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Concorso secondaria 2023 e Mobilità del prossimo anno scolastico: i casi possibili

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Il docente, che fruisce di una delle deroghe di cui al CCNL 2019/21, può presentare domanda di mobilità anche se in anno di prova. E gli assunti dal concorso 2023 senza abilitazione?

Deroghe mobilità

L’art. 34 del CCNL ha previsto delle deroghe nell’ambito della mobilità al fine di garantire il ricongiungimento a determinate categorie di personale.

Le deroghe in questione sono state recepite nel CCNI 2022/25 a seguito dell’accordo MIM-OOSS del 21 febbraio 2024 e applicate tramite l’OM 30/2024 che ha disciplinato i movimenti per l’a.s. 2024/25. Di seguito riportiamo cosa dispone l’OM all’articolo 2.

Ai sensi dell’articolo 2, comma 3-bis, del CCNI 2022, e dell’art. 34, comma 9-bis, del CCNI 2022, come introdotti dall’Accordo di integrazioni e modifiche al CCNI 2022 sottoscritto in data 21 febbraio 2024, in deroga a quanto previsto nei commi 2, 4, 7 e 8 del presente articolo, nonché nel primo periodo del comma 5 del successivo art. 24, è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità, anche durante lo svolgimento del periodo di prova, alle seguenti categorie di docenti immessi in ruolo e di personale inquadrato nell’area dei DSGA:

– a) genitori di figlio di età inferiore a 12 anni, ossia che compie i 12 anni tra il 1° gennaio e il 31
dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari,
qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque
non oltre il raggiungimento della maggiore età.

– b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

– c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che  rivestono la qualità di:

  1. coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;
  2. padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di
    patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
  3. uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei
    soggetti di cui al punto 2);
  4. uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie
    invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
  5. parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di
    patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).

– d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.

Precisiamo che nei commi 2,4, 7 e 8 sopra evidenziati, sono dettate disposizioni in merito ai vincoli per:

  • docenti soddisfatti nel movimento provinciale (trasferimento o passaggio) su una delle scuole espresse nella domanda (comma 2 – il vincolo triennale riguarda solo trasferimenti e passaggi, almeno sino ad oggi);
  • docenti soddisfatti su scuola nel comune di titolarità, attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale (comma 2 – il vincolo triennale riguarda solo trasferimenti e passaggi, almeno sino ad oggi)
  • neoassunti (comma 4 – approfondiremo di seguito);
  • docenti assunti in ruolo nell’a.s. 2023/24 da concorso straordinario bis (comma 7 – il vincolo è uguale a quello dei neoassunti; sottolineiamo che il computo parte dall’anno di assunzione a tempo determinato);
  • docenti soddisfatti nel movimento interprovinciale (trasferimento o passaggio) su una delle scuole espresse nella domanda (comma 8 – il vincolo triennale riguarda solo trasferimenti e passaggi, almeno sino ad oggi).

Dunque, i docenti che rientrano in una delle sopra riportate categorie, compreso il personale tenuto a svolgere l’anno di prova, possono partecipare alle procedura di mobilità.

Approfondiamo adesso il vincolo per i docenti neoassunti, anche in vista della risposta che forniremo di seguito ad un quesito posto in redazione.

Vincolo neoassunti

  1. Normativa: combinato disposto di cui all’art. 13/5 del D.lgs. n. 59/2017, sostituito dall’art. 44/1, lettera g), del DL 36/2022 (convertito in legge 29 giugno 2022, n. 79/2022), e all’art. 399/3 del D.lgs. 297/94, come da ultimo sostituito dall’art. 5/20 del DL 44/2023 (convertito in legge 74/2023).
  2. Chi riguarda: i docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, a decorrere dalle immissioni in ruolo a.s. 2023/24.
  3. Chi è escluso: docenti in soprannumero o esubero e docenti con grave disabilità ovvero che assistono un soggetto con grave disabilità, a condizione che la situazione di disabilità personale ovvero di assistenza a soggetto con grave disabilità si verifichi successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso.
  4. Cosa comporta: la permanenza nella scuola di assunzione, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso l’anno in cui è svolto il periodo di prova.
  5. Cosa si può fare: durante i tre anni di vincolo, è possibile presentare (ricorrendo i previsti motivi) domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità, nonché accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità per le quali abbiano titolo, a condizione di aver svolto (e superato) l’anno di prova.
  6. Cosa non si può fare: non si può presentare domanda di trasferimento e passaggio, nonché domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale.

