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Concorso straordinario bis, docente a tempo indeterminato può mantenere ruolo a determinate condizioni. Ecco quali

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Il docente già a tempo indeterminato, che vince il concorso straordinario bis, può mantenere il ruolo in attesa dell’esito della procedura straordinaria, solo se titolare in altro grado di istruzione/casse di concorso. Ecco perché.

Concorso straordinario bis

La procedura straordinaria (prevista dall’articolo 59, comma 9-bis, del DL n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021, come modificato dal DL 228/2021, convertito in legge n. 15/2022), di cui fa parte il concorso in esame, si articola nelle fasi di seguito indicate:

  • concorso;
  • nomina (nell’a.s. 2022/23) a tempo determinato (al 31/08) dei vincitori ;
  • svolgimento nell’a.s. 2022/23, da parte dei docenti assunti a tempo determinato, di un percorso di formazione universitario con prova conclusiva e dell’anno di prova;
  • superata la prova conclusiva e l’anno di prova, assunzione a tempo indeterminato e conferma in ruolo nell’a.s. 2023/24, con decorrenza 1° settembre 2023 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui hanno prestato servizio a tempo determinato. 

Evidenziamo che:

  • in caso di valutazione negativa del periodo di prova, gli aspiranti devono reiterarlo (ciò è possibile una sola volta), mentre in caso di mancato superamento della prova conclusiva del percorso di formazione universitario decadono dalla procedura, con relativa impossibilità di trasformazione a tempo indeterminato del contratto (il servizio prestato viene valutato quale incarico a tempo determinato);
  • non tutte le procedure si sono concluse in tempo utile nelle varie regioni e, all’interno di queste, per tutte le classi di concorso. Ciò vuol dire che non tutti gli aspiranti sono stati assunti a tempo determinato (e non lo saranno) nell’a.s. 2022/23, a causa dell’impossibilità di raggiungere i previsti 180 giorni di servizio, di cui almeno 120 di attività didattiche, cui è subordinato il superamento dell’anno di prova;
  • gli aspiranti suddetti, ossia coloro i quali non sono assunti nel corrente anno scolastico, poiché le GM non sono state pubblicate in tempo utile, intraprenderanno il percorso il prossimo anno scolastico e lo concluderanno con l’immissione e la conferma in ruolo nel 2024/25 (disposizione queste contenuta nel decreto Milleproroghe);
  • i posti non assegnati per rinuncia possono essere attribuiti scorrendo le graduatorie, idonei compresi (disposizione queste contenuta nel decreto Milleproroghe);
  • i docenti di ruolo, a determinate condizioni, possono mantenere il contratto a tempo indeterminato e accettare l’assunzione a tempo determinato, finalizzata al ruolo, usufruendo dell’art. 36 del CCNL 2007.

Dunque, come sopra riportato, i vincitori di concorso sono dapprima assunti a tempo determinato e poi l’anno scolastico successivo a tempo indeterminato, previo superamento della prova conclusiva del percorso universitario e dell’anno di prova.

Il fatto che l’assunzione avvenga dapprima a tempo determinato (trattasi di supplenza al 31/08) permette, ricorrendone le previste condizioni, agli eventuali docenti già di ruolo di mantenerlo, svolgere l’anno a tempo determinato e infine accettare la nuova assunzione a tempo indeterminato dalla procedura straordinaria in questione. 

Come mantenere il ruolo? Come detto sopra, usufruendo dell’articolo 36 del CCNL 2007 (tuttora vigente per quanto non previsto nel CCNL 2016/18). Questa possibilità è stata chiarita indirettamente dal Ministero con la guida destinata alle segreterie scolastiche e volta a fornire indicazioni sull’acquisizione dei contratti annuali dei docenti già di ruolo. Ne abbiamo parlato in questo articolo

Art. 36

Così leggiamo nel citato art. 36 del CCNL 2007:

Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 28, il personale docente può accettare, nell’ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.

Il docente a tempo indeterminato, quindi, può accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 in altro grado istruzione ovvero in altra classe di concorso, mantenendo per tre anni, anche non consecutivi, la sede di titolarità. Per incarichi superiori ai tre anni il docente di ruolo perderà la sede di titolarità (al quarto anno di supplenza), pur rimanendo titolare nella provincia, e dovrà presentare domanda di trasferimento al fine di ottenere una nuova scuola di titolarità.

Riguardo al significato di altro grado di istruzione ovvero altra classe di concorso, l’ATP di Reggio Calabria, con la nota n. 11337 del 5 settembre 2022, ha fornito appositi esempi. Ecco quali:

  • il docente titolare di scuola dell’infanzia non può accettare la supplenza ex art. 36 su posto comune e di sostegno nella scuola dell’infanzia, può invece accettare la
    supplenza ex art.36 su posto comune e di sostegno nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado
  • il docente titolare di scuola primaria non può accettare la supplenza ex art. 36 su posto comune e di sostegno nella scuola primaria, può invece accettare la supplenza
    ex art.36 su posto comune e di sostegno nella scuola dell’infanzia e nella scuola secondaria di primo e secondo grado.
  •  il docente titolare di scuola secondaria di I grado non può accettare la supplenza ex art. 36 su posto comune nella stessa classe di concorso e su posto di sostegno nella
    scuola secondaria di primo grado, può invece accettare la supplenza ex art.36 su posto comune per un’altra classe di concorso nella scuola secondaria di primo grado
    o nella scuola secondaria di secondo grado, scuola primaria, scuola infanzia su posto comune e di sostegno.
  •  il docente titolare di scuola secondaria di II grado non può accettare la supplenza ex art. 36 su posto comune nella stessa classe di concorso e su posto di sostegno
    nella scuola secondaria di secondo grado, può invece accettare la supplenza ex art.36 su posto comune per un’altra classe di concorso nella scuola secondaria di
    II grado o nella scuola secondaria di I grado, scuola primaria, scuola infanzia su posto comune e di sostegno.

Quesito

Una nostra lettrice chiede quanto segue:

Vi scrivo per avere un’informazione relativa a una situazione in cui mi trovo. Sono una docente della scuola secondaria di I grado e sto portando a termine l’anno di prova su sostegno (ADMM). Nel mese di gennaio 2023 ho sostenuto il concorso straordinario bis (articolo 59, comma 9-bis, del DL n. 73/2021) per la classe di concorso A022. Vorrei capire cosa succederebbe al mio ruolo, qualora vincessi la procedura concorsuale straordinaria, per la quale si è in attesa della pubblicazione delle graduatorie. Mi sarebbe possibile mantenerla, facendo richiesta di aspettativa per svolgere l’anno di prova presso altra classe di concorso? Tengo a precisare che al momento della pubblicazione del bando e della mia conseguente iscrizione al concorso, non avevo ancora conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno.

La risposta al quesito è negativa: la nostra lettrice, per accettare l’incarico finalizzato al ruolo per la classe di concorso A-22, deve rinunciare all’attuale ruolo su sostegno. La stessa, infatti, non può fruire dell’articolo 36 del CCNL 2007 summenzionato, in quanto il sostegno non è una classe di concorso ma una tipologia di posto (per cui non si può parlare di supplenza in altra classe di concorso, come prevede il predetto articolo 36) e in quanto il nuovo incarico sarebbe su una tipologia di posto diversa da quella di titolarità ma nello stesso grado di istruzione (per cui non si può parlare nemmeno di diverso grado di istruzione, sempre come prevede il più volte citato art. 36).

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