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Prendo supplenza da GPS e poi mi chiamano da concorso straordinario bis: è possibile lasciare senza sanzioni? quali alternative?

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Il docente, che ottiene un’eventuale supplenza dalle GPS, può successivamente lasciarla per accettare l’incarico annuale da concorso straordinario bis? Ci sono sanzioni?

Quesito

Così scrive una nostra lettrice:

Ho partecipato al concorso straordinario bis per la classe A022 e sono in attesa venga pubblicata la graduatoria e si attivi la procedura di assegnazione dei posti accantonati per tale concorso. Sono anche inclusa nella seconda fascia delle GPS, da cui potrei ottenere un’eventuale supplenza. In quest’ultima caso, potrò lasciare la supplenza GPS, senza incorrere in sanzioni, per poter svolgere l’anno di prova del concorso straordinario nella sede che mi verrà assegnata? Non posso certamente comunicare all’USP di rinunciare a priori all’assegnazione della supplenza senza conoscere se sarò in posizione utile nella graduatoria del concorso. 

Prima di rispondere al quesito, ricordiamo come si articola la procedura straordinaria di assunzione da concorso straordinario bis e le sanzioni previste dall’OM n. 112/2022 riguardo alla rinuncia alla supplenza, alla mancata presa di servizio e all’abbandono dello stesso (servizio).

Procedura concorso straordinario bis

Il concorso straordinario bis rientra nella procedura straordinaria di assunzione, prevista dall’articolo 59, comma 9-bis, del DL n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021, come modificato dal DL 228/2021, convertito in legge n. 15/2022, e finalizzata alla copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado, residuati dalle immissioni in ruolo ordinarie (da GaE e GM) e dalle assunzioni straordinarie da GPS a.s. 2021/22.

La procedura prevede i seguenti step:

  • concorso consistente in prova disciplinare (prova orale) e valutazione dei titoli;
  • graduatorie di merito, formate in base ai punteggi ottenuti nella prova disciplinare e nella valutazione dei titoli e comprendenti i soli vincitori di concorso;
  • assunzione a tempo determinato nell’a.s. 2022/23;
  • svolgimento nel 2022/23 di un percorso di formazione universitario con prova conclusiva;
  • svolgimento, nel corso della durata del contratto a tempo determinato a.s. 2022/23, del percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all’articolo 13 del D.lgs. n. 59/2017;
  • assunzione a tempo indeterminato e conferma in ruolo, previo superamento della prova finale del percorso di formazione universitario e previa valutazione positiva del percorso annuale di formazione iniziale e prova, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima scuola di assunzione a tempo determinato.

Gli aspiranti, dunque, in prima battuta (nell’a.s. 2022/23), vengono assunti con contratto a tempo determinato, che solo nel 2023/24 potrà trasformarsi a tempo indeterminato.

[Ricordiamo che alcuni USR hanno già avviato la procedura, svolto la prova concorsuale, pubblicato le graduatorie di merito (Le graduatorie già pubblicateLe convocazioni e le fasi) ed effettuato le prime nomine, altri invece hanno rinviato la procedura in autunno. Nel frattempo, il MI ha fornito istruzioni agli USR sulle modalità di trattamento dei posti destinati alla predetta procedura e che non potranno essere assegnati nel 2022/23 (Qui le decisioni degli Uffici)]

Sanzioni supplenze

E’ l’articolo 14 dell’OM n. 112/2022 ad indicare le sanzioni da applicare in caso di: rinuncia alla supplenza; mancata presa di servizio; abbandono del servizio.

Ecco quali:

  1. la rinuncia all’assegnazione della supplenza attribuita (supplenza conferita tramite il sistema informatico, la cui assegnazione comporta l’accettazione della medesima) o la mancata assunzione di servizio entro il termine fissato dall’Amministrazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze al 31/08 ovvero al 30/06, sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime (GaE e GPS), sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante abbia titolo, per l’anno scolastico di riferimento (quindi non si potranno ottenere, per l’a.s. di riferimento, le predette supplenze sia dalle graduatorie relativamente alle quali si è rinunciato sia da tutte le altre graduatorie in cui si è inseriti);
  2. l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze al 31/08 ovvero al 30/06, sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime (GaE e GPS), sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione, per l’interno periodo di vigenza delle graduatorie medesime (quindi non si potranno ottenere le predette supplenze sia dalle graduatorie relativamente alle quali è stato abbondonato il servizio sia da tutte le altre graduatorie in cui si è ineriti, per gli aa.ss. 2022/23 e 2023/24).