Il vincolo in esame, come detto sopra, non si applica ai docenti rientranti in una delle previste deroghe di cui al CCNL 2019/21, neoassunti compresi (oltre a coloro i quali rientrano in una delle deroghe previste dalla medesima disposizione normativa: soprannumero, esubero…).

Quesito

Così chiede una nostra lettrice:

Sto svolgendo il concorso in Lombardia ma ho intenzione di fare domanda per le GPS a Padova. Trasferendomi io a settembre e non avendo certezza di passare il concorso ho deciso di iscrivermi al percorso abilitante a Padova. Nel caso io passassi il concorso in Lombardia cosa succederebbe? Posso abilitarmi in un’altra regione? Devo svolgere l’anno di prova in Lombardia? Ho una sorella che ha legge 104 art.3 comma 3 e padre 104 art.3 comma 1, residenti entrambi a Venezia, per usufruire della precedenza nella scelta della sede sia per GPS che eventuale ruolo dovrei essere iscritto alle GPS in provincia di PD?

La lettrice, sebbene non lo espliciti, presumiamo che stia partecipando al concorso per la scuola secondaria (il primo dei due previsti nell’ambito della fase transitoria del reclutamento, prevista sino al 31/12/2024) senza abilitazione. Se così è, la stessa, una volta vinto il concorso, sarà assunta a tempo determinato, conseguirà l’abilitazione con il previsto percorso (da 30 CFU se partecipa con  laurea + tre anni di servizio oppure da 36 CFU se partecipa con laurea + 24 CFU conseguiti entro il 31/10/2022), infine, l’a.s. successivo sarà assunta in ruolo e sottoposta al periodo di prova. Pertanto, il primo anno di assunzione, sebbene possa rientrare in una delle previste deroghe, non ne potrà beneficiare, in quanto le domande di trasferimento possono presentarle i soli docenti di ruolo. Potrà fruire delle deroghe una volta assunta in ruolo. Quanto al fatto di abilitarsi in altra regione, nella normativa di riferimento non è previsto ma nemmeno vietato. Considerato però che non ci si può spostare dalla scuola assegnata, il problema non si pone.

Qualora, invece, la lettrice stia partecipando al concorso in virtù dell’abilitazione sarà assunta direttamente in ruolo. In tal caso, il primo anno deve comunque prestare servizio nella scuola assegnata, in quanto  le domande di mobilità si presenteranno nel corso dell’anno scolastico. Quindi, se assunta in ruolo nel 2024/25, potrà presentare domanda per l’a.s. 2025/26, considerato che rientra in una delle previste deroghe dal contratto (art. 33, comma 3, della legge 104/92). In tal caso, inoltre, per il primo anno di assunzione (2024/25), non potrà nemmeno accettare supplenze da GPS, in quanto, ai sensi dell’art. 3/3 del DM 138/2023, il docente tenuto a svolgere l’anno di prova non può accettare incarichi a tempo determinato. Per completezza, la lettrice potrebbe rientrare anche nelle deroghe prevista dalla stessa normativa sul vincolo, laddove si prevede che il vincolo non si applica ai docenti in soprannumero o esubero e ai docenti con grave disabilità ovvero che assistono un soggetto con grave disabilità, a condizione che la situazione di disabilità personale ovvero di assistenza a soggetto con grave disabilità si verifichi successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso. Non sappiamo se la condizione di disabilità della madre (quella del padre non si considera in quanto non grave) sia stata accertata prima o dopo la presentazione delle domande per il concorso.

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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