Concorso PNRR 2, il bando è in arrivo cosa manca per la pubblicazione. RISPOSTE AI QUESITI
Concorso PNRR2: oggi l’informativa al Ministero sulla BOZZA del bando che, dopo alcuni ulteriori passaggi, potrebbe presto essere pubblicata su INPA. Si avvia così la seconda procedura di reclutamento degli insegnanti sulla base del nuovo reclutamento avviata con il DL 36/22 dell’allora Ministro Bianchi: entro il 31 dicembre 2024 saranno ancora validi come titolo di accesso laurea + 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022 e il diploma ITP per le classi di concorso della tabella B. Ne parliamo con Sonia Cannas, in attesa dell’incontro di pomeriggio.
Quali sono le prove e i requisiti per il concorso PNRR2?
“Le prove sono strutturate in modo analogo a quelle del PNRR1. La prova scritta consiste in 50 quesiti a risposta multipla suddivisi in: 10 quesiti in ambito pedagogico, 15 sulle metodologie didattiche (inclusi inclusione e valutazione), 5 di inglese e 5 sulle tecnologie didattiche. Ogni risposta corretta vale 2 punti, mentre le risposte sbagliate o non date non attribuiscono punteggio. È necessario ottenere almeno 70/100 per superare la prova scritta. Tuttavia, rispetto al PNRR1, per accedere all’orale bisogna rientrare nel triplo dei posti banditi. Se l’ultimo candidato utile e il primo escluso hanno lo stesso punteggio, anche quest’ultimo accederà all’orale.
La prova orale prevede una lezione simulata (con estrazione della traccia 24 ore prima) e uno o più quesiti disciplinari estratti al momento. Per alcune classi di concorso è prevista una prova pratica. Anche in questo caso, il punteggio minimo è 70/100. I titoli presentati verranno valutati fino a un massimo di 50 punti. La graduatoria finale includerà solo i vincitori, ovvero i candidati rientranti nei posti banditi, tenendo conto anche delle riserve: il 30% dei posti è riservato a chi ha tre anni di servizio, il 15% a chi ha svolto il servizio civile universale o è volontario, e ulteriori riserve riguardano i beneficiari della legge 68/1999.
Per accedere ai posti comuni nella scuola primaria e dell’infanzia è richiesta l’abilitazione (laurea in Scienze della Formazione Primaria o diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002). Per la secondaria, invece, sono richiesti: il titolo di accesso alla classe di concorso e i 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022, oppure tre anni di servizio negli ultimi cinque (di cui almeno uno specifico), o 30 dei 60 CFU del percorso abilitante, oppure l’abilitazione specifica per la classe di concorso.”
Quali novità ci sono per i tempi di presentazione della domanda?
“A differenza del precedente concorso, in cui si avevano 30 giorni per presentare la domanda, in questo caso i candidati avranno solo 20 giorni a disposizione. Questo è stabilito dalle modifiche apportate dai decreti ministeriali n. 205 e 206 del 2023.”
E per gli ITP (Insegnanti Tecnico-Pratici)?
“Per gli ITP valgono ancora i requisiti transitori: è sufficiente il diploma che dà accesso alla classe di concorso. Tuttavia, entro il 2024 saranno pubblicate le nuove tabelle con i requisiti aggiornati, che prevederanno il possesso di una laurea triennale. Ad oggi, però, questo decreto non è ancora stato emanato.”
Nella prova orale c’è una parte di inglese?
“Sì, c’è una piccola parte di inglese che dura circa 5 minuti. Viene gestita dal membro aggregato della commissione e può valere fino a un massimo di 10 punti su 100 nella prova orale.”
Quando saranno resi noti i posti messi a bando?
“Il totale complessivo sarà di circa 20.000 posti. La suddivisione per tipologia di posto e per regione sarà resa nota con la pubblicazione del bando.”
Che fine faranno gli idonei non vincitori del concorso PNRR1?
“Gli idonei non vincitori potranno essere inseriti nelle graduatorie di merito solo nel caso in cui qualche vincitore rinunci al ruolo. In caso contrario, dovranno partecipare a un nuovo concorso per ottenere il ruolo. Tuttavia, potranno beneficiare di 12,50 punti aggiuntivi nella valutazione dei titoli grazie al superamento di un concorso ordinario.”
Quando sarà pubblicato il bando e quando si svolgeranno le prove?
“Non abbiamo ancora una data precisa per le prove, ma il bando dovrebbe essere pubblicato entro dicembre. È probabile che le prove scritte si svolgano tra febbraio e marzo 2025, come avvenuto lo scorso anno per il PNRR1. Non si dovrebbe andare oltre marzo, perché sarebbe complicato gestire le commissioni e concludere le procedure entro l’estate.”
Esiste un limite di tempo entro cui devono essere svolte le prove orali?
“Sì, secondo il regolamento generale sui concorsi della Pubblica Amministrazione, le prove orali devono concludersi entro sei mesi dalla prova scritta. In caso contrario, l’ente responsabile deve giustificare il ritardo al Ministero. Tuttavia, nella scuola le tempistiche possono essere influenzate dalla difficoltà nel reperire i commissari e nel conciliare gli impegni lavorativi di chi assume questo ruolo.”