Risposta al quesito

La nostra lettrice chiede se può lasciare l’eventuale supplenza da GPS per ottenere l’incarico da concorso straordinario bis, dubbio questo che nasce dal fatto che, nell’a.s. 2022/23, gli aspiranti sono assunti dal predetto concorso con contratto a tempo determinato.

Rispondiamo alla nostra lettrice che può lasciare senza alcun dubbio la supplenza da GPS per l’incarico da concorso straordinario bis e che, al riguardo, non è prevista alcuna sanzione. Il succitato articolo 14 dell’OM n.  112/2022, in cui sono riportate le sanzioni da applicare (vedi sopra), infatti, riguarda le sole supplenze e non anche gli incarichi a tempo indeterminato o, come quello del concorso straordinario bis, a tempo determinato finalizzato al ruolo come da Decreto n. 108 del 28 aprile 2022.

L’unica sanzione applicabile sarebbe quella relativa all’abbandono del servizio (punto 2 sopra riportato), che si verificherebbe nel caso in cui la nostra lettrice ottenesse la supplenza da GPS e poi la lasciasse per l’incarico da straordinario bis. In tal caso, comunque, la sanzione non servirebbe a nulla, in quanto la lettrice svolgerebbe nel 2022/23 la supplenza da concorso straordinario bis e poi nel 2023/24 sarebbe assunta in ruolo, previo superamento del periodo di prova e della prova conclusiva del percorso universitario.

[ricordiamo che, in caso di mancato superamento del periodo di prova, lo stesso va ripetuto (ciò è possibile una sola volta), mentre  il mancato superamento della prova conclusiva comporta la decadenza dalla procedura, con conseguente impossibilità di trasformazione a tempo indeterminato del contratto].

Quanto detto, infine, vale anche nel caso in cui si lasci la supplenza da GPS per l’incarico annuale finalizzato al ruolo dalle GPS sostegno prima fascia per le quali in questi giorni ci sono anche rettifiche e integrazioni, per cui si potrebbe verificare anche questo caso.

Alcune riflessioni

Se le due nomine – assunzione da GPS e successiva assunzione da concorso straordinario bis  – saranno più o meno contemporanee e comunque nel mese di settembre, il cambio da una destinazione all’altra sarà indolore dal punto di vista didattico (non entriamo nel merito delle problematiche dei docenti che dovranno raggiungere la sede in altra provincia/regione).

E infatti in questa direzione va l’AVVISO dell’Ufficio Scolastico di FOGGIA:

Si ricorda che i docenti assunti da concorso straordinario bis ai sensi dell’art. 59, comma 9-bis, del d.l. n. 73/2021 non possono svolgere anche supplenze ordinarie per l’a.s. 2022/2023, in quanto già destinatari di contratto a tempo determinato in virtù del citato concorso.

Qualora, pertanto, i docenti menzionati siano risultati destinatari di supplenza ordinaria con decreto di quest’Ufficio prot. 11102 del 06/09/2022 e intendano mantenere la nomina da concorso straordinario bis, i medesimi sono tenuti (qualora non lo abbiano già fatto) a trasmettere immediatamente all’indirizzo istituzionale di quest’Ufficio ([email protected]) comunicazione di rinuncia alla supplenza ordinaria conseguita sulla base del citato decreto di quest’Ufficio prot. 11102 del 06/09/2022

Ma un cambio a metà ottobre – a metà novembre non mancherà di avere ripercussioni dal punto di vista didattico. Ricordiamo infatti che il Ministero ha disposto che saranno gli USR a valutare l’opportunità di dare seguito alle immissioni, in relazione alla possibilità di poter svolgere l’anno di prova e formazione.

Forse bisognerebbe riflettere sulla possibilità, nel caso indicato dal collega, di poter mantenere per il 2022/23 la supplenza assegnata da GPS e far svolgere su quest’ultima le attività dell’anno di prova e formazione.

Anche perché anche sul posto del concorso straordinario bis ci sarà un docente, assunto fino al quel momento con contratto di supplenza temporanea, che dovrà lasciare le classi e il lavoro svolto fino a quel momento.

Quindi sì alle assunzioni ma si trovi anche il modo per tutelare la didattica.

Supplenze da graduatorie di istituto 2022: alcune saranno brevi, in attesa di assegnare il posto al vincitore del concorso straordinario bis

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