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Concorso straordinario bis, l’iter per il docente di ruolo vincitore: dovrà ripetere anno di prova? avrà la supplenza?

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Il docente partecipante al concorso straordinario bis deve ripetere l’anno di prova, se già superato nella medesima classe di concorso? Può rifiutare l’incarico a tempo determinato, senza perdere l’immissione in ruolo?

Rispondiamo ai summenzionati quesiti giunti in redazione, ricordando dapprima come si articola la procedura.

Procedura

Il concorso in esame, previsto dall’articolo 59, comma 9-bis, del DL 73/2021 (convertito in legge n. 106/2021), come modificato dall’articolo 5, comma 3-quinquies, del DL n. 228/2021 (convertito in lege n. 15/2022), è finalizzato alla copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado, residuati dalle immissioni in ruolo a.s. 2021/22.

Gli aspiranti hanno presentato le istanze di partecipazione entro il 16 giugno scorso e adesso stanno per iniziare le prove orali. Concorso straordinario bis: prova di soli 10 minuti, fino a 18 candidati al giorno, capacità di progettazione. Prime indicazioni dalle commissioni

Articolazione

La procedura si articola nelle seguenti fasi:

  • concorso consistente in prova disciplinare (prova orale) e valutazione dei titoli;
  • graduatorie di merito, formate in base ai punteggi ottenuti nella prova disciplinare e nella valutazione dei titoli e comprendenti i soli vincitori di concorso;
  • assunzione a tempo determinato nell’a.s. 2022/23;
  • svolgimento nel 2022/23 di un percorso di formazione universitario con prova conclusiva;
  • svolgimento, nel corso della durata del contratto a tempo determinato a.s. 2022/23, del percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all’articolo 13 del D.lgs. n. 59/2017;
  • assunzione a tempo indeterminato, previo superamento della prova finale del percorso di formazione universitario e previa valutazione positiva del percorso annuale di formazione iniziale e prova, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima scuola di assunzione a tempo determinato;
  • conseguimento dell’abilitazione all’atto della conferma in ruolo.

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Quesito

Un nostro lettore chiede:

Sono un ex docente A-27 (abilitato, vincitore del concorso ordinario 2016, con 4 anni di ruolo alle spalle) e per diverse vicissitudini mi sono dimesso dal ruolo nell’a.s. 2020/21. Ho presentato domanda di partecipazione al concorso straordinario bis, sempre per la classe di concorso A-27, in una regione dove sono già di fatto numericamente vincitore, dato il numero di domande inferiori ai posti banditi. Devo ripetere l’anno di formazione e prova  già superato positivamente nel 2017? Se non devo ripeterlo, posso in qualche modo rifiutare il contratto a tempo determinato 2022/23, pur mantenendo il diritto all’immissione in ruolo nel 2023/24.

Risposta

Rispondiamo ai quesiti del nostro lettore:

D. Devo ripetere l’anno di prova già superato nel 2017 per la medesima classe di concorso? 

R. No, non deve ripeterlo, come si legge nelle annuali note sull’anno di prova dei docenti neoassunti (nota n. 30345/2021):

– Infine, si ricorda che non devono svolgere il periodo di prova i docenti:

  • che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 nello stesso grado di nuova immissione in ruolo;

A ciò si aggiunga quanto dettato sempre dalla citata nota n. 30345/2021 in riferimento ai docenti assunti tramite la procedura straordinaria da GPS prima fascia 2021/22 che, sebbene diversa dalla procedura concorsuale in esame, è in qualche modo simile (assunzione a tempo determinato e solo successivamente a tempo indeterminato, previo superamento del percorso annuale di formazione e prova e della prova disciplinare ):

Laddove il personale abbia già esperito positivamente il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado, sarà comunque soggetto allo svolgimento della prova disciplinare di cui al citato comma 7 del D.L. 73/2021.

Dunque, presumendo che le indicazioni siano in qualche modo analoghe, nel caso dei docenti vincitori del concorso straordinario bis con anno di prova già superato, gli stessi non ripetono il periodo di prova superato ma seguono il percorso di formazione universitario con prova conclusiva. Attendiamo comunque l’annuale nota del Ministero per confermare quanto detto.

D. Posso in qualche modo rifiutare il contratto a tempo determinato 2022/23, pur mantenendo il diritto all’immissione in ruolo nel 2023/24? 

R. La risposta è negativa in quanto, come leggiamo nell’articolo 17, comma 8, del DM 108/2022 “La rinuncia alla nomina determina la decadenza dalla graduatoria e dalle altre preferenze espresse in sede di presentazione della domanda e non comporta in alcun modo il rifacimento delle operazioni”

Al riguardo, precisiamo che:

  • l’assegnazione della scuola, in cui svolgere l’incarico a tempo determinato, avverrà secondo la modalità telematica prevista per l’attribuzione degli incarichi di supplenza al 31/08 e al 30/06; nello specifico, gli aspiranti presentano istanza online e gli USR li assegnano alle singole scuole attraverso una procedura automatizzata, sulla base della posizione in graduatoria e secondo l’ordine delle preferenze espresse; ATTENZIONE: Concorso straordinario bis: per il 2022/23 supplenza di 18 ore o part time? In quale classe di concorso e in quale provincia?
  • l’assegnazione di una delle sedi (ossia scuole) indicate nella domanda comporta l’accettazione della stessa;
  • al candidato, che non produce domanda di partecipazione agli incarichi, è conferita una scuola d’ufficio, dopo le assegnazioni dei candidati che hanno prodotto regolare istanza;
  • la rinuncia alla nomina comporta la decadenza dalla graduatoria e dalle altre preferenze espresse nella domanda e non comporta il rifacimento delle operazioni;
  • la mancata indicazione di talune sedi comporta la rinuncia alle sedi non indicate e, qualora l’aspirante non sia soddisfatto sulle sedi richieste, la decadenza dalla graduatoria. Conseguentemente, come nel caso di cui sopra, si perde l’incarico a tempo determinato finalizzato all’immissione in ruolo.

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