Concorso straordinario bis, si vince il posto in graduatoria con punteggio prova + titoli. Quali sono e quanto valgono
I partecipanti al concorso straordinario bis saranno graduati nelle graduatorie di merito in base al voto conseguito nella prova disciplinare e nella valutazione dei titoli. Titoli accademici e scientifici: quali sono e quanto valgono.
Procedura
La procedura straordinaria in esame, finalizzata alla copertura dei posti residuati dalle assunzioni ordinarie (da GaE e GM) e straordinarie (da GPS prima fascia posto comune e sostegno) a.s. 2021/22, si articola nella maniera di seguito illustrata:
Titoli
Il punteggio dei titoli posseduti, come quello ottenuto nella prova disciplinare, è molto importante in quanto da esso (più quello della prova) dipende l’ingresso nella graduatoria di merito, che comprenderà i soli vincitori ossia coloro i quali rientreranno nel numero dei posti banditi.
La commissione assegna ai titoli un punteggio massimo di 50 punti; qualora superiore il medesimo punteggio viene ricondotto al predetto limite massimo.
I titoli (accademici, scientifici e professionali) valutabili, indicati nella tabella B allegata al DM 108/2022, sono:
- titoli d’accesso
- titoli accademici e scientifici
- titoli di servizio
[Dei titoli di servizio abbiamo già parlato in Concorso straordinario bis, differenza tra servizio come titolo d’accesso e altro titolo– Al titolo d’accesso (laurea o abilitazione) abbiamo dedicato l’articolo “Concorso straordinario bis: punti abilitazione e laurea, come inserirli nella domanda. Abilitazioni orizzontali e titoli congiunti”]
Riguardo ai titoli di cui al punto 2, ossia ai titoli accademici e scientifici, la tabella presenta 4 sotto-sezioni:
- titoli specificamente valutabili per le procedure concorsuali a insegnante tecnico pratico (ITP);
- titoli specificamente valutabili per le procedure concorsuali relative alle classi di concorso A-55, A-56, A-59 e A63;
- titoli specificamente valutabili per le procedure concorsuali relative alla classe di concorso A57 “Tecnica della danza classica” e A 58 “Tecnica della danza contemporanea”;
- titoli valutabili in ciascuna procedura concorsuale.
Vediamo in questo articolo quali sono i titoli valutabili in ciascuna procedura concorsuale, quale punteggio viene assegnato ai medesimi e differenze tra titolo di perfezionamento e certificazioni CLIL.
Titoli valutabili in ciascuna procedura concorsuale
I titoli accademici e scientifici valutabili per tutte le classi di concorso sono:
- inserimento nella graduatoria di merito ovvero superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami per lo specifico posto (quindi per la classe di concorso di partecipazione): per ciascun titolo p. 12,50
- dottorato di ricerca; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nel DM n. 42/2009: per ciascun titolo p. 12,50
- abilitazione scientifica nazionale a professore di I o II fascia di cui all’articolo 16 della legge n. 240/2010: per ciascun titolo p. 12,50
- attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell’articolo 51/6 della legge n. 449/97 ovvero dell’articolo 1/14, della legge n. 230/2005, ovvero dell’articolo 22 della legge n. 240/2010: per ciascun titolo p. 12,50
- inserimento nelle graduatorie nazionali preposte alla stipula di contratti di docenza a tempo indeterminato per i docenti AFAM: per ciascun titolo p. 12,50
- diploma di laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento e diploma accademico di II livello, ulteriori rispetto al titolo di accesso all’abilitazione o al titolo di accesso alla procedura concorsuale: p. 7,50
- laurea triennale, diploma accademico di I livello, qualora non costituisca titolo di accesso alla laurea specialistica o magistrale o al diploma accademico di II livello, utilizzati per l’accesso alla procedura o ai titoli di cui al punto precedente: p. 3,75
- diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale, non altrimenti valutato (si valuta al massimo un titolo): p. 5
- titolo di perfezionamento all’insegnamento in CLIL conseguito ai sensi dell’articolo 14 del DM 249/2010 ovvero titolo abilitante all’insegnamento in CLIL in un paese UE: p. 3,75
- certificazione CeClil o certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al DDG 6 aprile 2012, n. 6 o per la positiva frequenza di Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU, purché congiunti alla certificazione nella relativa lingua straniera di cui al punto successivo: p. 2,5
- certificazioni linguistiche di livello almeno C1 in lingua straniera, conseguite ai sensi del DM n. 3889 del 7 marzo 2012 ed esclusivamente presso gli Enti ricompresi nell’elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal MI ai sensi del predetto decreto, sono attribuiti per ciascun titolo (è valutato un solo titolo per ciascuna lingua straniera):
- di livello C1 punti 3,75
- di livello C2 punti 5
- diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU e con esame finale, per un massimo di tre titoli, conseguiti in tre differenti anni accademici: per ogni titolo p. 1,25
- titolo di specializzazione in italiano L2 di cui all’articolo 3, comma 2, e all’allegato A al DM n. 92/2016
Certificazioni linguistiche di livello almeno C1 in lingua straniera
Riguardo alle certificazioni in esame ricordiamo che, dal 12 aprile 2022, il Ministero ha reso disponibile la nuova Piattaforma Enti Certificatori Lingue Straniere, che consente al personale scolastico, di visionare l’elenco completo degli Enti accreditati. Vai alla piattaforma
Titolo di perfezionamento e Certificazioni CLIL
Titolo di perfezionamento
Diversi nostri lettori ci chiedono chiarimenti riguardo al titolo di perfezionamento all’insegnamento in CLIL e alle certificazioni CLIL.
Il titolo di perfezionamento all’insegnamento in CLIL, di cui al punto 9 sopra riportato, si consegue a seguito di percorsi attivati dalle Università, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 14 del DM 249/2010. Si tratta di percorsi:
- cui accedono docenti della scuola secondaria di secondo grado, in possesso dell’abilitazione e di competenze certificate nella lingua straniera di almeno Livello C1 del QCER per le lingue;
- che prevedono l’acquisizione di almeno 60 crediti formativi comprensivi di un tirocinio di almeno 300 ore pari a 12 crediti formativi universitari;
- al termine dei quali, previo superamento dell’esame finale, è rilasciato il certificato attestante le acquisite competenze per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera.
Certificazioni CLIL
Quanto alle certificazioni CLIL di cui al punto 10 sopra riportato, premettiamo che il predetto punto, nella tabella di valutazione dei titoli corrisponde al punto B.4.11, punto che nella domanda online è, per così dire, “sdoppiato”, sebbene la valutazione nell’uno e nell’altro caso sia la medesima (come sopra riportato):
Il primo dei due punti B.4.11 sopra riportati (quello evidenziato in verde) riguarda:
1. la certificazione CeClil, ossia la certificazione CLIL Università di Venezia;
2. le certificazioni rilasciate a seguito dei percorsi realizzati delle Università con il concorso degli USR, ai sensi del DDG 6 aprile 2012, n. 6, destinati ai docenti, a tempo determinato e indeterminato, in servizio nei licei e negli istituti tecnici e in possesso dei requisiti previsti nel medesimo DDG.
Il secondo dei due punti B.4.11 sopra riportati (quello non evidenziato) riguarda le certificazioni rilasciate:
- a seguito di corsi perfezionamento di 1500 ore e 60 CFU con esame finale, erogati dalle Università, che presentano caratteristiche diverse da quelli di cui all’art. 14 del DM 249/2019, quali ad esempio il fatto che non richiedono l’abilitazione per l’accesso, non prevedono un tirocinio e vi possono accedere i docenti sia laureati che diplomati (sono, infatti, corsi post laurea e post diploma).
Ribadiamo che, per tutte le certificazioni summenzionate, l’attribuzione del punteggio avviene purché la certificazione sia congiunta ad una certificazione linguistica di livello almeno C1 (vedi punto 11 sopra riportato).
DECRETO DIRETTORIALE n. 1081 del 6 maggio 2022