Concorso STEM per 6.129 posti: chi non lo supera può partecipare al concorso successivo, saranno riaperte le iscrizioni

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Concorso straordinario 2021 per assumere nelle discipline STEM: Matematica, Fisica, Matematica e Fisica, Scienze e Tecnologie Informatiche per la scuola secondaria + Matematica e Scienze per la scuola secondaria di primo grado. La procedura si svolgerà in estate. I partecipanti che non lo superano possono provare il successivo concorso ordinario per la stessa classe di concorso.

Concorso STEM

Il Decreto sostegni-bis, in via straordinaria, prevede lo svolgimento, anche in deroga alla normativa vigente, delle procedure del concorso ordinario della scuola secondaria già bandito (decreto dipartimentale del 21 aprile 2020, n. 499), riguardanti le seguenti classi di concorso

La ripartizione dei posti regione per regione

Il concorso, come abbiamo già riferito, si svolgerà secondo una procedura più “snella” e non prevede la valutazione dei titoli. Esso si articola in: prova scritta (articolata in 5 quesiti a risposta multipla); prova orale; graduatoria (frutto della somma dei punteggi di prova scritta e prova orale) da pubblicarsi entro il 31 luglio 2021 (con assunzioni possibili entro il 30 ottobre)

Tutte le info in: Concorso discipline STEM secondaria secondo grado: 50 domande a risposta chiusa e prova orale, scarica i programmi. Non valgono titoli e servizio

Potranno partecipare i docenti già iscritti, per la specifica classe di concorso, entro il 31 luglio 2020. Non si prevede la riapertura dei termini di partecipazione.

Concorso STEM: chi non lo supera può ritentare

L’articolo 59, comma 18, del Decreto dispone che la partecipazione al succitato concorso STEM non compromette per i candidati la partecipazione al successivo concorso ordinario per le medesime classi di concorso, in deroga a quanto previsto dal comma 13 del medesimo articolo 59.

Ricordiamo che, in base al citato comma 13, i candidati che partecipano ad una procedura concorsuale e non la superano, non possono presentare domanda di partecipazione alla procedura concorsuale successiva per la medesima classe di concorso o tipologia di posto per la quale non hanno superato le prove. Abbiamo approfondito l’argomento in Concorso scuola, si potrà tentare una sola volta per classe di concorso. La norma del Decreto Sostegni bis che già non piace ai precari

Sempre l’articolo 59/18 stabilisce:

  1. che, in seguito al concorso “veloce” per le discipline STEM, i posti delle procedure concorsuali ordinarie (per le medesime classi di concorso) sono rideterminati, in base ai posti vacanti e disponibili nei limiti individuati da un decreto del Ministro dell’istruzione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per le pubblica amministrazione;
  2. la riapertura dei termini di partecipazione.

Procedura ordinaria

La procedura ordinaria relativa ai concorsi infanzia, primaria e secondaria (primo e secondo grado), ricordiamolo, è stata modificata   dal più volte citato articolo 59 del Decreto e prevede:

  • un’unica prova scritta con più quesiti a risposta multipla, volti all’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché sull’informatica e sulla lingua inglese;
  • una prova orale
  • la valutazione dei titoli;
  • la formazione della graduatoria sulla base delle valutazioni di: prova scritta, prova orale e titoli.

Ne abbiamo parlato in Concorso ordinario infanzia primaria e secondaria, eliminata la prova preselettiva. Ma le iscrizioni sono ormai chiuse

NB:

Il testo del decreto entra subito in vigore, ma per diventare legge dovrà passare, come è noto, l’esame del Parlamento potrà essere cambiato. L’esame inizierà prima dalla Camera (dove si potrà modificare) e poi al Senato.

TESTO UFFICIALE [PDF]

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