Concorso riservato sostegno, docenti possono ottenere incarico in una provincia della regione scelta ma se non accettano possono iscriversi nuovamente
I partecipanti alla procedura riservata di assunzione su posto di sostegno ottengono dapprima una supplenza annuale e poi l’a.s. successivo l’immissione in ruolo. Attribuzione incarico annuale e svolgimento percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio.
Procedura
La procedura riservata di assunzione sui posti di sostegno residuati dalle annuali immissioni in ruolo (ivi compresa la Call veloce), prevista dall’articolo 1, comma 980, della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021), che ha modificato l’articolo 1 del DL n. 126/2019, convertito in legge n. 159/2019, introducendo i commi 18-novies, 18-decies e 18-undecies, sarà disciplinata da un apposito decreto, di cui il Ministero dell’Istruzione ha già predisposto la relativa bozza e sulla quale si è già espresso il CSPI.
La procedura si articola in:
- costituzione graduatorie regionali;
- assunzione a tempo determinato (contratto annuale al 31/08) sui posti residuati delle annuali immissioni in ruolo, attingendo dalle suddette graduatorie;
- percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio con test finale, nel corso del contratto a tempo determinato;
- prova disciplinare, a seguito del superamento del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio;
- assunzione a tempo indeterminato dal 1° settembre dell’anno scolastico successivo a quello di assunzione a tempo determinato, previo superamento del periodo di prova e della prova disciplinare, e conferma in ruolo.
Una volta costituite le succitate graduatorie regionali, dunque, gli aspiranti in esse inclusi possono ottenere l’incarico annuale. Al riguardo, ricordiamo che gli incarichi finalizzati al ruolo dalla predette graduatorie possono essere attribuiti solo in caso di incapienza di GaE, GM di concorsi ordinari o riservati e di qualsiasi altra graduatoria di procedure volte all’immissione in ruolo sui posti di sostegno per i rispettivi gradi, nei limiti delle facoltà assunzionali annualmente autorizzate per tale tipologia di posto.
In definitiva, si ricorre alle graduatorie regionali esclusivamente nel caso in cui residuino posti di sostegno al termine delle annuali immissioni in ruolo, compresa la Call veloce.
Attribuzione incarico annuale
Modalità
Gli incarichi annuali su sostegno finalizzati al ruolo, leggiamo nella bozza di DM succitata, sono attribuiti con modalità informatizzata. Conseguentemente, gli aspiranti presenteranno apposita istanza in modalità telematica, ove indicare le sedi in cui essere assegnati.
Decadenza graduatoria
Gli aspiranti inclusi nelle graduatorie regionali sono cancellati dalle medesime in caso di:
- mancata partecipazione alla procedura di attribuzione dell’incarico annuale (quindi in caso di mancata presentazione della domanda);
- mancata individuazione per incompleta indicazione di tutte le preferenze esprimibili (è questo il caso di un aspirante che: presenta domanda di partecipazione, non indica tutte le sedi/preferenze esprimibili e non ottiene l’incarico);
- mancata presa di servizio nella sede assegnata entro i termini fissati dall’Amministrazione;
- rinuncia all’incarico attribuito.
I docenti depennati, a causa dei motivi sopra riportati, possono inserirsi nuovamente nelle graduatorie regionali al prossimo aggiornamento delle medesime (tale possibilità, al contrario, non è prevista per gli aspiranti che non superano la prova disciplinare, i quali non potranno più iscriversi nelle graduatorie regionali anche in diversa regione).
Anno di prova
Superamento anno di prova
I docenti che ottengono l’incarico annuale su sostegno finalizzato al ruolo, come detto sopra, svolgono nel corso del contratto a tempo determinato il nuovo percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio con test finale (d’ora in avanti “anno di prova”), disciplinato dal DM n. 226/2022. Qui tutte le info sul predetto percorso
Superato “l’anno di prova”, gli aspiranti sono ammessi a sostenere la prevista prova disciplinare (superata anche quest’ultima, sono assunti in ruolo a decorrere dal 1° settembre dell’anno scolastico successivo a quello dell’incarico annuale o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, e confermati in ruolo nella medesima scuola presso cui hanno svolto il servizio a tempo determinato).
Mancato superamento o rinvio anno di prova
Nel caso in cui gli aspiranti non superino “l’anno di prova” devono ripeterlo (è possibile farlo una sola volta).
“L’anno di prova” va ripetuto anche nel caso in cui lo stesso sia rinviato per giustificati motivi, normativamente previsti (ad esempio, in caso di docente che non raggiunge i 180 gg di servizio, di cui almeno 120 di attività didattica).
Nell’uno e nell’altro caso sopra riportati (ossia ripetizione in seguito a valutazione negativa ovvero rinvio dell’anno di prova), gli interessati mantengono il contratto a tempo determinato nella medesima scuola in cui hanno ottenuto l’incarico annuale di cui sopra.
Assunzione docenti di sostegno: ci sarà una graduatoria biennale, requisiti per accedere e modalità. BOZZA DECRETO
NB: quanto detto sopra sulla base della bozza di DM, per cui potrebbe essere soggetto ad eventuali modifiche, che segnaleremo prontamente.