Concorso straordinario docenti religione, Uil: nessuna lungimiranza ci salverà dal 50%
Di Monica Bergamaschi (Uil scuola IRC) – Il 31 gennaio 2022 sono stati pubblicati gli emendamenti al Decreto Milleproroghe, alcuni riguardanti gli IdR e il concorso IRC, sono molto simili tra loro ma non identici. L’emendamento 5.021 prevede un concorso straordinario per titoli e servizio, il 5.022 invece prevede una prova orale didattico-metodologica non meglio specificata.
Entrambe le procedure sembrano avere la forma snella e semplificata adatta ad un concorso che miri alla stabilizzazione dei precari di lungo corso, soprattutto se la prova orale didattico-metodologica dovesse tradursi in una prova simile a quella recentemente utilizzata per i precari di altre discipline che ha comportato la preparazione e discussione di una unità di apprendimento.
Abbiamo, però, detto più volte che il 50% riservato ai precari di lungo corso è il grosso limite di questi emendamenti, infatti, le procedure semplificate dello straordinario sarebbero applicate solo a metà dei posti messi a bando, entrambi gli emendamenti prevedono, accanto alle procedure straordinarie, contestualmente il concorso voluto dall’1 bis che è ordinario.
Questa contestualità esprime tutta la pericolosità degli emendamenti poiché la metà dei posti potrebbe essere assegnata a docenti che attualmente non occupano una cattedra con incarico annuale o non la occupano con incarico a tempo pieno. Naturalmente questi posti verrebbero sottratti dalla disponibilità di organico per gli incarichi annuali e ciò potrebbe causare
rischiosi scavalcamenti e nei casi peggiori esclusioni dei precari con più di 36 mesi di servizio.
L’emendamento 5022 prevede per la procedura straordinaria l’istituzione di una graduatoria ad esaurimento, ma ciò non sarebbe sufficiente a garantire i precari di lungo corso laddove la procedura ordinaria dovesse concludersi con l’immissione in ruolo di docenti che attualmente non ricoprono un incarico a tempo pieno.
La situazione, paradossalmente, rischierebbe di essere ancora peggiore con l’emendamento 5021 in cui non viene menzionata alcuna graduatoria ad esaurimento per la procedura straordinaria, tanto più che questo emendamento prevede un concorso riservato ai docenti con 36 mesi di servizio maturato nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, includendo, dunque, anche i docenti delle scuole paritarie che andrebbero ad aumentare la quota di docenti che concorrono senza occupare attualmente una cattedra con incarico annuale.
In questi emendamenti ci sono alcuni elementi positivi, uno di questi sembra essere lo scorrimento ulteriore della graduatoria idonei del 2004 sul 100% dei posti vacanti e disponibili, ma non abbiamo notizia della scheda tecnica che definisca questo scorrimento.
Questi emendamenti sembrano mancare di lungimiranza e di garanzie efficaci per i precari storici, la recente sentenza della Corte di Giustizia Europea ha rilevato che i precari di religione devono essere subito immessi in ruolo e non ha detto che soltanto il 50% deve entrare in ruolo.
Ricalcare lo schema offerto dall’1 bis non può essere una giustificazione, l’articolo andava abrogato e non prorogato, com’è invece avvenuto. Come potrebbe giustificarsi lo Stato davanti a un precario di lungo corso che dovesse rimanere senza cattedra a causa dei rischi sopra descritti? Sembra proprio che questi emendamenti siano stati formulati ignorando gli importanti pronunciamenti della Corte di Giustizia Europea.