Concorso straordinario abilitante, sindacati al Ministero il 5 marzo. Requisiti e procedura

In attesa che il CSPI si riunisca per il parere obbligatorio ma non vincolante per il concorso ordinario e quello straordinario, il Ministero convoca i sindacati per il concorso straordinario abilitante.
CSPI
Oggi la riunione del CSPI, che doveva esprimere il proprio parere sui concorsi ordinario e straordinario, non si è svolta per mancanza di numero legale.
Concorsi a cattedra, nessuna decisione dal CSPI. Manca numero legale
Convocazione per procedura abilitante
In attesa del succitato parere, come riferisce la Flc Cgil, il Ministero ha convocato i sindacati per un’informativa sulla procedura abilitante per i precari con 3 anni di servizio, il prossimo 5 marzo.
La procedura
La procedura, finalizzata esclusivamente all’abilitazione per la classe di concorso prescelta, è disposta anch’essa dal decreto scuola DL 126/2019, convertito in legge n. 159/2019, e sarà sarà avviata per tutte le classi di concorso.
I requisiti di partecipazione
- titolo di studio valido per l’accesso alla classe di concorso
- tre annualità di servizio anche non consecutive svolte tra l’a.s. 2008/09 e l’anno scolastico 2019/20 su posto comune o di sostegno. Come si conteggia l’annualità di servizio
- almeno un anno di servizio deve essere stato svolto per la classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre
Per tale procedura il servizio può essere stato svolto anche presso le scuole paritarie (oppure misto: statale – paritario) e i centri di formazione professionale.
Partecipano alla procedura anche i docenti di ruolo delle scuole statali con titolo di studio valido per la secondaria e almeno tre anni di servizio svolti tra l’anno scolastico 2008/09 e l’anno scolastico 2019/20 (senza servizio nella scuola secondaria e senza l’anno di servizio specifico).
La differenza dei requisiti tra concorso straordinario per l’assunzione in ruolo e procedura ai soli fini abilitanti sta, quindi, nel fatto che al primo può partecipare chi ha svolto le tre annualità di servizio nella scuola secondaria statale, mentre alla seconda chi ha svolto il servizio nella scuola paritaria e nei centri di formazione professionale. Per i docenti di ruolo sta altresì nel fatto che gli stessi possono partecipare alla procedura abilitante avendo svolto il servizio in altro grado di istruzione.
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La prova
I succitati docenti (di ruolo senza servizio nella scuola secondaria e senza l’anno di servizio specifico, docenti con servizio misto, nelle paritarie o nei centri di formazione professionale) dovranno sostenere una prova scritta da superare con punteggio minimo di 7/10, per poi confluire in un elenco non graduato, insieme ai docenti che hanno superato la prova scritta del concorso straordinario per accedere al ruolo ma non sono rientrati nei 24 mila posti messi a bando per l’assunzione.
Elenco non graduato
Comprende i docenti con requisiti scuola statale che hanno conseguito 7/10 alla prova scritta ma non sono rientrati in graduatoria e docenti scuole paritarie, IeFP, docenti di ruolo che hanno conseguito 7/10 alla prova scritta.
I docenti dell’elenco graduato potranno conseguire l’abilitazione
- se hanno un contratto a tempo indeterminato oppure una supplenza al 30 giugno o 31 agosto nelle scuole statali, IeFP o paritarie (previa regolarità versamento contributi) Non c’è scadenza
- conseguono i 24 CFu
- Superano la prova orale per il conseguimento dell’abilitazione. La prova orale si svolgerà prima della valutazione del periodo di formazione iniziale e di prova e dovrà essere superata con il punteggio di sette decimi.
- contenuti e modalità della prova saranno definiti con decreto. I comitati di valutazione sono integrati con non meno di due membri esterni all’istituzione scolastica, di cui almeno uno dirigente scolastico, ai quali non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate, né rimborsi spese.