Concorso scuola secondaria, vincolo di 5 anni per i neoassunti

I partecipanti al prossimo concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado potranno partecipare alla mobilità dopo l’immissione in ruolo?
Rispondiamo al quesito del nostro lettore, ricordando dapprima i titoli d’accesso al concorso.
Titoli d’accesso
I titoli di accesso per i posti comuni (le classi di concorso) sono:
- abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure
- laurea (magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso) e 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche. Controlla classi di concorso a cui puoi accedere con la tua laurea oppure
- abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente oppure
- laurea più tre annualità di servizio (anche non continuativo, su posto comune o di sostegno, nel corso degli otto anni scolastici precedenti, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione. Tale requisito è previsto soltanto in prima applicazione; gli aspiranti che ne sono in possesso potranno partecipare al concorso per una delle classi per le quali hanno un anno di servizio).
Per i posti di insegnante tecnico-pratico il titolo d’accesso sino al 2024/25 è il diploma o meglio un diploma che dà accesso ad una delle classi di concorso della tabella B del DPR 19/2016.
Per i posti di sostegno è necessaria, oltre ad uno dei titoli succitati, la specializzazione.
Corso di preparazione al concorso secondaria di I e II grado
Vincolo dopo assunzione
I vincitori di concorso, secondo quanto previsto dal D.lgs. 59/2017 come modificato dalla legge di bilancio 2019, saranno assunti in ruolo e svolgeranno il percorso annuale di formazione e prova, superato il quale saranno confermati in ruolo.
I docenti saranno tenuti a permanere nella scuola, in cui hanno svolto il percorso annuale suddetto, per almeno altri quattro anni, eccetto i casi di soprannumero e di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 104/92, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di
presentazione delle istanze per il relativo concorso.
Il vincolo di permanenza nella scuola, in cui si è svolto il percorso di formazione e prova, è dunque di 4 anni, 5 considerando l’anno di prova.
Corso di preparazione al concorso secondaria di I e II grado