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Concorso straordinario bis, docenti assunti in ruolo hanno vincolo triennale. Per assistere la suocera si può presentare domanda di mobilità?

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Il docente assunto da concorso straordinario bis, una volta superato l’anno di prova, è vincolato per tre anni scolastici nella scuola di assunzione. Eccezioni.

Concorso straordinario bis

Procedura

La procedura straordinaria in esame [prevista dall’articolo 59, comma 9-bis, del DL n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021, come modificato dal DL 228/2021, convertito in legge n. 15/2022, e finalizzata alla copertura dei posti comuni della scuola secondaria di I e II, residuati dalle immissioni in ruolo ordinarie (da GaE e GM) e dalle assunzioni straordinarie da GPS a.s. 2021/22] si articola nelle seguenti fasi:

  • concorso;
  • nomina, nell’a.s. 2022/23, a tempo determinato (al 31/08);
  • svolgimento, nell’a.s. 2022/23, del percorso di formazione universitario con prova conclusiva e svolgimento anno prova;
  • superata la prova conclusiva e l’anno di prova, immissione e conferma in ruolo nell’a.s. 2023/24, con decorrenza 1° settembre 2023 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui hanno prestato servizio a tempo determinato;
  • abilitazione (per gli aspiranti che ne siano privi) all’atto della conferma in ruolo;
  • vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione.

Evidenziamo che

Vincolo triennale

Nell’articolo 19, comma, 3 del DM n. 108/2022, disciplinante la procedura straordinaria in questione, leggiamo che agli aspiranti assunti e confermati in ruolo si applica quanto disposto all’articolo 399, commi 3 e 3 bis, del D.lgs. 297/94.

Il comma 3 bis succitato è stato abolito dal DL n. 44/2023, che ha modificato anche il comma 3, in base al quale:

Ai docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, si applicano, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2023/2024, le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

L’art. 13/5 del D.lgs. n. 59/2017 prevede (oltre alla cancellazione da tutte le graduatorie di reclutamento) che:

  1. i docenti neoassunti (dal 2023/24) in ruolo di tutti i gradi di istruzione devono restare nella scuola di assunzione (ove svolgono il periodo di prova), nel medesimo tipo di posto/classe di concorso, per tre anni, compreso l’anno di prova (pertanto, possono presentare domanda dopo i citati tre anni). Per gli assunti dal concorso in esame, si dovrebbe chiarire se l’anno di prova, svolto mentre si è assunti a tempo determinato, vada computato nei tre anni, sebbene la norma parli esplicitamente degli assunti in ruolo (in quanto relativa alle ordinarie immissioni in ruolo) e sebbene per il 2022/23 non sia previsto alcun vincolo;
  2. durante i tre anni di blocco, i neoassunti possono comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità. I predetti docenti, inoltre, possono accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità, per le quali abbiano titolo;
  3. il vincolo non si applica nei casi di sovrannumero o esubero e ai docenti che fruiscono dei benefici di cui all’articolo 33, commi 5 o 6 limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso.

Riguardo al punto 3, precisiamo che:

– i beneficiari (non soggetti al blocco) dell’articolo 33, commi 5 o 6, sono rispettivamente:

  • i docenti con grave disabilità (comma 6);
  • i docenti che assistono il coniuge/parte dell’unione civile ovvero il convivente di fatto oppure un parente o affine entro entro il secondo grado o entro il terzo qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (comma 5).

– il beneficio si applica a condizione che la situazione di disabilità sia stata certificata successivamente alla presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso.

In definitiva, esclusi i docenti sopra citati, gli assunti tramite concorso straordinario- bis sono soggetti al vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione, in quanto saranno assunti in ruolo nell’a.s. 2023/24 (anno da cui decorre il vincolo in esame).

Quesito

Una nostra lettrice chiede quanto segue:

Ho vinto il concorso straordinario bis in Veneto e sono stata assegnata in una provincia che non è quella in cui risiedo. Per raggiungere la scuola in cui lavoro mi servono due ore per l’andata è altrettanto per il ritorno. In seguito al superamento del concorso siamo vincolati alla sede in cui abbiamo vinto il concorso per tre anni. In questi giorni hanno riconosciuto l’invalidità civile al 100% a mia suocera. In questo caso, mi pare che io possa chiedere l’avvicinamento a casa e quindi il cambio provincia? La provincia con cui vorrei cambiare è quella in cui risiedo, ovviamente. Che cosa dovrei fare per poter ottenere questo avvicinamento? Quali sono i requisiti richiesti? Dovrei convivere con mia suocera?

Alla luce della disposizione sopra riportata, la nostra lettrice può fruire del beneficio sopra indicato (ossia il fatto di superare il blocco triennale) in quanto:

  • la suocera è un affine di primo grado;
  • la situazione di disabilità è stata certificata successivamente alla presentazione delle domande per il concorso in esame (come si evince da quesito);
  • il decreto legislativo n. 105/2022, che ha modificato l’articolo 33, comma 3, della legge 104/92, ha eliminato la figura del referente unico dell’assistenza per cui, anche in presenza di altre persone che possono assistere la suocera della lettrice, la stessa può fruire comunque del beneficio.

Rispondendo alle altre domande poste dalla lettrice, affermiamo inoltre che:

  • il diritto si esercita nell’ambito dei trasferimenti;
  • il diritto si esercita nella e per la provincia di residenza/domicilio della persona con disabilità;
  • non è richiesto il requisito della convivenza.

Evidenziamo, infine, che i docenti in questione possono sì presentare la domanda, superando il blocco, ma non fruiranno della precedenza prevista dall’articolo 13, comma 1 – punto IV, del succitato CCNI 2022/25, in base alla quale la precedenza nei movimenti spetta al:

  1. docente-genitore che assiste il figlio  (anche adottivo) con grave disabilità o docente che esercita, a seguito di provvedimento giudiziario, legale tutela del disabile in situazione di gravitànel caso in cui entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza perché totalmente inabili, la precedenza viene riconosciuta, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle conviventi o a chi, individuato dall’autorità giudiziaria competente, esercita tutela legale: la precedenza si applica nella I, II e III fase della mobilità;
  2. docente-coniuge o convivente di fatto di soggetto con grave disabilità: la precedenza si applica nella I, II e III fase della mobilità;
  3. docente-figlio/i che assiste il genitore con grave disabilità: la precedenza si applica nella I fase (limitatamente ai trasferimenti tra distretti diversi dello stesso comune) e nella seconda fase della mobilità.

Attendiamo, comunque, il prossimo CCNI sulla mobilità per fornire ulteriori indicazioni in merito e confermare tutto quanto detto sopra.

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