Concorso straordinario bis, adesso la prova orale. Nel 2023 il ruolo e l’abilitazione
Il concorso straordinario bis rientra in una procedura che inizia con lo svolgimento delle prove concorsuali e la redazione delle relative graduatorie di merito, prosegue con l’assunzione a tempo determinato e si conclude con l’immissione in ruolo. Trasformazione contratto a tempo indeterminato, conferma in ruolo e conseguimento abilitazione.
Procedura
La procedura straordinaria in esame è prevista dall’articolo 59, comma 9-bis, del DL n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021, come modificato dall’articolo 5, comma 3-quinquies, del DL n. 228/2021, convertito in legge n. 15/2022. La procedura è finalizzata alla copertura dei posti residuati dalle immissioni in ruolo ordinarie (da GaE e GM) e dalle assunzioni straordinarie (da GPS prima fascia posto comune e sostegno) a.s. 2021/22.
Dopo lo svolgimento del concorso[(articolato in: prova disciplinare (prova orale); valutazione dei titoli; graduatoria di merito, comprendente i soli vincitori di concorso (ossia coloro che rientrano nel numero dei posti banditi) e stilata in base ai punteggi ottenuti nella prova disciplinare e nei titoli], primo step della procedura, l’aspirante è assunto a tempo determinato nell’a.s. 2022/23.
Trasformazione del contratto a tempo indeterminato
L’aspirante:
- nel corso del contratto a tempo determinato, durante l’a.s. 2022/23, svolge il percorso annuale di formazione iniziale e prova, di cui all’articolo 13 del D.lgs. 59/2017, e un percorso di formazione universitario con prova conclusiva;
- superato il percorso annuale di formazione e prova e superata la prova conclusiva del percorso universitario, è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo nell’a.s. 2023/24, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima scuola di assunzione a tempo determinato.
Una volta confermato in ruolo, inoltre, l’aspirante consegue l’abilitazione. Ecco perché non si può partecipare al concorso per la sola abilitazione, come abbiamo parlato in Sarà possibile partecipare solo per conseguire l’abilitazione?
La rinuncia al ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria regionale.
Mancato superamento percorso universitario
Nel caso in cui l’aspirante non superi la prova conclusiva del percorso formativo universitario decade dalla procedura, per cui il contratto a tempo determinato non può essere trasformato a tempo indeterminato. Il servizio prestato viene valutato quale incarico a tempo determinato.
Mancato superamento o rinvio percorso di prova
In caso di:
- mancato superamento del percorso annuale di formazione e prova, lo stesso può essere ripetuto una sola volta, ai sensi dell’articolo 1, comma 119, della legge n. 107/2015;
- rinvio del predetto percorso, per giustificati motivi normativamente previsti, lo stesso può essere ripetuto, ai sensi dell’articolo 438 del D.lgs. n. 297/94 e dall’articolo 1, comma 116, della legge n. 107/2015.
Precisiamo che il caso di cui al punto 2 è quello relativo all’aspirante che, per giustificati motivi, non riesce a svolgere i previsti 180 giorni di servizio, di cui almeno 120 di attività didattiche (cui è subordinato il superamento del periodo di prova); tale caso è ben diverso dal mancato superamento in seguito a valutazione negativa, in quanto il rinvio è dovuto a motivi non legati alla valutazione. Approfondisci
Tempistica percorso universitario e anno di prova
Quanto alla tempistica:
- il percorso formativo universitario deve concludersi entro il 15 giugno 2023, data entro cui deve conseguentemente svolgersi la prova conclusiva;
- il percorso annuale di formazione e prova deve concludersi entro il 31 agosto 2023; nello specifico, il colloquio finale si svolge tra il termine delle attività didattiche (30/06) e la fine dell’anno scolastico (31/08).
Alla luce della tempistica sopra riportata, in base alla quale termina prima il percorso universitario e poi quello di prova, ci chiediamo: nel caso di valutazione negativa del percorso universitario, il docente non verrà valutato in relazione al percorso di formazione e prova? Verrà valutato? Se sì, qualora l’interessato entri di ruolo da un’altra procedura (anche negli anni successivi) per la medesima classe di concorso, non dovrà ripetere il percorso di formazione e prova (in caso di eventuale superamento dello stesso), come indicato nelle annuali note sull’anno di prova?
DECRETO DIRETTORIALE n. 1081 del 6 maggio 2022