Concorso straordinario bis: anni di servizio nella paritaria non valgono come titolo di accesso ma solo per la graduatoria finale

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Concorso straordinario bis. Dopo il parere del CSPI nelle prossime settimane è atteso il Decreto e il bando. La prova orale dovrebbe svolgersi entro il 15 giugno, per permettere la formulazione della graduatoria in tempo utile per il prossimo anno scolastico.

La timeline prevede

  • bando ad aprile 2022
  • 30 giorni di tempo per presentare la domanda su istanze online
  • formazione commissioni
  • convocazione candidati
  • svolgimento prova orale entro il 15 giugno
  • incarico a tempo determinato per i vincitori dal 1° settembre 2022
  • formazione in collaborazione con le Università (40 ore, 5 CFU) + anno di prova e formazione nell’anno scolastico 2022/23
  • assunzione a tempo indeterminato dal 1° settembre 2023

N.B. Naturalmente uno o più di questi elementi, a partire dalla pubblicazione del bando, potrebbero subìre delle variazioni.

Requisiti di accesso: valido solo servizio svolto nella scuola statale

Concorso straordinario bis, come si svolgerà la prova orale. Non c’è un punteggio minimo

I requisiti di accesso previsti nella BOZZA sono

Possono partecipare i docenti che possano vantare

  • a. abilitazione specifica o titolo di accesso alla specifica classe di concorso ovvero analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente
  • non aver partecipato alle procedure di cui al comma 4 del medesimo articolo 59 o, pur avendo partecipato, non essere stati individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato, finalizzato all’immissione in ruolo, ai sensi del medesimo comma
  • c. avere svolto, a decorrere dall’anno scolastico 2017/2018 ed entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni anche non consecutivi, valutati ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
  • una delle annualità nell’arco temporale considerato deve essere specifica, cioè svolta per la classe di concorso per la quale si richiede di partecipare.

Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito all’estero i titoli di accesso, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente entro il termine per la presentazione della domanda al concorso.

Il servizio svolto su posto di sostegno, anche senza titolo di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso, fermi restando titolo di accesso e anno di servizio specifico.

Serve l’anno di servizio specifico (su posto comune, non su sostegno) per la classe di concorso per cui si partecipa.

Le annualità previste per l’accesso valgono solo se svolte nella scuola statale, anche in gradi di scuola diversa o su posto di sostegno anche senza specializzazione (cioè si possono far valere due anni su sostegno e uno su disciplina, ma non tre su sostegno per abilitarsi nella classe di concorso).

Sarà possibile far valere anno scolastico 2021/22.

Il conteggio delle cinque annualità prevede infatti

  • 2017/18
  • 2018/19
  • 2019/20
  • 2020/21
  • 2021/22

Cosa si intende per annualità di servizio:

L’articolo 11, comma 14, della legge n. 124/99 indica cosa si debba intendere con la previsione dettata in merito dall’articolo 489, comma 1, del D.lgs. 297/94:

Il comma 1 dell’articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.”

Quindi ognuna delle tre annualità utilizzate deve avere una di queste due caratteristiche. Per l’anno scolastico 2021722, poichè verosimilmente il bando dovrebbe essere pubblicato ad aprile, sarà possibile partecipare solo se sono stati raggiunti i 180 giorni di servizio entro la scadenza per la presentazione della domanda.

L’annualità di servizio può essere fatta valere anche se il contratto è stato di poche ore, o si tratta di annualità svolte in altro grado di istruzione, ad es. due anni alla primaria e uno alla secondaria specifico per la classe di concorso richiesta.

Servizio nella scuola paritaria

Escluso quindi – stando alla bozza, ma il requisito è presente anche nella legge da cui la bozza del decreto deriva – il servizio svolto in altre istituzioni scolastiche come le scuole paritarie o gli IeFP.

Attenzione, però: il docente che ha il requisito di accesso delle tre annualità nelle scuole statali e anche anni di servizio specifico nelle scuole paritarie, può far valutare questi ultimi per la graduatoria finale del concorso.

La BOZZA della tabella di valutazione dei titoli prevede infatti

Servizio di insegnamento prestato sulla specifica classe di concorso per cui si concorre, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione nonché nell’ambito dei percorsi di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, purché, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto per la tipologia di posto o gli insegnamenti riconducibili alla specifica classe di concorso.

È altresì valutato il servizio prestato nelle forme di cui al comma 3 dell’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell’articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

Non è valutabile il servizio di insegnamento prestato su posti di sostegno agli alunni con disabilità.

Il servizio prestato nei percorsi di istruzione dei Paesi UE è valutato ove riconducibile alla specificità del posto o della classe di concorso.

Il servizio a tempo determinato è valutato ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.”

Quindi, ai fini della graduatoria valgono gli anni di servizio specifici svolti

  • nella scuola statale, nella scuola paritaria, negli IeFP.
  • nel Salvaprecari
  • non vale, ai fini della graduatoria, il servizio su sostegno (che è invece valido per l’accesso, nel limite massimo di due annualità)

In questo caso non c’è il vincolo temporale dei 5 anni, che è richiesto solo per l’accesso.

Bozza_decreto_concorso_straordinario con tabella valutazione titoli

BOZZA_PROGRAMMI_CONCORSO_STRAORDINARIO1

Quali classi di concorso sarebbero escluse LEGGI TUTTO

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