Concorso scuola secondaria, precari con 3 anni servizio: no 24 CFU, riserva 10% posti, supervalutazione servizio
Con l’approvazione definitiva in Senato del decreto quota 100, si compone il quadro delle misure riguardanti il personale della scuola secondaria precario con tre anni di servizio nell’ambito del prossimo concorso a cattedra.
Quota 100: approvata anche dal Senato, ora è legge
I riferimenti normativi sono il succitato decreto e il D.lgs. 59/2017, come modificato dalla legge di bilancio 2019.
Concorso scuola secondaria: 10% posti riservati ai precari con tre anni di servizio
Il decreto 59/2017, in seguito alle modifiche introdotte dalla legge di bilancio, così dispone:
In prima applicazione, i soggetti che abbiano svolto, nel corso degli otto anni scolastici precedenti, entro il termine di presentazione delle istanze di
partecipazione, almeno tre annualità di servizio, anche non successive,
valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio
1999, n. 124, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione, è riservato il 10 per cento dei posti.
Ai docenti precari, dunque, è riservato il 10% dei posti banditi alle condizioni di seguito indicate:
- aver svolto, nel corso degli otto anni scolastici precedenti, entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, almeno tre annualità di servizio, anche non successive, su posto comune o di sostegno;
- il servizio deve essere stato prestato presso le scuole del sistema educativo di istruzione e formazione;
- le tre annualità sono valutate come tale, ai sensi dell’ dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
La riserva del 10% di posti è prevista soltanto in prima applicazione, quindi, per il prossimo concorso, ossia il primo bandito dopo l’entrata in vigore della legge di bilancio.
Evidenziamo pure che i summenzionati docenti partecipano, senza riserva, anche per il restante 90% di posti banditi.
Concorso scuola secondaria: partecipazione senza 24 CFU
Sempre in prima applicazione, ossia per il prossimo concorso, ai docenti con tre annualità di servizio (prestate alle summenzionate condizioni) è data la possibilità di partecipare alla procedura concorsuale con la sola laurea, senza i 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.
Concorso scuola secondaria: supervalutazione servizio
Ultima misura in ordine di tempo, relativa ai precari, è stata approvata con il decreto quota 100, divenuto ormai legge.
Questo quanto previsto:
Al fine di fronteggiare gli effetti della ”pensione quota 100” sul sistema scolastico e garantire lo svolgimento dell’attività, nel primo dei concorsi cui all’articolo 17, comma 2 lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, bandito successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le graduatorie di merito sono predisposte attribuendo ai titoli posseduti un punteggio fino al 40% di quello complessivo. Tra i titoli valutabili è particolarmente valorizzato il servizio svolto presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, al quale è attribuito un punteggio fino al 50 % del punteggio attribuibile ai titoli».
Nell’ambito del primo dei concorsi, banditi ai sensi del sopra riportato decreto, è previsto che ai titoli venga attribuito un punteggio pari al 40% di quello complessivo (comprensivo dunque degli esiti delle prove). Tra i titoli, inoltre, il 50% del punteggio va attribuito al servizio prestato presso le scuole del sistema nazionale di istruzione.