Concorso straordinario, docente con servizio solo nella paritaria può concorrere per l’abilitazione ma non per il ruolo
Di

Concorso straordinario secondaria per il ruolo e procedura abilitante: ci sono differenze nei requisiti di accesso.
Un nostro lettore chiede
“Sul bando si fa riferimento a tre anni di servizio svolti in una scuola pubblica di cui almeno uno su specifica classe di concorso, io i tre anni al pubblico li ho fatti ma su SOSTEGNO, nel frattempo però ho lavorato come docente ITP( CLASSE B23) in una scuola paritaria, che a quanto pare non è riconosciuta come requisito! Nell’ allegato, lettera D, nella valutazione dei titoli di servizio si fa riferimento al Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76( art 1 comma 3).
La mia domanda è questa, allora sono riconosciute le scuole paritarie o valgono solo come valutazione dei titoli? “
Il requisito di accesso per il concorso straordinario ai fini del ruolo è: tre anni di servizio svolti nelle scuole secondarie statali (più gli altri requisiti indicati nel bando).
Il servizio svolto nella scuola paritaria può essere valido come requisito di accesso solo per la procedura straordinaria ai fini abilitanti ma non per quella per il ruolo.
I requisiti di accesso completi
Servizio svolto nella scuola paritaria valutato come titolo
Il servizio svolto nella scuola paritaria vale invece come punteggio nella valutazione dei titoli per il concorso straordinario per il ruolo. Nella tabella dei titoli leggiamo infatti
“Servizio di insegnamento prestato sullo specifico posto o sulla
specifica classe di concorso per cui si concorre, nelle scuole del
sistema nazionale di istruzione nonché nell’ambito dei percorsi di
cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005,
n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale,
purché, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato
svolto per la tipologia di posto o gli insegnamenti riconducibili alla
specifica classe di concorso. E’ altresì valutato il servizio prestato
nelle forme di cui al comma 3 dell’articolo 1 del decreto-legge 25
settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis
dell’articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.”
specifica classe di concorso per cui si concorre, nelle scuole del
sistema nazionale di istruzione nonché nell’ambito dei percorsi di
cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005,
n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale,
purché, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato
svolto per la tipologia di posto o gli insegnamenti riconducibili alla
specifica classe di concorso. E’ altresì valutato il servizio prestato
nelle forme di cui al comma 3 dell’articolo 1 del decreto-legge 25
settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis
dell’articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.”
Il servizio vale 0,5 punti per anno scolastico. La valutazione dei titoli può raggiungere al massimo 20 punti.