegnanti sono stati nominati
  • Ridurre il numero dei componenti delle commissioni prevedendo l’esonero dal servizio per i componenti
  • Prevedere la tabella di corrispondenza del titolo di abilitazione su più classi di concorso a cascata

Su altre proposte dei sindacati, sempre sul concorso straordinario, invece non è arrivata nessuna risposta:

  • Riconoscere come valido l’anno di servizio per i contratti stipulati dal 1° febbraio fino all’ultimo giorno di lezione, poi interrotti e ripresi per i giorni degli scrutini (art. 7/4 e 7/5 del DM 131/07)
  • Per i docenti con titoli AFAM, relativamente alle classi di concorso dei licei musicali, sono validi i titoli di accesso previgenti al DPR 19/2016
  • Esplicitare in modo chiaro e dettagliato che la valutazione finale consisterà nell’esposizione di un’”unità didattica”

I sindacati hanno chiesto anche di avviare subito il confronto riguardante la procedura del concorso straordinario abilitante. Chiarire se potranno partecipare, oltre ai docenti con servizio nelle paritarie, IFP e ingabbiati anche coloro che hanno partecipato alle procedura straordinaria per la stabilizzazione. Chiarire se la procedura abilitante sarà svincolata dalla disponibilità dei posti e quindi sarà avviata per tutte le classi di concorso. Su questo punto il ministero ha detto che il confronto sarà avviato (non viene indicato un termine). Potranno partecipare anche i docenti che hanno fatto lo straordinario per l’assunzione. La procedura sarà avviata a prescindere dalla disponibilità dei posti.

Per ciò che concerne l’invio dell’allegato A con i posti e il conseguente invio allegato B con le aggregazioni territoriali del concorso, il ministero ha risposto che non è pronto.

Queste le richieste a cui il Miur ha risposto positivamente:

  • Riconoscimento della validità dell’annualità di servizio per contratti non continuativi
  • Possibilità di partecipare alla procedura per posto di sostegno sia per la scuola secondaria di I grado che di II grado, in presenza delle specializzazioni specifiche
  • Il servizio prestato senza titolo di accesso è valido ai fini dei requisiti di servizio di cui alle lettere A e B dell’articolo 2 comma 1 del bando, fermo restando il possesso del titolo al momento della presentazione della domanda
  • Semplificare la tabella dei titoli compresi quelli delle materie artistiche (ma solo su titoli artistici).

Sui concorsi ordinari il Miur ha detto no a:

  • Definire il voto minimo per il superamento dell’eventuale prova preselettiva per garantire omogeneità su tutto il territorio nazionale
  • Valutazione del servizio svolto su sostegno nella procedura concorsuale della classe di concorso
  • Nella prova scritta del concorso ordinario II grado venga previsto lo stesso numero di quesiti per tutte le classi
  • Prevede come lingue straniere le 4 lingue comunitarie maggiormente diffuse
  • Eliminare la prova preselettiva ovvero pubblicare la banca dati dei quesiti (no eliminazione ma sì banca dati)

Questi invece i sì del ministero sui concorsi ordinari:

  • Semplificare la tabella dei titoli (solo su titoli artistici)
  • Chiarire a quale grado di scuola appartiene la classe A-23 (secondaria primo grado).

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