Concorso scuola 2024, per la secondaria è ordinario ma non è abilitante. Il nuovo modello di formazione degli insegnanti

Concorsi scuola: il 2024 si apre con due bandi. il DDG n. 2575/2023 per la scuola secondaria e il DDG n. 2576/2023 per infanzia e primaria. Si tratta dei primi due bandi relativi alla fase straordinaria del reclutamento PNRR, cui seguirà un altro bando a settembre /ottobre 2024 e l’avvio della fase ordinaria dai concorsi previsti per il 2025. Il modello di formazione iniziale e reclutamento degli insegnanti è cambiato (nella normativa) e a poco a poco anche nella realizzazione.
Una nostra lettrice ci invia questo messaggio
Gentile redazione, scrivo per esternare perplessità e stupore riguardo alle norme del concorso docenti, quello il cui termine di iscrizione è scaduto il 9 gennaio ultimo scorso.
In punto di fatto, come può un concorso vinto, e in subordine superato, non essere abilitante? Il concorso, come livello di qualificazione, è superiore all’abilitazione, e non a caso tutti i concorsi docenti espletati finora sono stati abilitanti.
In punto di diritto, ricordo che il ministero, avendo improvvisamente portato da 24 a 60 i crediti necessari alla partecipazione ai concorsi, aveva garantito però ai possessori dei 24 crediti, purché conseguiti entro ottobre 2022, la partecipazione ai concorsi da bandirsi fino a tutto il 2024. Partecipazione “normale”, non dimezzata o soggetta a inedite regole particolari, di cui infatti non era stato fatto alcun cenno. Ora, dopo la chiusura dei termini per l’iscrizione, giunge la comunicazione che il concorso, una volta superato, non sarà abilitante.
Anche alcune modalità di svolgimento della prova scritta sono peculiari: niente preselettiva, quattro risposte, anziché cinque, per ogni quesito, risposta sbagliata che non viene penalizzata… perché?
Per capire la natura del concorso bandito con DDG n. 2575/2023 per la scuola secondaria bisogna partire dal 2022. E stato nel corso del Ministero allora da Patrizio Bianchi che in accordo con Bruxelles, si è data nuova forma alla formazione iniziale e reclutamento degli insegnanti.
N.B. Nulla cambia invece per la scuola di infanzia e primaria, perchè in quel caso il requisito di accesso è stato l’abilitazione (e quindi il problema non si pone).
Non sono interessati al discorso neanche i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso con il titolo di abilitazione.
Il discorso “abilitazione” riguarda esplicitamente coloro che dovranno completare la formazione in quanto hanno avuto accesso – in questa fase straordinaria del PNRR – con
- laurea + 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022 oppure
- laurea + 3 anni di servizio (a specifiche condizioni indicate dal bando)
La riforma è stata attuata con il DL 36/2022
Nell’aprile 2022 è stato pubblicato il DL 36, che riforma il modello previsto fino ad allora dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
Il nuovo modello, la cui entrata a regime è prevista per il 2025, prevede che il docente
- consegua l’abilitazione (60 CFU)
- superi il concorso
- sia assunto a tempo indeterminato e svolga l’anno di prova e formazione
Quindi dal 2025 l’abilitazione sarà il titolo di accesso al concorso ordinario per la scuola secondaria ( per infanzia e primaria lo è già).
Al momento, fino al 31 dicembre 2024, siamo nella cosiddetta “fase straordinaria”, nella quale il percorso diventa
- concorso riservato anche a docenti che non hanno conseguito l’abilitazione e che per arrivare ai 60 CFU consegua i rimanenti CFU (30 o 36)
Pertanto il concorso bandito con DDG n. 2575/2023 è un concorso ordinario (assicurerà i 12 punti per mobilità e graduatorie interne di istituto) una volta assunti a tempo indeterminato ma presenta modalità non ordinarie, tipiche della fase straordinaria.
Il concorso non è abilitante: la comunicazione è precedente al bando
E’ sbagliato affermare che la natura non abilitante del concorso sia stata comunicata solo attraverso il bando. Il bando infatti è la declinazione, l’applicazione di quel DL 36/2022 che risale appunto ad aprile 2022, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.
Il Decreto PA bis ha in parte modificato il Decreto eliminando la graduazione, nelle assunzioni, tra docenti già in possesso di abilitazione e docenti non abilitati.
Già il DL 36/2022 prevedeva comunque
“2. I vincitori del concorso che non abbiano ancora conseguito l’abilitazione all’insegnamento e abbiano partecipato alla procedura concorsuale ai sensi dell’articolo 5, comma 4, sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l’Ufficio scolastico regionale a cui afferisce l’istituzione scolastica scelta e devono acquisire, in ogni caso, 30 CFU/CFA tra quelli che compongono il percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all’articolo 2-bis, con oneri, a carico dei partecipanti, definiti dal decreto di cui al comma 4 del medesimo articolo 2-bis. Conseguita l’abilitazione, i docenti sono assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le disposizioni di cui al comma 1.”
La modalità delle prove
Trattandosi di una fase straordinaria, con tempi molto stretti per rispondere alla timeline che il Ministero è riuscito a rinegoziare a Bruxelles, ci sembra corretto che la procedura non preveda una prova preselettiva (in ogni caso il numero di domande sembra essere stato inferiore alle aspettative, anche se a contare sarà il dato per classe di concorso, ancora non noto).
Qualche dubbio avanzeremmo piuttosto sulla “prova unica” per tutte le classi di concorso o posti di insegnamento per i quali si partecipa, perché con un’unica prova scritta si pregiudica – sia in caso positivo che negativo – lo svolgimento del concorso.
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali)