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Concorso straordinario bis, assunti 2022/23 non potranno presentare domanda di mobilità. Quando sarà possibile

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I docenti assunti dalle GM del concorso straordinario bis, nell’a.s. 2022/23, non potranno presentare domanda di trasferimento per l’a.s. 2023/24, ai fini dell’acquisizione della scuola di titolarità. Ecco perché.

Acquisizione sede di titolarità neoassunti

L’articolo 2, comma 7, del CCNI 2022/25, concernente la mobilità del personale docente, educativo e ATA, detta disposizioni in merito all’acquisizione della sede di titolarità da parte del personale docente assunto negli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24:

Considerata l’assenza di una disciplina in tema di acquisizione della titolarità su sede a seguito dell’entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e ritenuto opportuno definirne in sede pattizia le modalità di assegnazione, per il triennio 2022-23, 2023-24, 2024-25, al personale docente immesso in ruolo è attribuita la titolarità su istituzione scolastica mediante domanda volontaria di mobilità territoriale da presentarsi nel corso del primo anno di immissione ruolo. La titolarità è attribuita d’ufficio qualora il docente immesso in ruolo sia individuato come perdente posto e non abbia presentato domanda volontaria, a prescindere che sia condizionata o meno, o non siano state assegnate le sedi richieste.
La presente disposizione si applica agli immessi in ruolo negli anni scolastici 2021-22, 2022-23, 2023-24.

Dunque, i docenti neo assunti in ruolo, nei suddetti anni scolastici, possono presentare domanda di mobilità volontaria per acquisire la sede di titolarità; nel caso non la presentino, restano nella scuola di assunzione. Il vincolo di permanenza triennale nella scuola di titolarità scatterà dall’anno scolastico del trasferimento, in caso si è soddisfatti nel movimento; viceversa (ossia nel caso in cui non si è soddisfatti) il predetto vincolo scatta dall’anno scolastico di assunzione, lo stesso dicasi nel caso in cui non si presenti domanda di trasferimento. Approfondisci vincolo neoassunti

Articolazione concorso straordinario bis

Il concorso straordinario bis [previsto dall’articolo 59, comma 9-bis, del DL 73/2021 (convertito in legge n. 106/2021), come modificato dall’articolo 5, comma 3-quinquies, del DL n. 228/2021 (convertito in lege n. 15/2022)], com’è noto, è finalizzato alla copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado, residuati dalle immissioni in ruolo a.s. 2021/22.

La procedura si articola nei seguenti step:

  • concorso consistente in prova disciplinare (prova orale) e valutazione dei titoli;
  • graduatorie di merito, formate in base ai punteggi ottenuti nella prova disciplinare e nella valutazione dei titoli e comprendenti i soli vincitori di concorso;
  • assunzione a tempo determinato nell’a.s. 2022/23;
  • svolgimento nel 2022/23 di un percorso di formazione universitario con prova conclusiva;
  • svolgimento, nel corso della durata del contratto a tempo determinato a.s. 2022/23, del percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all’articolo 13 del D.lgs. n. 59/2017;
  • assunzione a tempo indeterminato, previo superamento della prova finale del percorso di formazione universitario e previa valutazione positiva del percorso annuale di formazione iniziale e prova, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima scuola di assunzione a tempo determinato;
  • conseguimento dell’abilitazione all’atto della conferma in ruolo.

L’assunzione, dunque, in prima battuta, avviene con contratto annuale al 31/08 e, successivamente (nell’a.s. seguente), a tempo indeterminato. Pertanto, nel primo anno di assunzione, gli interessati sono giuridicamente docenti a tempo determinato.

Quesito

Un nostro lettore chiede:

Un docente assunto nell’a.s. 2022/23 (1° settembre 2022) dalle GM del concorso straordinario bis potrà presentare domanda di trasferimento per l’a.s. 2023/24?

La risposta è negativa: non potrà presentare domanda di trasferimento in quanto, come detto sopra, è assunto a tempo determinato. L’istanza di trasferimento, invece, potrà presentarla nell’a.s. 2023/24 per l’a.s. 2024/25, fermo restando che venga immesso in ruolo, previo superamento del percorso di formazione universitario e del periodo di prova. Ricordiamo al riguardo che, mentre l’anno di prova si può ripetere, il mancato superamento della prova conclusiva del predetto percorso universitario comporta la decadenza dalla procedura.

N.B. Al Ministero è stata avviata la nuova contrattazione per il CCNL. Vedremo se potranno emergere novità

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