Concorso straordinario docenti religione cattolica, domande fino al 2 luglio. Requisiti, prova orale e come partecipare. Ecco il BANDO per la scuola secondaria e le FAQ

WhatsApp
Telegram

Arriva il bando del concorso riservato insegnanti di religione cattolica per la scuola secondaria di primo e secondo grado. Domande dal 3 giugno al 2 luglio.

Prima di tutto il Ministero ricorda che il concorso straordinario 2024 per insegnanti di religione nella scuola secondaria di primo e secondo grado è indetto su base regionale.

Si tratta di un concorso per esami e titoli e consente l’accesso ai ruoli regionali articolati per ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi (articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 126 del 29 ottobre 2019)

La procedura è finalizzata alla copertura di complessivi 2.336 posti vacanti e disponibili per il triennio scolastico 2022/23-2024/25, determinati a norma dell’articolo 2 della legge 186 del 18 luglio 2003, e per gli anni scolastici successivi fino al totale esaurimento delle graduatorie di merito.

Il concorso si articola nella prova orale didattico-metodologica e nella valutazione dell’anzianità di servizio e dei titoli di qualificazione professionale.

La prova ha una durata massima complessiva di trenta minuti ed è finalizzata ad accertare la preparazione del candidato sulle problematiche educative e la preparazione didattica e metodologica come quadro di riferimento complessivo. Sono esclusi i contenuti specifici dell’insegnamento della religione cattolica.

La prova valuta inoltre la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese nonché l’utilizzo pratico delle tecnologie digitali.

Requisiti

Sono ammessi a partecipare alla procedura concorsuale i candidati che siano in possesso congiuntamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, dei seguenti requisiti specifici:

  • a) certificazione dell’idoneità diocesana rilasciata dal Responsabile dell’Ufficio diocesano competente nei novanta giorni antecedenti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione e valevole sia per la diocesi sia per il grado di scuola cui la procedura si riferisce;
  • b) almeno trentasei mesi di servizio, anche non consecutivi, nell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali con il possesso dei prescritti titoli;
  • c) almeno uno dei titoli previsti dai punti 4.2. e 4.3 dell’intesa tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana del 28 giugno 2012, resa esecutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 175 del 20 agosto 2012.

Come partecipare

I candidati possono inoltrare l’istanza dalle ore 14 del 3 giugno fino alle 23.59 del 2 luglio

I candidati presentano istanza di partecipazione al concorso unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 82 del 7 marzo 2005, attraverso il portale unico del reclutamento. Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE).

Inoltre, occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”.

Il servizio è eventualmente raggiungibile anche attraverso l’applicazione “Piattaforma Concorsi e Procedure selettive”, collegandosi al sito Mim, attraverso il percorso “Argomenti e Servizi > Servizi > lettera P > Piattaforma Concorsi e Procedure selettive, vai al servizio”.

Per la partecipazione alla procedura concorsuale è dovuto il pagamento di un contributo di segreteria pari ad euro cinquanta (50/00).

Il pagamento deve essere effettuato sulla base del bollettino emesso dal sistema “Pago In Rete”. Una volta compilata la domanda, e prima del suo invio, il candidato può produrre il bollettino tramite il link disponibile all’interno della procedura di domanda. La causale e l’importo del bollettino vengono precompilati sulla base di quanto dichiarato nell’istanza. È onere del candidato verificarne la correttezza prima di procedere al pagamento.

Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione.

Ciascun candidato può concorrere in un’unica regione nel cui ambito territoriale è situata la sede dell’ordinario diocesano che ha rilasciato la certificazione di idoneità. Per ulteriori dettagli sui termini e modalità di partecipazione si rinvia all’articolo 9 del bando.

 

Posti

BANDO

DECRETO

Allegato A_titoli infanzia primaria-signed

Allegato B_titoli secondaria I e II grado-signed

Allegato C_programma esame infanzia e primaria-signed

Allegato D_programma esame secondaria I e II-signed

Allegato E_quadro orale infanzia-signed

Allegato F_quadro orale primaria-signed

Allegato G_quadro orale secondaria I e II-signed

Allegato H_tabelle punteggi titoli servizio e professionali-signed

Preparati al concorso con il nostro corso di formazione

 

Le FAQ per la scuola secondaria

Nel frattempo il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha aperto anche le pagine dedicate alla procedura comprensive delle FAQ. In questo articolo riportiamo proprio quelle per la scuola secondaria di primo e secondo grado.

