Concorso secondaria, docente già di ruolo senza abilitazione: se vince riparte dall’assunzione a tempo determinato, con la clausola dell’art. 47

Il docente di ruolo, che partecipa senza abilitazione e vince il concorso scuola secondaria, è dapprima assunto a tempo determinato per conseguire l’abilitazione e poi, l’anno scolastico successivo, a tempo indeterminato. Durante l’anno in cui consegue l’abilitazione può chiedere l’art. 47?
Concorso secondaria
Requisiti
Presentate le domande di partecipazione entro il 9 gennaio 2024, gli aspiranti sono adesso in attesa dello svolgimento della prova scritta. Il concorso in esame, bandito con DDG 2575/2023, è il primo dei due previsti nell’ambito della fase transitoria, di cui al PNRR e che traghetterà il passaggio dal vecchio al nuovo sistema di reclutamento della scuola secondaria. Ricordiamo che hanno potuto presentare domanda di partecipazione al concorso in esame, per i posti:
- comuni, i docenti in possesso di: laurea coerente con la classe di concorso di partecipazione + abilitazione per la specifica classe di concorso (Cosa controllare per il titolo ) oppure laurea + tre anni di servizio negli ultimi cinque, entro il termine di presentazione della domanda, svolti presso le scuole statali, anche non continuativi, di cui almeno uno specifico oppure laurea coerente con la classe di concorso di partecipazione + 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022 Ecco cosa bisogna indicare per i 24 CFU [IMPORTANTE]
- di ITP, i docenti in possesso di: abilitazione specifica oppure diploma di accesso alla classe di concorso (il requisito sarà in vigore fino al 31 dicembre 2024);
- di sostegno, i docenti in possesso del diploma di specializzazione per il grado di istruzione di partecipazione.
Articolazione
Il concorso, come leggiamo nell’articolo 4 del DM 205/2023, si articola in:
- prova scritta (si supera con un punteggio minimo di 70/100)
- prova orale (si supera con un punteggio minimo di 70/100)
- valutazione dei titoli (per i quali è previsto un punteggio massimo di 50 punti)
Graduatorie di merito
Le graduatorie di merito:
- sono regionali e sono compilate dalle relative commissioni agli esiti della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli;
- hanno validità annuale a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto periodo, fermo restando il diritto dei vincitori all’immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi;
- sono redatte graduando i vincitori sulla base della somma dei punteggi derivanti da prova scritta + prova orale + valutazione titoli (effettuata per i soli candidati che hanno superato le prove scritta e orale) e tenendo conto delle quote di riserva di cui all’articolo 13, commi 9 e 10, del DM 205/2023. A parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all’articolo 5/4 del DPR 487/94 e ss.mm.;
- comprendono i soli vincitori, ossia i candidati che superano le prove e rientrano nel numero dei posti banditi, ferma restando l’integrazione della graduatoria, in caso di rinunce all’immissione in ruolo, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali;
- sono approvate con decreto dal dirigente preposto all’USR responsabile della procedura concorsuale, trasmesse al sistema informativo del Ministero e pubblicate nell’albo e sul sito internet dell’USR. Per le classi di concorso per le quali è disposta l’aggregazione interregionale delle procedure, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione.
Assunzione
I vincitori saranno assunti in base alla posizione occupata nella relativa graduatoria di merito. All’atto dell’assunzione vi saranno due percorsi diversi per chi ha partecipato al concorso con l’abilitazione e chi invece con titolo di studio + 3 anni di servizio oppure con titolo di studio + 24 CFU conseguiti entro il 31/10/2022:
- i docenti in possesso dell’abilitazione saranno assunti direttamente a tempo indeterminato e svolgeranno l’anno di prova;
- ai docenti privi di abilitazione si applicherà quanto previsto dall’articolo 13/2 e dall’articolo 18-bis/4 del D.lgs. 59/2017.
Cosa dispongono i sopra richiamati articoli 13/2 e 18-bis/4 del decreto 59/2017? Dispongono che coloro i quali partecipano al concorso con titolo di studio + 3 anni di servizio oppure con titolo di studio + 24 CFU conseguiti entro il 31/10/2022, al loro turno di nomina, sottoscrivono:
- un contratto annuale di supplenza con l’USR cui afferisce la scuola scelta e devono acquisire, in ogni caso, 30 CFU/CFA tra quelli che compongono il percorso universitario e accademico di formazione iniziale. Conseguita l’abilitazione, a seguito del superamento della prova finale del predetto percorso, i docenti sono assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio (questo per chi partecipa con con titolo di studio + 3 anni di servizio). La prova finale si può sostenere al massimo due volte;
- un contratto annuale di supplenza con l’USR cui afferisce la scuola scelta e conseguono 36 CFU/CFA per il completamento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale. Conseguita l’abilitazione, a seguito del superamento della prova finale del predetto percorso, i docenti sono assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio (questo per chi partecipa con con titolo di studio + 24 CFU conseguiti entro il 31/10/2022); La prova finale si può sostenere al massimo due volte.
