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Concorso straordinario bis, docente già di ruolo per il medesimo insegnamento non può fruire dell’art. 36

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Il docente di ruolo, che ottiene la nomina da concorso straordinario bis per il medesimo insegnamento di titolarità, non può usufruire dell’art. 36 del CCNL 2007. 

Quesito

Uno nostro lettore chiede:

Sono un docente neo-immesso in ruolo, ho vinto il concorso straordinario bis ed ho un’unica classe di concorso in un unico grado di scuola. Posso usufruire dell’art. 36 oppure dovrò rinunciare al contratto a tempo indeterminato per un anno di tempo determinato? 

Procedura concorso straordinario bis

Il concorso straordinario bis rientra nella procedura straordinaria, prevista dall’articolo 59, comma 9-bis, del DL n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021, come modificato dal DL 228/2021, convertito in legge n. 15/2022, e finalizzata alla copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado, residuati dalle immissioni in ruolo ordinarie (da GaE e GM) e dalle assunzioni straordinarie da GPS a.s. 2021/22.

Vinto il concorso, gli aspiranti:

  • sono nominati, nell’a.s. 2022/23, a tempo determinato (al 31/08);
  • svolgono, nell’a.s. 2022/23, un percorso di formazione universitario con prova conclusiva e l’anno di prova;
  • superata la prova conclusiva e l’anno di prova, vengono immessi in ruolo nell’a.s. 2023/24, con decorrenza 1° settembre 2023.

Evidenziamo che, in caso di valutazione negativa del periodo di prova, gli aspiranti devono reiterarlo (ciò è possibile una sola volta), mentre in caso di mancato superamento della prova conclusiva del percorso di formazione universitario decadono dalla procedura, con relativa impossibilità di trasformazione a tempo indeterminato del contratto (il servizio prestato viene valutato quale incarico a tempo determinato).

Le graduatorie già pubblicate– Le convocazioni e le fasi

Le istruzioni agli USR sulle modalità di trattamento dei posti destinati alla predetta procedura che non potranno essere assegnati nel 2022/23 (Qui le decisioni degli Uffici).

Articolo 36 CCNL 2007

L’articolo 36 del CCNL 2007, confermato per quanto non previsto nel CCNL 2016/18, cosi dispone:

Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 28, il personale docente può accettare, nell’ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.

I docenti di ruolo, dunque, possono accettare incarichi di supplenza al 31/08 e al 30/06 per un altro grado di istruzione o per una diversa classe di concorso, rispetto a quelli di titolarità. Così, ad esempio, il docente titolare su posto comune nella scuola secondaria di primo grado non può accettare una supplenza nel predetto grado di istruzione né nella medesima classe di concorso di titolarità né su posto di sostegno (essendo quest’ultimo una tipologia di posto e non una classe di concorso); viceversa, può accettare una supplenza su un’altra classe di concorso della secondaria di primo grado, nonché su posto comune e di sostegno nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di secondo grado.

Qui tutti gli esempi dell’USR Calabria

Risposta al quesito

Sono un docente neo-immesso in ruolo, ho vinto il concorso straordinario bis ed ho un’unica classe di concorso in un’unica grado di scuola. Posso usufruire dell’art. 36 oppure dovrò rinunciare al contratto a tempo indeterminato per un anno di tempo determinato? 

Rispondiamo al nostro lettore, affermando che lo stesso non può usufruire dell’art. 36 e quindi conservare il ruolo in attesa dell’esito della procedura straordinaria di assunzione (concorso straordinario bis), essendo di ruolo nella stessa classe di concorso per cui ha partecipato alla predetta procedura straordinaria.

Pertanto, ai fini dell’assunzione da concorso straordinario-bis, il nostro lettore dovrà lasciare il ruolo di attuale titolarità, svolgere la supplenza, il percorso di formazione universitario e, infine, essere assunto a tempo indeterminato, previo superamento dell’anno di prova e della prova conclusiva del predetto percorso . Per approfondire leggi: Docenti di ruolo assunti da concorso straordinario bis e GPS sostegno: art. 36 solo per alcuni, altri decadono per seguire il nuovo percorso

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