Concorso PNRR 2023, anno di prova solo se abilitati. Caso limite: docente assunto sabato 7 dicembre, si abiliterà lunedì 9 dicembre
Il docente immesso in ruolo con nomina giuridica al 01/09/24 ed economica al 01/09/25, il quale stia svolgendo una supplenza che permetta di raggiungere i previsti requisiti di servizio, è tenuto a svolgere l’anno di prova, purché abilitato.
Concorso PNRR scuola secondaria 2023: assunzioni
Al concorso PNRR 2023 scuola secondaria di primo e secondo grado hanno partecipato (e stanno partecipando), oltre agli abilitati, anche docenti non abilitati, in virtù del possesso di: laurea + 24 CFU/CFA (conseguiti entro il 31/10/22) oppure laurea + 3 anni di servizio nelle scuole statali, anche non continuativi, negli ultimi cinque, di cui uno nella specifica classe di concorso di partecipazione.
I vincitori del concorso, se abilitati all’atto dell’assunzione sono direttamente assunti a tempo indeterminato, mentre quelli non abilitati sono dapprima assunti a tempo determinato, conseguono l’abilitazione – frequentando i previsti percorsi da 36 o 30 CFU – nel corso dell’a.s. a tempo determinato, sono assunti in ruolo l’anno scolastico successivo e quindi avviati all’anno di prova.
Quanto alle tempistiche di assunzione dei docenti in questione (compresi i vincitori del concorso PNRR scuola dell’infanzia e primaria), le medesime (assunzioni):
- possono essere avvenute entro il 31/08/2024, in caso le relative GM siano state pubblicate entro la medesima data;
- si possono svolgere sino al prossimo 31 dicembre, purché le relative GM siano pubblicate dopo il 31/08 ed entro il 10/12/2024, secondo quanto disposto dal DL 71/2024;
- possono essere effettuate con nomina giuridica al 01/09/24 ed economica al 01/09/2025, in caso le relative GM siano state pubblicate entro il 31/08, per cui la nomina è avvenuta dopo il 31 agosto per surroga, a seguito di rinunce. Lo stesso dicasi per gli assunti da altre GM.
Anno prova docenti vincitori non abilitati
Sino alla pubblicazione dell’annuale nota sull’anno di prova a.s. 24/25, gli interessati si ponevano un dubbio relativo agli assunti a tempo determinato in quanto non abilitati (quelli di cui sopra).
Il dubbio è stato adesso risolto, poiché la nota suddetta ha indicato che i docenti assunti con contratto a tempo determinato su posto comune nella scuola secondaria (ossia i vincitori del concorso secondaria PNRR), privi di abilitazione all’atto dell’assunzione, svolgeranno il periodo di prova e formazione nell’anno scolastico 2025/2026 a seguito dell’assunzione a tempo indeterminato, previo conseguimento dell’abilitazione stessa.
Pertanto, anche coloro i quali conseguiranno l’abilitazione a breve, non potranno comunque svolgere l’anno di formazione e prova.
Il caso limite
Ce lo racconta una nostra lettrice “sono stata assunta come vincitrice di concorso per A027 in un Liceo sabato 7 dicembre. Ho svolto il corso universitario per il conseguimento dei 30 CFU necessari ad acquisire l’abilitazione e lunedì 9 dicembre avrò l’esame per il conseguimento dell’abitazione. Se le date fossero state al contrario non ci sarebbe stato alcun problema per l’accesso all’anno di prova. Essendo invece prima avvenuta l’assunzione e poi l’abilitazione mi hanno detto che l’anno di prova sarà rimandato al prossimo anno? No le sembra che sia una situazione mortificante?”
Concordiamo con lei. Null’altro da aggiungere, se non sottolineare il mancato raccordo tra i due Ministeri che gestiscono la formazione e il reclutamento degli insegnanti.