In definitiva, mentre i vincitori abilitati sono subito immessi in ruolo, quelli non abilitati sono dapprima assunti a tempo determinato (al 31/08), quindi ottengono l’abilitazione conseguendo 30 o 36 CFU/CFA e, infine, l’a.s. successivo sono assunti a tempo indeterminato e sottoposti all’anno di prova.
Quesito
Così chiede una nostra lettrice:
Gentile, sono un’insegnante di scuola primaria da 25 anni. Mi sono iscritta al concorso 2575 scuola secondaria secondo grado avendo sia laurea magistrale che 24 CFU. Nel caso vincessi e completassi con i 36 CFU, posso chiedere passaggio di ruolo su secondaria secondo grado? E se sì, che problematiche potrei avere per lo stipendio? Mi vengono riconosciuti gli anni già effettuati alla primaria?
Vincendo il concorso, nel momento in cui sarà individuata per l’assunzione, la lettrice intraprenderà il percorso che la condurrà al ruolo nella secondaria: contratto a tempo determinato al 31/08 (in quanto senza abilitazione); acquisizione dei 36 CFU/CFA e conseguimento abilitazione, a seguito di superamento della prova finale del percorso universitario; assunzione a tempo indeterminato e anno di prova. Dunque, non dovrà chiedere alcun passaggio di ruolo.
Potremmo presumere che la lettrice abbia utilizzato l’espressione “passaggio di ruolo” per indicare una modalità che la garantisca mantenendo il ruolo nella scuola primaria, nel corso dell’anno di assunzione a tempo determinato nella secondaria, e lasciando l’attuale ruolo solo (dopo il primo anno) all’atto dell’assunzione a tempo indeterminato nella secondaria di II grado. Al riguardo, ricordiamo che il MIM, per le procedure straordinarie degli ultimi anni (ultima quella da GPS sostegno 23/24), che hanno previsto assunzioni dapprima a tempo determinato e poi indeterminato, ha indicato la possibilità di esercitare la facoltà di cui all’articolo 36 del CCNL 2007.
Tale articolo contempla la possibilità per i docenti di ruolo di accettare supplenze a determinate condizionati, alcune delle quali modificate e integrate dall’art. 47 del CCNL 2019/21 che ha abolito il medesimo art. 36. L’art. 47, ricordiamolo, va letto congiuntamente con la disposizione di cui all’art. 3/3 del DM 138/2023, secondo cui i docenti tenuti a svolgere l’anno di prova non possono accettare supplenze al 30/06 e al 31/08.
In base alla citata normativa (art. 47): i docenti di ruolo possono accettare supplenze al 31/08 e al 30/06 su posto intero, in un diverso grado di istruzione oppure in una diversa classe di concorso o diversa tipologia di posto, diversi rispetto a quelli di titolarità (prevedendo la possibilità di ottenere supplenze anche per una diversa tipologia di posto, si permette ai titolari su posto comune di ottenere una supplenza su posto di sostegno e viceversa nel medesimo grado di istruzione di titolarità; possibilità questa non prevista dall’art. 36 del CCNL 2007); durante lo svolgimento delle supplenze, si mantiene senza assegni la titolarità della sede per tre anni scolatici; accettando l’incarico di supplenza, al docente di ruolo si applica la disciplina prevista dalla legge e dal medesimo CCNL 2019/21 per il personale a tempo determinato, inclusa quella relativa alle ferie; accettando l’incarico di supplenza, l’interessato deve chiedere un periodo di aspettativa non retribuita (ai sensi dello stesso art. 47, aggiungiamo noi) per un periodo non inferiore all’incarico ricevuto.
Come per le procedure suddette, anche nel caso in esame riteniamo che i docenti di ruolo, che si troveranno nella condizione della lettrice, potranno ricorrere all’art. 47, in modo da conservare il ruolo nell’anno in cui conseguono l’abilitazione, per poi l’asciarlo all’atto dell’assunzione nel nuovo ruolo.
La lettrice, docente di ruolo nella primaria, accetterebbe una supplenza al 31/08 in un diverso grado di istruzione, nel rispetto della normativa in esame. Quanto allo stipendio, ricordiamo alla lettrice che dovrà chiedere un periodo di aspettativa non retribuita (come sopra riportato) e alla stessa si applicherà la disciplina previste per il personale a tempo determinato, compreso il trattamento economico (per i supplenti non si prevede la progressione economica). Attendiamo comunque indicazioni più precise da parte del MIM.
Proiettandoci in avanti, ossia a dopo l’assunzione in ruolo, diciamo inoltre alla lettrice che gli anni di ruolo svolti nella primaria, superato l’anno di prova, alla conferma in ruolo saranno computati nella ricostruzione della carriera nel nuovo ruolo, come si legge nell’art. 485, comma 2, del D.lgs. 297/94: Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all’estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie. Il personale di cui al citato comma 1 è il personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica.
Per completezza di informazione, ricordiamo che per il personale assunto dall’a.s. 2023/24, ai fini della ricostruzione della carriera, si applicano le nuove disposizioni di cui al DL 69/2023 /(convertito in legge n. 103/2023), secondo cui il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate (scuole secondarie), comprese quelle all’estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero. Si considera il solo servizio effettivamente prestato. Approfondisci
Le risposte ai quesiti
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