Concorso straordinario bis: servizi utili per l’accesso e come altro titolo, GM, abilitazione, vincoli dopo assunzione, docenti di ruolo. FAQ

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Le domande di partecipazione al concorso straordinario-bis, previsto dal DL n. 73/2021, si possono presentare dal 18 maggio scorso. Pubblichiamo delle FAQ per chiarire i numerosi dubbi dei nostri lettori relativi a: compilazione domanda, servizi utili ai fini dell’accesso e come altro titolo di servizio, titoli accademici e scientifici, graduatorie di merito, assunzione in ruolo e successivi vincoli.

FAQ

Compilazione domanda 

D. Sino a quando è possibile presentare domanda?

R. La domanda si può presentare sino alle ore 23.59 del 16 giugno 2022.

D. Come si presenta l’istanza?

Le domande si presentano in modalità telematica, tramite l’applicazione “Piattaforma concorsi e procedure selettive”, cui accedere con le credenziali SPID o con quelle della Carta di identità elettronica ovvero, in alternativa, di un’utenza valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero con l’abilitazione specifica al servizio Istanze Online.  Accedi alla domanda– Qui la nostra guida per immagini 

D. Cosa bisogna inserire nella sezione della domanda “Classe di concorso richiesta e Titolo di accesso” – campo “Esami Sostenuti”?

R. Nel campo sopra citato vanno indicati gli esami sostenuti, che sono necessari per l’accesso alla classe di concorso di partecipazione, come indicato nel DPR n. 19/2016 e dal DM n. 259/2017. Ad esempio: per accedere alla classe di concorso A-01 con la” Laurea in Storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali”, è necessario che il relativo piano di studi abbia compreso un corso annuale o due semestrali, per ciascuna delle seguenti aree del settore H11X di cui al D.M. del 23.6.1977: disegno dell’architettura, fondamenti ed applicazioni di geometria descrittiva, grafica, percezione e comunicazione visiva, rilievo dell’architettura; conseguentemente, nel campo suddetto vanno indicati gli esami sostenuti e che rispondano alle predette caratteristiche. Evidenziamo che nella guida per immagini pubblicata dal MI, l’inserimento degli esami necessari per l’accesso alla classe di concorso non è indicato come un obbligo ma come una possibilità: “L’aspirante … ha la possibilità di indicare gli esami necessari per l’accesso alla classe di concorso come previsto dal DPR 19/2016 e dal DM 259/2017”

D. Quanto alla compilazione del suddetto campo, è necessario indicare ogni esame singolarmente (in alcuni casi, i CFU necessari per un singolo settore scientifico-disciplinare sono stati ottenuti in seguito al superamento di molteplici esami)? Oppure è possibile indicare cumulativamente gli esami per ogni singolo settore scientifico-disciplinare (così come nel DPR 19/2016)?

R. Nella guida ministeriale non sono fornite specifiche indicazioni, per cui inserendo gli esami alla stessa stregua di quanto indicato nel DPR n. 19/2016 non si commette nessun errore.

D. I titoli di servizio precedenti all’anno 2017/2018 posso inserirli come “Altro titolo di servizio”?

R. I servizi precedenti all’a.s. 2017/18 non sono utili ai fini dell’accesso alla procedura concorsuale, per cui vanno necessariamente inseriti come “Altro titolo di servizio”. Al riguardo ricordiamo che, ai sensi della tabella allegata al DM n. 108/2022, è valutato il solo servizio prestato nella specifica classe di concorso di partecipazione.

D. Ho un contratto di supplenza in essere sulla classe di concorso di partecipazione/altra classe di concorso, che terminerà il 30/06/2022. Che data di fine servizio devo inserire? Il 16 o 30 giugno?

R. La data di fine servizio può essere, al massimo, quella corrispondente alla data ultima di presentazione dell’istanza, ossia il 16 giugno 2022.

D.  Nella sezione della domanda “Titoli di riserva”, la compilazione del campo “Iscrizione nei centri di collocamento” riguarda i soli beneficiari dei titoli di riserva?

R. Sì, riguarda i soli beneficiari dei seguenti titoli di riserva: Invalido civile di guerra; Invalido di guerra; Invalido per servizio; Invalido per lavoro o equiparati; Orfano o profugo o vedova di guerra, per servizio e per lavoro; Invalido civile; Non vedente o sordomuto.

D.  Nella sezione della domanda “Altre dichiarazioni” si chiede di dichiarare (scegliendo una delle due opzioni):

  • di NON ESSERE stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego statale ai sensi della normativa vigente per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi.
  • di essere stato licenziato per la seguente causa (va dichiarata la causa )

Se si è stati licenziati per motivi diversi da quelli menzionati (scarso rendimento o documenti falsi ) è corretto scegliere la prima opzione? O invece va segnalato un licenziamento anche se diverso da quelli menzionati?

R. Se si è stati licenziati per motivi differenti da quelli indicati nel primo punto, va spuntato il medesimo primo punto.

D. Partecipo al concorso per la classe di AB24, nel campo della domanda “Titolo di accesso alla classe di concorso” – sezione “Classe di concorso richiesta e Titolo di accesso”, devo indicare il possesso dei 24 CFU oppure l’esame che mi ha consentito l’accesso alla classe di concorso?

R. I 24 CFU non vanno indicati, viceversa va indicato l’esame che le ha permesso alla classe di concorso (vedi al riguardo Faq precedenti).

D. Qualora decidessi di cambiare regione di partecipazione al concorso, avendo già effettuato il previsto versamento, occorre pagare una seconda volta l’importo di 128,00 euro, considerato che nella causale si indica anche la regione?

R. Né nel bando di concorso né nel DM 108/2022 sono fornite indicazioni in merito. Le consigliamo di contattare l’USR della Regione ove intende concorrere.

D. Sono in possesso di 5 annualità di servizio utili per l’accesso al concorso, posso inserirle tutte come “Titolo valido ai fini dell’accesso”? Oppure se ne possono inserire solo 3?

R. Il sistema permette di inserire anche 5 annualità di servizio, tuttavia non se ne ravvisa la necessità.

D. Sono un aspirante ITP. In quale sezione della domanda va inserita l’abilitazione nella specifica classe di concorso, prevista dal punto B.1 della tabella di valutazione?

R. Nella sezione “Altri titoli valutabili”.

D.  In quale sezione della domanda va indicato l’inserimento nella graduatoria di merito ovvero superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami per lo specifico posto?

D. Nella sezione “Altri titoli valutabili” – punto B.4.1

Classe di concorso e regione di partecipazione 

D. Sono in possesso dei requisiti di partecipazione al concorso per due classi di concorso (A-09 e A-01). Posso partecipare per tutte e due le classi di concorso in due regioni diverse?

R. No, ai sensi del DM n. 108/2022 e come indicato anche nel bando di concorso, è possibile presentare la domanda, a pena di esclusione, per una sola classe di concorso e in un’unica regione.

D. Sono in possesso dei requisiti per partecipare al concorso per la classe di concorso è AA24, ma ho visto che non c’è nessun posto disponibile nella regione Lazio, in cui risiedo. Posso partecipare ugualmente al concorso nella predetta regione?

R. No, si può partecipare soltanto nelle regioni in cui sono presenti posti disponibili. Nella domanda, inoltre, quando va a scegliere la classe di concorso di partecipazione (dopo aver scelto la regione), se non c’è nessun posto disponibile per una determinata classe di concorso, la medesima non sarà presente nel menù a tendina ove indicare la predetta classe di concorso di partecipazione.

Servizio utile ai fini dell’accesso

D. Sono in possesso di tre annualità di servizio presso la scuola statale (di cui uno specifico), ma una delle tre è stata prestata per svolgere attività alternativa alla religione cattolica. Come posso inserire tale ultima annualità nell’apposita sezione della domanda?