D: Il candidato può partecipare a più procedure concorsuali?
R: Sì, qualora sia in possesso dei requisiti per esse previste, presentando la domanda relativa alla procedura per cui concorre e specificando l’ordine o il grado di scuola cui la certificazione d’idoneità si riferisce.

D: La certificazione di idoneità rilasciata dal Responsabile dell’Ufficio diocesano va allegata al momento dell’iscrizione al concorso sulla piattaforma apposita?
R: Sì, la certificazione di idoneità dovrà essere allegata alla domanda in formato pdf. Essa è valida solo se rilasciata nei novanta giorni antecedenti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione.

D: Ai fini del requisito di accesso, come devono essere conteggiati i mesi di servizio?
R: I 36 mesi di servizio, anche non continuativi, vanno calcolati considerando:
– come da calendario i mesi interi, risultando irrilevante il numero dei giorni di cui ogni singolo mese è composto;
– in ragione di un mese ogni 30 gg., sommando le frazioni di mese;
– non si valuta la eventuale frazione di mese residua indipendentemente dal fatto che sia superiore a 15 gg. (ad esempio, non matura il requisito di anzianità valido per l’accesso alla procedura il candidato che, alla scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbia svolto 35 mesi e 16 giorni di servizio);
– quindi, il requisito di accesso alla procedura concorsuale è soddisfatto al raggiungimento di complessivi 1.080 giorni di servizio, purché prestati con il possesso del titolo prescritto.

D: Quali sono i titoli di qualificazione professionale che attribuiscono un punteggio?
R: Ai sensi del combinato disposto dei commi 7 e 3 dell’articolo 3, Legge 186 del 2003, sono valutati soltanto i titoli di qualificazione professionale per partecipare al concorso (ossia i titoli previsti dai punti 4.2. e 4.3 dell’intesa tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana del 28 giugno 2012, resa esecutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175). È valutato, pertanto, sia il titolo indicato in domanda quale requisito di accesso alla procedura concorsuale sia gli ulteriori titoli, tra quelli previsti dai punti 4.2 e 4.3 della suddetta Intesa, di cui il candidato è eventualmente in possesso, a condizione che siano dichiarati in domanda. In ogni caso, il medesimo titolo è valutabile una sola volta.

D: Come si interpreta l’affermazione, riportata nell’Allegato 8, secondo cui “Non è valutata l’anzianità di servizio in tutti i casi in cui costituisca titolo di qualificazione professionale, ai sensi dell’articolo 4 del presente bando”?
R: Per comprendere l’affermazione riportata nell’Allegato 8, occorre fare la seguente distinzione. L’allegato 8 prevede:
– 1) un punteggio per la sola anzianità;
– 2) un punteggio per i titoli di qualificazione professionale. In alcuni di questi casi il titolo di qualificazione professionale si compone sia di un titolo di studio che di una specifica anzianità di servizio. In questi casi, l’anzianità di servizio (che è parte del titolo di qualificazione professionale) non è valutata ai fini del punteggio dell’anzianità di cui al punto 1).
Si veda, ad esempio, il titolo indicato nell’ Allegato 5, punto 4.3.2, secondo cui “A far data dall’anno scolastico 2017-2018, sono in ogni caso da ritenere dotati della qualificazione necessaria per l’insegnamento della religione cattolica gli insegnanti che, riconosciuti idonei dall’ordinario diocesano, siano provvisti dei titoli di cui al punto 4.3.1. e abbiano anche prestato servizio continuativo per almeno un anno nell’insegnamento della religione cattolica entro il termine dell’anno scolastico 2016-17”. L’anno scolastico di servizio effettuato entro il termine dell’anno scolastico 2016-2017, in quanto parte del titolo di qualificazione professionale, non sarà valutato ai fini del punteggio attribuito all’anzianità di servizio.

VAI ALLA PAGINA MINISTERIALE

WhatsApp
Telegram

Le prove equipollenti per gli studenti con disabilità nella scuola secondaria di 2° grado. Live giorno 17 e 18 Aprile 2025