Concorso straordinario bis: gli anni di servizio su sostegno validi per l’accesso, ma non danno punteggio
Concorso straordinario bis: il 16 giugno chiudono le istanze per la presentazione della domanda. Seguirà la prova orale e la valutazione dei titoli, da cui scaturirà la graduatoria degli ammessi. A meno di una defezione nelle domande, i 14.000 posti banditi dovrebbero essere coperti tutti.
Una nostra lettrice chiede
vorrei chiedere gentilmente un’informazione riguardo all’iscrizione al concorso straordinario bis: se si ha una annualità di servizio (2014-2015) sul sostegno è da inserire in “altri titoli di servizio” o non è da mettere poiché non sarà valido ai fini del punteggio per la graduatoria finale?
Contrariamente, se fosse comunque da inserire, il sistema mi dice che c’è un errore dicendo che in altri titoli di servizio non posso inserire annualità diverse dalla classe di concorso scelta (sempre A022, ma spuntando la voce “prestato su sostegno”).
Vi ringrazio per la disponibilità
Il servizio dà punteggio per la graduatoria solo se specifico
Il servizio su posto di sostegno può essere utilizzato dal docente che si iscrive al concorso straordinario bis, per raggiungere le tre annualità previste. Quindi due dei tre anni possono essere stati svolti su posto di sostegno, anche senza specializzazione, purché si abbia l’annualità di servizio specifica.
Discorso diverso quando si va a compilare la sezione Altro servizio, cioè quel servizio in più utile ai fini del punteggio.
In questo caso, come indicato dal sistema stesso, il servizio vale solo se prestato sulla classe di concorso scelta. No sostegno.
A tal proposito la tabella di valutazione titoli ALLEGATO B è molto chiara
“Servizio di insegnamento prestato sulla specifica classe di concorso per cui si concorre, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione nonché nell’ambito dei percorsi di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, purché, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto per la tipologia di posto o gli insegnamenti riconducibili alla specifica classe di concorso. È altresì valutato il servizio prestato nelle forme di cui al comma 3 dell’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell’articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
Non è valutabile il servizio di insegnamento prestato su posti di sostegno agli alunni con disabilità.
Il servizio prestato nei percorsi di istruzione dei Paesi UE è valutato ove riconducibile alla specificità del posto o della classe di concorso.
Il servizio a tempo determinato è valutato ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.”
Punti 1,25 per ciascun anno di servizio
Come si forma la graduatoria
Si tratta di una precisazione importante, in quanto per entrare in graduatoria sarà importante il voto della prova orale ma anche il punteggio dei titoli. Chi si colloca all’interno del numero a bando, “vince” la partecipazione alla fase successiva.
Concorso straordinario bis: domanda entro il 16 giugno. Come si formerà la graduatoria: prova orale e titoli. SPECIALE
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