R. Nella domanda va indicata la classe di concorso da cui è stata chiamato per il conferimento della supplenza.

D. Vorrei partecipare al concorso per la classe di concorso AB25. Sono in possesso di due annualità di servizio, svolte presso la scuola statale, negli anni scolastici 2020/21 e 2021/22. Nell’a.s. 2020/21 ho svolto il servizio, per l’intero anno scolastico, contemporaneamente su due classi di concorso (AB25 e AA25; cui aggiungere l’a.s. 2021/22 sulla AB25). Posso comunque partecipare al concorso, considerando il servizio svolto contemporaneamente come due distinte annualità?

R. L’annualità di servizio, come leggiamo nel DM n. 108/2022, è valutata come tale ai sensi dell’articolo 11/14 della legge 124/99, ove leggiamo che: è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale. L’annualità, ossia l’anno scolastico intero, è da intendersi come periodo per cui, pur avendo svolto il servizio su due classi di concorso contemporaneamente, l’anno scolastico è sempre uno.

D. Nell’a.s. 2017/18 ho prestato servizio nella A029, classe di concorso ad esaurimento. Potrei far valere questa annualità per partecipare al concorso sulla A030?

R. Per partecipare al concorso per la A-30, deve necessariamente aver svolto almeno un’annualità di servizio su tale classe di concorso. L’annualità di servizio svolta sulla A-29 può essere considerata nelle altre due (annualità) necessarie per l’accesso alla procedura. Sono infatti necessarie tre annualità di servizio svolte nelle scuole statali, di cui una prestata sulla specifica classe di concorso.

D. Sono in possesso di due sole annualità di servizio nella scuola statale (2017/2018 e 2019/2020, incarichi annuali), mentre nell’a.s. 2018/2019 ho svolto soltanto due mesi di servizio. Questi due mesi di servizio mi fanno raggiungere i tre anni di servizio necessari per partecipare al concorso?

R. No, per annualità di servizio si intende un servizio, anche non continuativo, di almeno 180 giorni oppure un servizio svolto ininterrottamente dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, per la scuola dell’infanzia, sino al termine delle attività educative.

D. E’ possibile partecipare al concorso se, per una delle tre annualità, il servizio è stato svolto ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale?

R. Sì, è possibile. Lo è anche, se tutte e tre l annualità hanno avuto la medesima durata riportata nel quesito.

D. Sono in possesso di 4 annualità di servizio negli ultimi 5 anni nella scuola statale, svolte nella classe di concorso A054, e di 110 giorni sulla A017, svolti sempre nella scuola statale. È possibile partecipare per la classe di concorso A017, visto che la A054 è stata esclusa per insufficienza di posti?

R. No. Non è possibile, anche perché, considerati i giorni riportati (110), il servizio non è stato nemmeno prestato ininterrottamente dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio finale.

D. Sono in possesso di due annualità di servizio svolte nella scuola statale e una nella scuola paritaria. Posso partecipare al concorso?

R. No, non è possibile, in quanto il servizio utile per l’accesso alla procedura deve essere stato prestato tutto nella scuola statale.

D. Sono in possesso delle tre annualità di servizio richieste per l’accesso al concorso. Durante una delle tre, però, ho usufruito del congedo di maternità e di quello parentale per quasi l’intero anno. Posso comunque partecipare al concorso?

R. Sì, in quanto i periodi di congedo di maternità e parentale sono utili ai fini dell’anzianità di servizio, nonché della maturazione del punteggio.

D. Sono in possesso di due annualità di servizio nella scuola statale svolte nel 2018/19 e nel 2020/221. Nell’a.s. 2009/2010 ho svolto il servizio nella classe di concorso cui intendo partecipare, dal 2 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale. Considerato che il 1° febbraio era domenica , posso fleggare la voce “ Servizio prestato /in corso ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”, ai fini della partecipazione al concorso?

R. Il servizio svolto nell’a.s. 2009/2010 non può essere considerato tra i servizi utili per l’accesso al concorso. I predetti servizi devono essere stati svolti tra il 2017/18 e il 2021/22 (entro il termine di presentazione delle istanze).

Valutazione servizio

D. Nell’a.s. 2020/2021 ho svolto un’intera annualità di servizio di servizio sia nella A-18 (per cui concorro) sia nella A-19. Il servizio prestato nella A-19 mi può essere valutato come “Altro titolo di servizio”? Inoltre, per il servizio svolto nella A-18 mi sarà attribuito il punteggio previsto nella tabella dei titoli?

R. Il servizio nella A-19 non le sarà valutato, in quanto l’attribuzione del punteggio è prevista soltanto per il servizio svolto nella specifica classe di concorso di partecipazione. Quanto alla valutazione del servizio utile ai fini dell’accesso legga qui

D. Partecipo al concorso per la classe di concorso AB25 (lingua inglese nella scuola secondaria di primo grado). Dal 2008 al 2019 ho insegnato lingua inglese nei CFP. Tale servizio mi sarà valutato come “Altro titolo di servizio”, essendo l’insegnamento assimilabile alla classe di concorso AB25, anche se i percorsi di istruzione e formazione professionale si intraprendono dopo la scuola secondaria di primo grado?

R. Il servizio svolto nei centri di formazione professionale è valutato, purché svolto per la tipologia di posto o gli insegnamenti riconducibili alla specifica classe di concorso (servizio dichiarabile a partire dall’a.s. 2008/2009).

D. Nell’a.s. 2018/19 ho svolto un servizio nella specifica classe di concorso di partecipazione, ma non ho raggiunto i 180 giorni di servizio. Mi saranno attribuiti comunque i punti previsti nella tabella di valutazione dei titoli?

R. No, in quanto il servizio è valutato ai sensi dell’articolo 11/14 della legge n. 124/99 (vedi sopra), per cui non si valutano mesi o frazioni ma solo un anno di servizio o meglio l’annualità, secondo quanto disposto dalla predetta legge. Non avendo raggiunto i 180 giorni, comunque, le potrà essere valutato, sempre ai sensi della legge 124/99, solo se prestato ininterrottamente dal 1° febbraio sino alle operazioni di scrutinio finale.

D. Tra le annualità di servizio che inserirò nella sezione della domanda “Altro titolo di servizio”, ce n’è una durante la quale ho usufruito di giorni di permesso non retribuito. Inserisco il contratto “spezzato” o l’intero periodo come risulta anche su Istanze On Line?

R. I permessi non retribuiti interrompono l’anzianità di servizio, per cui i periodi andrebbero inseriti separatamente, escludendo i giorni di permesso.

D. Nel corso di uno stesso anno scolastico, ho prestato un servizio per 9 ore sulla classe di concorso di partecipazione e per 9 ore su sostegno. Ai fini della valutazione, inserisco il servizio in maniera distinta?

R. Può inserire il solo servizio nella classe di concorso di partecipazione, perché l’annualità di servizio è valutata a prescindere dal numero di ore e soprattutto perché il servizio prestato su sostegno non è valutato.

Titoli accademici e culturali

D. Partecipo al concorso per la classe di concorso A-27. Lo scorso anno ho vinto il concorso STEM per la classe di concorso A-26. L’abilitazione, conseguita tramite il predetto concorso, mi sarà valutata? Se sì, quanti punti?

D. Nella tabella dei titoli valutabili, allegata al DM 108/2022, la valutazione di un’ulteriore abilitazione è prevista per i soli docenti ITP, mentre per tutte le altre procedure concorsuali (quindi anche per la A-27) è prevista la valutazione per l’Inserimento nella graduatoria di merito ovvero superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami per lo specifico posto. Conseguentemente, non le può essere attribuito alcun punteggio (al concorso STEM 2021 si poteva, infatti, partecipare per una sola classe di concorso della secondaria di primo grado e una sola classe di concorso di secondo grado; lei, dunque, ha partecipato per la sola A-27, ragion per cui non le può essere attribuito alcune punteggio).

Graduatorie merito

D. Nella ragione, in cui intendo concorrere, c’è un solo posto per la mia classe di concorso partecipazione. Il concorso è superato da un solo aspirante o da più aspiranti?

R. Nella graduatoria di merito entrano i soli vincitori, ossia coloro che rientrano nel numero dei posti banditi. Quindi nella GM in esame entrerà un solo aspirante.

