Concorso straordinario bis: non è la procedura abilitante alla quale si poteva accedere con i tre anni alla paritaria

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Procedura concorsuale straordinaria articolo 59 comma 9 bis del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021 n. 106: la domanda può essere presentata entro il 16 giugno 2022. Non si tratta della procedura straordinaria di abilitazione indetta con DD n. 497 del 21 aprile 2020, i requisiti sono diversi.

Una nostra lettrice chiede

con la presente sono a chiedere un’informazione circa i requisiti d’accesso al concorso straordinario bis. Nel giugno del 2020 mi sono iscritta al concorso straordinario abilitante, valido anche per chi avesse svolto tre anni di servizio in paritaria. Da ultimo decreto non comprendo se ci sia stata una modifica a tale clausola. La suddetta domanda è dunque valida ai fini della partecipazione dello straordinario bis in atto? O quel concorso non ha più validità? Grazie per l’attenzione

La domanda presentata entro il 15 luglio per la partecipazione alla procedura straordinaria per esami finalizzata all’accesso ai percorsi di abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado rimane valida, ma non è con questa domanda che si dà seguito.

E’ certamente vero che alcuni candidati hanno già partecipato (e magari vinto) il concorso ordinario, che altri certamente parteciperanno a questa procedura perchè in possesso degli specifici requisiti richiesti, ma non si tratta della stessa procedura e soprattutto i requisiti di accesso sono diversi.

I tre anni di servizio alla paritaria non sono validi

Questo è il particolare che più interessa alla collega. La partecipazione al concorso straordinario bis, per il quale bisogna presentare domanda apposita indipendentemente da quelle presentate nel 2020, è riservata ai docenti che possano vantare tre annualità di servizio, di cui una specifica, svolta tra il 2017/18 e la data di presentazione della domanda, esclusivamente nella scuola statale.

Quindi, non solo c’è un arco di tempo molto ristretto nel quale poter vantare il requisito di servizio, ma quest’ultimo – come requisito di accesso – è valido solo se prestato nella scuola statale.

Non si tratta di un corso di abilitazione classico

La procedura straordinaria dell’articolo 59 comma 9 bis del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73 non va intesa come corso abilitante classico. Alla fine del percorso (prova orale + supplenza con formazione di 5 CFU e anno di prova e formazione, superamento prove) si ottiene il ruolo.

L’abilitazione sarà conferita all’atto di conferma in ruolo.

Concorso straordinario bis: domanda entro il 16 giugno. Come si formerà la graduatoria: prova orale e titoli. SPECIALE

E allora, la procedura di abilitazione?

La domanda rimane valida ma al momento non si hanno notizie in merito. Novità potrebbero arrivare dal nuovo DL sul reclutamento ini discussione in Parlamento.

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