Concorso scuola docenti 2016, valutazione titoli: diploma di perfezionamento equiparato al dottorato di ricerca, diplomi di specializzazione, di perfezionamento e master
La tabella di valutazione dei titoli per il prossimo concorso a cattedra, contenuta nel DM n. 94/2016, prevede la valutazione, tra gli altri titoli, di diversi tipi di diploma di perfezionamento e specializzazione.
La tabella di valutazione dei titoli per il prossimo concorso a cattedra, contenuta nel DM n. 94/2016, prevede la valutazione, tra gli altri titoli, di diversi tipi di diploma di perfezionamento e specializzazione.
Vediamo quali sono quelli valutabili ai sensi della predetta tabella.
La sezione di interesse è la B.5, denominata "Titoli valutabili in ciascuna procedura concorsuale", ossia per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria, per la scuola secondaria e per i posti di sostegno.
Il punto B.5.1 prevede la valutazione dei Diplomi di perfezionamento equiparati ai Dottorati di ricerca, per legge o statuto, e ricompresi nell'allegato 4 del DDG del 31 marzo 2005 "Integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti per il personale docente ed educativo. Trasferimenti da una all’altra provincia. Norme comuni alla I, II e III fascia delle graduatorie permanenti". Tale diploma è valutato punti 5.
Quali sono i suddetti diplomi di perfezionamento equiparati, per legge o statuto, ai dottorati di ricerca?
- Diploma di Perfezionamento – Scuola Normale di Pisa (legge n. 308/96).
- Diploma di Perfezionamento – Scuola Superiore di studi Universitari e di Perfezionamento "S. Anna" di Pisa (legge n. 41/87).
- Diploma di Perfezionamento – Alta Scuola Europea di Scienza Religiose, Fondazione per le Scienze Religiose Giovanni XXIII di Bologna (DM MURST 19/10/99).
- Diploma di Perfezionamento – Scuola Internazionale di Alti Studi della Cutura, Fondazione Collegio S. Carlo di Modena (DM MURST 04/05/99).
- Diploma di Perfezionamento – Scuola Internazionale per lo studio del Medioevo Latino, Fondazione Ezio Franceschini di Firenze (DM n. 03/04/01 ).
- Diploma di Perfezionamento Scientifico – Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento di Firenze (DM 09/10/01).
- Diploma di Doctor Philosophiae PhD – Istituto Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Sissa-Trieste (DM MURST 24/05/93).
- Diploma di Doctor Philosophiae PhD – Istituto Universitario Europeo di Fiesole/Firenze (legge n. 352/86).
- Dottorato in Studi Storici – Università degli Studi di S. Marino (DM MURST 11/06/90 e scambio note 16/07/99 in vigore dal 28/11/2000).
- Dottorato in Ingegneria Economico – Gestionale – Università degli Studi di S. Marino (DM MURST 11/06/90 e scambio note 16/07/99 in vigore dal 28/11/2000).
Il punto B.5.3 prevede la valutazione dei Diplomi di specializzazione universitaria di durata pluriennale (eccetto il diploma S.S.I.S., qualora usato come titolo d'accesso al concorso). Si valuta un solo titolo: punti 1,50.
Quali caratteristiche in termini di durata, ore e crediti formativi universitari devono avere detti diplomi per essere valutati?
L'articolo 4 della legge n. 341/90 prevede che il diploma di specializzazione si consegue successivamente alla laurea, al termine di un corso di studi di durata non inferiore a due anni, mentre il Decreto n. 590/99 stabilisce all'articolo 5 comma 2 che la quantità media di lavoro d'apprendimento svolto in un anno è fissata in 60 crediti e al comma 1 dello stesso articolo che un credito corrisponde in media a 25 ore di lavoro. In un anno, quindi, si svolgeranno 1500 ore di lavoro e si conseguiranno 60 CFU (crediti formativi universitari).
Pertanto, considerata la durata almeno biennale di detti diplomi di specializzazione, essi devono essere rilasciati in seguito allo svolgimento di almeno 3000 ore e al conseguimento di 120 CFU.
Il punto B.5.8 prevede la valutazione dei Diplomi di perfezionamento post diploma o post- laurea e dei master universitari di I o II livello. Per ciascun titolo sono attribuiti punti 0,50 per un massimo di tre titoli.
La normativa di riferimento è costituita, anche in questo caso, dalla legge n. 341/90, dal Decreto n. 590/99 e dal DPR n. 162/82, che prevede i diplomi di perfezionamento post diploma.
Detti titoli, dunque, devono essere rilasciati in seguito allo svolgimento di almeno 1500 ore e al conseguimento di 60 CFU.
Lo speciale di OS.it sul concorso a cattedra