Concorso scuola secondaria: articolazione, valutazione titoli e requisiti

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Nella giornata di ieri, abbiamo pubblicato il documento elaborato dal Servizio Studi della Camera riguardante i provvedimenti della XVIII legislatura per il personale docente, ATA e dirigente scolastico.

Docenti, ATA e Dirigenti Scolastici: cosa ha fatto finora il Governo. [Il testo della Camera]

Tra le misure riportate la modifica, tramite la legge di bilancio 2019, al sistema di reclutamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, delineato dal D.lgs. 59/2017.

Caratteristiche nuovo sistema di reclutamento

Queste le caratteristiche e l’articolazione del novellato sistema di reclutamento:

  • con cadenza biennale è bandito un concorso pubblico nazionale, su base regionale o interregionale, per titoli ed esami, per la copertura dei posti della scuola secondaria che si prevede si rendano vacanti e disponibili nel primo e nel secondo anno scolastico successivi a quello in cui è previsto l’espletamento
    delle prove concorsuali. All’esito del concorso si consegue l’abilitazione all’insegnamento;
  • ogni candidato può concorrere in una sola regione e per una sola classe di concorso per ciascun ordine di scuola (scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado), nonché per i posti di sostegno (anche in questo caso, sia per la scuola secondaria di primo grado sia per la scuola secondaria di secondo grado);
  • per i posti comuni, il concorso prevede due prove scritte, a carattere nazionale, e una prova orale; per i posti di sostegno, prevede una prova scritta a carattere nazionale e una prova orale;
  • le graduatorie – compilate, in ogni sede concorsuale, per ogni classe di concorso e per il sostegno, sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che hanno superato tutte le prove – includono solo i vincitori, pari al numero dei posti messi a concorso;
  • sulla base della graduatoria, i vincitori sono direttamente immessi in ruolo in due successivi scaglioni annuali. Rimane comunque fermo il diritto all’immissione in ruolo dei vincitori, ove occorra anche negli anni successivi;
  • i vincitori scelgono, in ordine di punteggio, l’istituzione scolastica cui essere assegnati per svolgere l’anno di formazione iniziale e prova, fra quelle della regione in cui hanno concorso che presentano posti vacanti e disponibili;
  • il percorso annuale di formazione iniziale e prova si conclude con una valutazione finale che, se positiva, assolve all’obbligo dell’anno di prova, per l’effettiva immissione in ruolo. In caso di valutazione negativa, il percorso si può ripetere una volta;
  • in caso di valutazione positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria – ad esaurimento, di merito, o di istituto – nella quale sia iscritto, ed è confermato in ruolo nella istituzione scolastica dove ha svolto il periodo di prova, dove deve rimanere per almeno altri quattro anni.

Un decreto del Miur definirà: i criteri di composizione delle commissioni giudicatrici e i requisiti dei relativi componenti; i programmi; le prove di concorso; i punteggi attribuibili alle medesime prove e criteri di valutazione; la tabella dei titoli accademici, scientifici e professionali valutabili.

Valutazione titoli

Quanto alla alla valutazione dei titoli:

– possono essere valutati in misura non superiore al 20% del punteggio complessivo;

– sono particolarmente valorizzati il titolo di dottore di ricerca, il possesso dell’abilitazione specifica conseguita attraverso percorsi selettivi di accesso, il superamento delle prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami nelle stesse classi di concorso, il possesso di titoli accademici nell’ambito della pedagogia speciale e didattica dell’inclusione;

– nel primo dei concorsi bandito successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione, secondo quanto stabilito dal D.L. 4/2019 (L. 26/2019: art. 14, co. 7-bis), le graduatorie di merito sono predisposte attribuendo ai titoli posseduti un punteggio fino al 40% di quello complessivo;  tra i titoli valutabili è particolarmente valorizzato il servizio svolto presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, al quale è attribuito un punteggio fino al 50% del punteggio attribuibile ai titoli.

Titoli d’accesso al concorso

Per completezza di informazione riportiamo quali sono i titoli d’acceso al concorso.

Per accedere ai posti comuni (le classi di concorso a cui dà accesso la propria laurea) bisogna essere in possesso di uno dei seguenti titoli:

  • abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure
  • laurea (magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso) e 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche. Controlla classi di concorso a cui puoi accedere con la tua laurea  oppure
  • abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente oppure
  • laurea più tre annualità di servizio (anche non continuativo, su posto comune o di sostegno, nel corso degli otto anni scolastici precedenti, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione. Tale requisito è previsto soltanto in prima applicazione; gli aspiranti che ne sono in possesso potranno partecipare al concorso per una delle classi per le quali hanno un anno di servizio).

Per i posti di insegnante tecnico-pratico (ITP) il requisito richiesto sino al 2024/25 è:

  • il diploma di accesso alla classe della scuola secondaria superiore (tabella B del DPR 19/2016 modificato dal Decreto n. 259/2017).

Per i posti di sostegno: 

Requisiti già indicati per i posti comuni oppure quelli per i posti di ITP più il titolo di specializzazione su sostegno.

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