Anno prova docenti con nomina giuridica
La medesima suddetta nota sull’anno di prova ha indicato che sono tenuti a svolgere il predetto anno i docenti con nomina giuridica al 01/09/24 ed economica al 01/09/2025, se in possesso dei prescritti requisiti di servizio nel medesimo grado di istruzione (ciò riguarda gli assunti abilitati delle GM PNRR ed anche gli assunti dalle altre GM esistenti):
… sono tenuti al periodo di formazione e prova:
- …
- i docenti assunti a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 01/09/2024 ed economica 01/09/2025, se in possesso dei prescritti requisiti di servizio nel medesimo grado di istruzione.
Che significa se in possesso dei prescritti requisiti di servizio nel medesimo grado di istruzione?
Significa che devono svolgere nello stesso grado di istruzione di immissione in ruolo un servizio di 180 giorni, di cui almeno 120 di attività didattiche. In sostanza, devono svolgere una supplenza al 30/06 ovvero al 31/08, ossia che permetta lo svolgimento dei suddetti giorni. Ciò però, come detto nel paragrafo precedente, non può riguardare i vincitori del concorso scuola secondaria PNRR 2023 non abilitati, per quanto sopra indicato e riportato nella nota summenzionata:
A norma dell’articolo 13, comma 2, e dell’articolo 18-bis, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, i docenti assunti con contratto a tempo determinato su posto comune nella scuola secondaria, in quanto vincitori del concorso bandito con DDG 2575 del 6 dicembre 2023 privi di abilitazione all’atto dell’assunzione, svolgeranno il periodo di prova e formazione dell’anno scolastico 2025/2026 a seguito dell’assunzione a tempo indeterminato, previo conseguimento dell’abilitazione stessa.
Quesito
Gentilissima, recentemente ho ottenuto, a seguito di integrazione della GM24, la nomina giuridica dal 1/9/24 ed economica dall’1/9/25. In particolare, nell’avviso pubblicato dall’USR relativo all’esito della FASE I era così indicato: “Agli aspiranti individuati dopo il 31 agosto viene assegnata la provincia di titolarità; gli stessi, partecipando alle operazioni di mobilità del personale di ruolo per l’anno scolastico successivo, otterranno la sede di titolarità, dove svolgeranno il periodo di formazione e prova”. Attualmente ho un contratto per 9 ore, con scadenza 30/06 ed ottenuto con nomina da GPS, sulla classe di concorso ADSS per la quale sono abilitato avendo svolto il TFA. Il mio quesito è il seguente:
VISTA la nota 202382 del 26 novembre 2024 del MIM, posso svolgere l’anno di prova già a partire da questo anno scolastico sulla classe di concorso ADSS per la quale ho già l’abilitazione? Faccio presente, inoltre, che la c.d.c. per la quale ho superato il concorso, la A020-Fisica, è nel medesimo grado di istruzione, ma che attualmente non sono abilitato su A020 in quanto attendo l’avvio del primo percorso abilitante disponibile. Grazie.
No, il nostro lettore non potrà svolgere l’anno di prova nel corso dell’a.s. 2024/25, non per i requisiti di servizio (infatti per i docenti in part-time il numero dei giorni di servizio e attività didattiche richiesti è proporzionalmente ridotto) o per la supplenza su ADSS (infatti trattasi dello stesso grado di assunzione in ruolo), ma per il fatto di non essere abilitato nella classe di concorso in cui è risultato vincitore.
Sebbene non richiesto, affermiamo infine che, se all’atto dell’assunzione sarà abilitato, lo stesso (lettore), sarà assunto direttamente a tempo indeterminato, come avvenuto per i colleghi che hanno iniziato il concorso non abilitati e poi hanno conseguito il titolo in seguito, i quali hanno dichiarato l’abilitazione nella domanda per la scelta delle scuole (FASE 2 delle immissioni in ruolo). Ciò, nonostante lo stesso otterrà la sede con le procedure di mobilità per l’a.s. 25/26.
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).
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