Concorso straordinario dal 22 ottobre ci sarà: il Tar boccia richiesta di annullamento

Si preannuncia turbolenta la selezione, il cui inizio è programmato per il 22 ottobre prossimo, finalizzata al reclutamento del personale docente della scuola secondaria. Un notevole numero di aspiranti ha già fatto valere le proprie doglianze, per ora limitate alle condizioni stabilite dal bando di partecipazione, innanzi alla giustizia amministrativa che, in sede cautelare, con quattro decreti “seriali”, il 2 ottobre ha rigettato la totalità delle istanze avanzate (Tar Lazio, Sezione III Bis, n. 6153, 6154, 6155, 6156, del 02 ottobre 2020)
La vicenda. Un gran numero di aspiranti partecipanti alla procedura straordinaria per titoli ed esami, indetta con D.D. n. 510 del 23.04.2020, per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di I e II grado, su posto comune e di sostegno, si sono rivolti al Tar chiedendo l’annullamento del bando in numerose parti.
Le parti impugnate. Tra le parecchie doglianze, il D.D. n. 510 è stato contestato nella parte in cui:
- esclude dalla partecipazione alla procedura concorsuale coloro che hanno maturato due anni di servizio e che conseguono il terzo anno con l’a.s. 2020/21;
- prevede che “La prova valuta altresì, ai sensi dell’articolo 37 comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, la capacità di lettura e comprensione del testo in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue”;
- non prevede lo svolgimento della prova di informatica;
- prevede la presentazione dell’istanza di partecipazione al concorso “unicamente in modalità telematica”;
- ai fini della presentazione della domanda, “il pagamento di un contributo di segreteria pari ad euro 40,00 per ciascuna delle procedure cui si concorre”;
- subordina il superamento della prova concorsuale al raggiungimento del punteggio minimo di 56/80;
- si comunica che le prove scritte della procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo (di personale docente della scuola secondaria) si svolgeranno secondo il calendario pubblicato in data 29 settembre 2020 sul sito del Ministero dell’istruzione.
Inoltre, è stato impugnato il D.D. del Ministero dell’Istruzione n. 783 del 08.07.2020 recante “Modifiche e integrazioni al decreto 23 aprile 2020, n. 510” nella parte in cui:
- prevede che “L’art. 3, comma 5, del decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 risulti così sostituito: “Per la partecipazione alla procedura è dovuto, ai sensi dell’art. 1, comma 111, della legge 13 luglio 2015, n. 107 nonché dell’art. 1, comma 11, lettera f) del decreto legge, il pagamento di un contributo di segreteria pari ad euro 50 per ciascuna delle procedure cui si concorre”;
- non prevede lo svolgimento della prova informatica;
- esclude dalla partecipazione alla procedura concorsuale coloro che hanno maturato due anni di servizio e che conseguono il terzo anno con l’a.s. 2020/21;
- prevede che “L’art. 13 del decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 è così sostituito: Art. 13 (Prova scritta) – […] 2. La prova scritta per i posti comuni, è finalizzata alla valutazione delle conoscenze e delle competenze disciplinari e didattico-metodologiche, nonché della capacità di comprensione del testo in lingua inglese ed è articolata come segue: a. cinque quesiti a risposta aperta, volti all’accertamento delle conoscenze e competenze disciplinari e didattico-metodologiche in relazione alle discipline oggetto di insegnamento; b. un quesito, composto da un testo in lingua inglese seguito da cinque domande di comprensione a risposta aperta volte a verificare la capacità di comprensione del testo al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue”;
- prevede che “5. I quesiti di cui al comma 2, lettera a) delle classi di concorso relative alle restanti lingue straniere, sono svolti nelle rispettive lingue, ferma restando la valutazione della capacità di comprensione del testo in lingua inglese al libello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue di cui al comma 2, lettera b)”.
- prevede che “11. Superano le prove di cui ai commi 2, 3 e 4 i candidati che conseguono un punteggio complessivo non inferiore a 56/80, ottenuto dalla somma dei punteggi di cui al comma 8. Il mancato superamento della prova comporta l’esclusione dal prosieguo della procedura”.
Il rigetto e il rinvio all’udienza. Per tutti i ricorsi il collegio amministrativo ha ritenuto mancanti i presupposti (richiesti all’art. 56 del codice del processo amministrativo) per concedere le richieste formulate dai ricorrenti, ovvero la sospensione e l’annullamento dei due provvedimenti coi quali è stato indetto il concorso. Lo stesso Tar, tuttavia, ha rimandato l’esame più approfondito delle questioni all’udienza “collegiale” del 3 novembre, al contempo precisando che la mancata concessione delle misure richieste dai ricorrenti, operata in prima battuta con i 4 decreti in parola, non preclude gli effetti, anche ripristinatori, di un’eventuale ordinanza collegiale cautelare di accoglimento. Per l’effetto l’amministrazione, in pedissequa esecuzione dell’eventuale provvedimento di accoglimento, sarebbe tenuta celermente ad effettuare una sessione suppletiva delle prove concorsuali.
Il via libera alla questione di legittimità costituzionale. In uno dei 4 decreti è stato precisato che, avuta presente la giurisprudenza in materia della stessa Sezione III bis (Sentenza n. 8380 del 2020), e in considerazione della previsione legislativa evidenziata nel ricorso, non è apparsa irragionevole o illogica l’eventuale proposizione di una questione di legittimità costituzionale, poiché lo svolgimento di una annualità implica una continuità del servizio e didattico, ontologicamente differente da un suo svolgimento in modo frazionato.
L’incidenza sulle chances del superamento del concorso. In 2 dei 4 decreti è stato precisato che i ricorrenti risultavano in possesso dei richiesti requisiti di partecipazione e che le clausole del bando asseritamente impugnate, in quanto incidenti sulle chances di superamento del concorso, non risultano, allo stato, immediatamente lesive.
Concorso straordinario 2020 docenti scuola secondaria: calendario prove, istruzioni, misure sicurezza [Lo Speciale]