Concorso riservato dirigenti scolastici: chi non ha superato preselettiva ma ha sostenuto prova scritta con provvedimento del giudice, può partecipare?
Gli aspiranti, in possesso dei richiesti requisiti, parteciperanno alla prova d’accesso al corso intensivo di formazione per diventare dirigente scolastico.
Ricordiamo quali sono i succitati requisiti, al fine di rispondere ad un quesito posto in redazione.
Articolazione procedura
La procedura in esame è stata introdotta dal decreto Milleproroghe (DL n. 198/2022, convertito in legge n. 14/2023), che ha previsto un corso intensivo di formazione(cui si accede tramite una prova d’accesso) con annessa prova finale per i docenti partecipanti al concorso per dirigente scolastico di cui al DM 1259/2017 e i quali si trovino in una delle condizioni di seguito indicate. Al Milleproroghe è seguito il previsto decreto ministeriale, DM n. 107/2023, disciplinante l’intera procedura ossia le modalità di partecipazione al corso intensivo di formazione e alla relativa prova finale.
La procedura in esame, ai sensi del citato DM n. 107/2023:
– si articola nei seguenti steps:
- prova di accesso
- corso intensivo di formazione
- prova finale del corso intensivo
- elenco graduato in coda alla graduatorie di merito del concorso ordinario 2017
– è rivolta (per cui possono partecipare alla prova d’accesso al corso intensivo di formazione) ai partecipanti al concorso ordinario del 2017, che abbiano sostenuto almeno la prova scritta del predetto concorso e, alla data del 28 febbraio 2023, si trovino in una delle seguenti condizioni:
- a) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta;
- b) abbiano superato la prova scritta e la prova orale, cui siano stati ammessi in seguito ad un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato;
- c) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova orale.
Quesito
Un nostro lettore chiede quanto segue:
In merito al concorso per DS del 2017, ho partecipato alla prova scritta (con riserva) NON SUPERANDOLA, ho proposto ricorso, per non avere superato la prova scritta, entro i termini di legge. Ho partecipato alla prova scritta con riserva, non avendo superato il test preselettivo. POTRO’ PARTECIPARE AL CONCORSO RISERVATO DS 2017? L’emendamento prevede: “I requisiti, nel dettaglio sono i seguenti, i candidati dovranno: aver sostenuto almeno la prova scritta, avere proposto ricorso entro i termini di legge, avere pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta o avere superato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare o abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova orale.” L’emendamento non cita chi non ha superato la prova scritta ed è stato ammesso ad essa a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare (non avendo superato la prova preselettiva). Come si è pronunciato il Consiglio di Stato in merito all’ammissione con riserva alla prova scritta? Gentile redazione, chiederei cortesemente di chiarire i requisiti che mi permettono, o meno, di partecipare al corso-concorso, non avendo superato la prova preselettiva.
I requisiti richiesti sono quelli sopra riportati e il nostro lettore (come si evince dal quesito) non rientra in nessuna delle casistiche riportate:
- a) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta;
- b) abbiano superato la prova scritta e la prova orale, cui siano stati ammessi in seguito ad un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato;
- c) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova orale.
Come dice il lettore stesso, la disposizione non cita chi ha sostenuto la prova scritta in virtù di un provvedimento giurisdizionale cautelare, ma ciò è previsto soltanto per chi ha anche superato la prova scritta e quella orale.
La ratio della disposizione normativa sembra essere quella di “risanare” la situazione di chi ha almeno superato la prova preselettiva oppure chi non l’ha superata, è stato ammesso alla prova scritta in seguito a provvedimento giurisdizionale cautelare e poi ha superato sia la citata prova che quella orale. Pertanto, dal tenore letterale della disposizione e da quella che sembra essere la ratio della norma, il nostro lettore non rientra in nessuna delle sopra riportate casistiche. Consigliamo, tuttavia, di informarsi a livello di uffici ministeriali, in quanto il lettore ha sostenuto comunque la prova scritta, come si legge nel punto a. sopra riportato, sebbene vi sia stato ammesso in virtù di un provvedimento giurisdizionale.
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