Docenti ruolo

D. Sono una docente neoassunta (con retrodatazione giuridica a.s. 2020-21) su sostegno scuola secondaria di primo grado e intendo partecipare al concorso per una classe di concorso della scuola secondaria di secondo grado. Qualora dovessi vincerlo, ai fini dell’assunzione a tempo determinato nell’a.s. 2022/23, dovrei lasciare il ruolo o potrei usufruire dell’art.36 del CCNL 2007? Al superamento del concorso verranno sciolti i vincoli triennale di permanenza su sede e quinquennale su sostegno?

R. Sulla questione relativa al fatto di lasciare il ruolo o meno, per la procedura in esame non sono state fornite apposite disposizioni. Come abbiamo già riferito, un precedente è quello dell’assunzione straordinaria da GPS prima fascia posto comune e sostegno. Per tale procedura è stato previsto quanto segue:

  • gli immessi prima dell’a.s. 2020/21 hanno potuto usufruire dell’art. 36 del CCNL, se assunti da GPS in una classe di concorso/grado di istruzione diversa/o rispetto a quella/o di titolarità (pertanto, non hanno dovuto lasciare in ruolo);
  • gli immessi dall’a.s. 2020/21 (ovvero immessi prima ma assunti da GPS per la medesima classe di concorso/grado di istruzione di titolarità) hanno dovuto rinunciare al ruolo per partecipare alla procedura straordinaria (ciò in virtù di quanto disposto dall’articolo 399, comma 3, del D.lgs. 297/94, come modificato dal DL n. 126/2019, convertito in legge n. 159/2019).

Quanto detto, però, al momento non è stato indicato per la procedura straordinaria in esame. Quanto ai vincoli, qualora assunta a tempo indeterminato con la nuova procedura, decadrebbero. Ne avrebbe comunque un altro (vedi ultima Faq).

Concorso straordinario bis: possono partecipare anche i docenti di ruolo. Le conseguenze

Abilitazione 

D. Sono una docente di ruolo (dal 2001) classe di concorso A-12. Sono in possesso dei requisiti per partecipare al concorso per la classe di concorso A-11, al fine di conseguire l’abilitazione. C’è un percorso differente per chi vuole accedere al ruolo e chi, come me, solo all’abilitazione?

R. Non è previsto alcune percorso differente. L’abilitazione, inoltre, si consegue soltanto al termine della procedura, nello specifico all’atto della conferma in ruolo (quindi dopo l’assunzione a tempo determinato nell’a.s. 2022/23, lo svolgimento del percorso formativo universitario e dell’anno di prova, l’immissione in ruolo previo superamento del predetto percorso e del periodo di prova).

Rinuncia assunzione

D. Qualora dovessi vincere il concorso e poi rinunciare alla proposta di assunzione, cosa succederà?

R. La rinuncia alla nomina a tempo determinato (secondo step della procedura dopo il concorso) determina la decadenza dalla graduatoria di merito, così come l’eventuale successiva rinuncia al ruolo.

Vincoli dopo assunzione

D. Vincendo il concorso, superando il percorso universitario e l’anno di prova, a quali vincoli si è sottoposti? Si deve restare per un certo periodo di tempo nella scuola di assunzione?

R. Si, come indicato nell’articolo 19, comma 3, del DM 108/2022, ove leggiamo che ai docenti assunti in ruolo dal concorso in esame si applica quanto previsto dall’articolo 399, comma 3, del D.lgs. 297/94 (come modificato dal DL 126/2019, a sua volta modificato, dal DL 73/2021). In base a tale disposizione, i docenti assunti dall’a.s. 2020/21 possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra scuola ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. Tale vincolo non si applica al personale di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 n. 104/92, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento o meglio aggiornamento periodico delle graduatorie ad esaurimento.

Concorso straordinario bis: domanda entro il 16 giugno. Come si formerà la graduatoria: prova orale e titoli. SPECIALE

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Concorsi scuola ordinario infanzia, primaria e straordinario TER. Prosegue l’azione formativa di Eurosofia