Concorso straordinario bis, non vale la supplenza in classe di concorso affine per mantenere la cattedra
Concorso straordinario bis: sono settimane importante per quelle classi di concorso che sono riuscite o riusciranno a concludere le procedure in tempo per permettere l’assunzione dei vincitori già nel 2022/23. Un rush finale che speriamo porti in cattedra quanti più docenti possibile. Il Ministero non ha posto una data ultima ma ha indicato che i docenti coinvolti dovranno seguire l’anno di prova e formazione, i cui capisaldi sono almeno 180 giorni di servizio di cui 120 di attività didattica, pertanto va da sè che il termine ultimo viene posto intorno al 30 novembre.
La procedura di attribuzione delle cattedre ha creato non pochi problemi
- alcuni docenti hanno dovuto abbandonare la cattedra da GPS avuta in altra provincia/regione per spostarsi nel giro di qualche giorno sulla cattedra accantonata per loro
- altri hanno potuto mantenere la cattedra da GPS, ma solo a particolari condizioni
- i docenti con contratto con clausola risolutiva sono alla ricerca di un nuovo incarico
Alcune regioni (ci risulta solo Lazio e Piemonte) hanno dato la possibilità ai vincitori di mantenere la cattedra già occupata con incarico da GPS, a particolari condizioni.
Ecco le indicazioni del Piemonte
I candidati che stanno svolgendo già supplenza al 31 agosto per la stessa classe di concorso/posto potranno svolgere l’anno di prova presso la stessa sede.
Questa opzione non è valida per:
- il personale attualmente titolare di incarico a tempo determinato sino al 31 agosto 2023 su classe di concorso e/o tipologia di posti diverse da quella della presente procedura;
- il personale attualmente titolare di incarico a tempo determinato sino al 30 giugno 2023 anche sulla medesima classe di concorso e/o tipologia di posto della presente procedura;
- il personale attualmente titolare di incarico a tempo determinato sino al 31 agosto 2023, con clausola risolutiva ex art. 41 del CCNL, su posto accantonato ai sensi dell’art. 59 co. 9- bis del decreto-legge n. 73 del 2021, nella medesima classe di concorso e/o tipologia di posto della presente procedura.
La possibilità di mantenere la supplenza al 31 agosto 2023 già assegnata “Dipende dal tipo di incarico in essere.”
E vengono scandagliate tre possibilità
Chi, tra i partecipanti alla procedura, abbia già un incarico a tempo determinato annuale per la medesima classe di concorso su di un posto che non è accantonato ai sensi dell’art. 59 co. 9-bis del decreto-legge n. 73 del 2021, cioè su di un posto non elencato negli allegati ai decreti nn. 1320, 1446 e 1621, potrà scegliere di rimanere su tale posto, anziché spostarsi su quello, diverso, che otterrà al termine della fase 2.
Chi, invece, sia titolare di un incarico a tempo determinato con clausola risolutiva ex art. 41 del CCNL su di un posto che è accantonato ai sensi dell’art. 59 co. 9- bis del decreto-legge n. 73 del 2021, cioè su di un posto elencato negli allegati ai decreti nn. 1320, 1446 e 1621, dovrà spostarsi sul posto ottenuto al termine della fase 2. Ciò perché gli incarichi in questione avranno tutti termine all’esito della fase 2 stessa.
Infine, chi sia titolare di un incarico a tempo determinato sino al 30 giugno 2023 oppure su un’altra classe di concorso, dovrà spostarsi sul posto ottenuto al termine della fase 2, salvo rinuncia
Ne abbiamo parlato in
Al di fuori di queste regioni non ci risulta venga data tale possibilità.
L’USR Lazio chiarisce ancora, con nota del 26 ottobre 2022
- di limitare tale facoltà ai titolari di contratti per la medesima classe di concorso, poiché diversamente diverrebbe impossibile lo svolgimento dell’anno di formazione e prova;
- di limitare, altresì, tale facoltà ai titolari di contratti a tempo determinato annuale, poiché diversamente si verificherebbe una maggiore spesa per la finanza pubblica, priva di copertura finanziaria, con violazione dell’art. 81 della Costituzione e dell’interesse pubblico a una spesa pubblica efficiente;
- di limitare, altresì, tale facoltà ai titolari di contratti su posti non accantonati in favore dei vincitori delle procedure concorsuali straordinarie in questione, poiché detti posti devono essere assegnati in ordine di graduatoria, ferma restando l’eventuale precedenza di legge;
La consulenza
Un nostro lettore chiede
“Ho da poco svolto il concorso straordinario bis per la cdd A61 in veneto e rientro in 1 degli 8 posti disponibili per l’immissione in ruolo. Ho una supplenza annuale nel mio istituto su cdc A62, che a mio parere è affine, come tipologia di insegnamenti alla mia A61. Posso chiedere di svolgere l’anno di prova nel mio istituto o devo per forza scegliere altre sedi? Grazie anticipatamente”
Purtroppo non ci risulta che l’USR Veneto dia ai docenti vincitori del concorso straordinario bis la possibilità di mantenere la stessa cattedra, alle condizioni di cui sopra. Men che meno, alla luce, di quanto detto, per classe di concorso affine.
È possibile richiedere consulenza all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali)
Per tutti le info sull’anno di prova e formazione possibile seguire gli aggiornamenti tramite il tag Neoimmessi in ruolo
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