I vincitori di concorso non abilitati potranno frequentare i percorsi abilitanti senza selezione?
“Sì, i vincitori di concorso potranno accedere di diritto ai percorsi abilitanti senza selezione. Il numero chiuso sarà previsto solo per chi intende iscriversi ai percorsi abilitanti senza aver superato il concorso. Per quanto riguarda chi è già iscritto al TFA nono ciclo, non ci sono ancora indicazioni precise. Nel primo ciclo di percorsi abilitanti, è stata consentita la contemporanea iscrizione al TFA ottavo ciclo, ma frequentare entrambi i percorsi è comunque complicato, dato l’obbligo di frequenza per i tirocini (diretto e indiretto) e la possibilità di seguire i corsi fino a un massimo del 50% in modalità telematica.”
Conviene presentare la domanda con laurea + 24 CFU o con l’abilitazione?
“Dipende dal punteggio. Come indicato nelle tabelle allegate al decreto ministeriale n. 205 del 2023, si assegnano fino a un massimo di 12,50 punti per il voto del titolo di accesso. Chi accede con laurea + 24 CFU utilizzerà il voto di laurea, mentre chi accede con l’abilitazione utilizzerà il voto dell’abilitazione. In più, per chi accede con l’abilitazione è previsto anche un punteggio aggiuntivo. Conviene quindi fare i calcoli per determinare quale titolo offre il punteggio più alto.”
Se la graduatoria di merito del concorso uscisse a febbraio, quando sarà l’immissione in ruolo e la presa di servizio?
“Le immissioni in ruolo per le graduatorie di merito pubblicate dopo il 10 dicembre avvengono durante l’estate, con presa di servizio fissata al 1° settembre.”
Chi ha vinto un concorso e sta facendo supplenze fino al 30 giugno è obbligato a prendere servizio nella nuova scuola?
“Sì, se si viene chiamati per la fase 1 o 2 delle immissioni in ruolo e si rientra nei posti disponibili, è necessario prendere servizio entro cinque giorni. In caso contrario, si decade dalla procedura concorsuale e non è possibile proseguire le supplenze in corso per garantire la continuità didattica.”
Si può partecipare al concorso sul sostegno solo con il diploma?
“No, per partecipare ai concorsi sul sostegno è sempre necessaria la specializzazione. Questa si ottiene tramite il percorso TFA sostegno, a cui si accede con l’abilitazione per primaria e infanzia o con il titolo d’accesso a una classe di concorso per la secondaria.”
Come si certifica di aver superato le prove del precedente concorso per ottenere i 12,50 punti?
“La domanda di partecipazione al concorso è un’autocertificazione. Si dichiarano i titoli di servizio e culturali posseduti, senza dover allegare certificati, salvo casi particolari (come titoli esteri o certificazioni mediche).”
Perché è necessario ripetere lo scritto nel prossimo concorso se il precedente non è stato completato con l’orale?
“Se l’orale del concorso precedente non è stato calendarizzato o completato, non è certo che il ministero bandisca nuovamente quella classe di concorso nella stessa regione. Tuttavia, la necessità di bandire nuovi concorsi deriva dagli accordi del PNRR e dall’urgenza di avere nuove graduatorie di merito per molte classi di concorso già esaurite.”
I 24 CFU vengono riconosciuti interamente?
“C’è stata confusione su questo punto. Secondo l’articolo 8, comma 1, del DPCM del 4 agosto, i 24 CFU devono essere riconosciuti integralmente. Tuttavia, alcune FAQ del Ministero dell’Università avevano inizialmente affermato il contrario, generando problemi negli Atenei, che riconoscevano solo 12 CFU. Successivamente, chiarimenti informali hanno portato molti Atenei a riconoscere tutti i 24 CFU.”
È possibile partecipare al concorso PNRR2 se si è ancora in attesa dell’esito del PNRR1?
“Sì, è possibile partecipare al nuovo concorso, anche per la stessa classe di concorso e nella stessa regione, se viene bandito. Non conoscendo l’esito del primo concorso, conviene non precludersi questa opportunità. Si può anche scegliere di partecipare in un’altra regione.”
Qual è l’importanza dell’abilitazione per la specifica classe di concorso?
“Se si utilizza l’abilitazione come titolo di accesso, si possono ottenere fino a 12,50 punti sulla base del voto di abilitazione. Per le abilitazioni conseguite tramite percorsi specifici, potrebbe esserci un punteggio aggiuntivo, ma dipende dal regolamento. Attualmente non sappiamo se i nuovi percorsi abilitanti rientreranno nelle categorie che attribuiscono un punteggio aggiuntivo di 12,50 punti o di 5 punti.”
Quali sono gli step preliminari alla pubblicazione del bando?
“Dal punto di vista burocratico, gli step non sono molti. L’amministrazione predispone la bozza del bando, che poi viene sottoposta a un’informativa sindacale per presentarla ai sindacati. Successivamente, il bando può essere pubblicato. Non c’è bisogno di attendere nuovi decreti ministeriali, perché quelli che regolamentano il concorso (DM 205 e 206 del 2023) sono già stati pubblicati e valgono sia per il PNRR1 che per il PNRR2 e i futuri concorsi.”
Chi è al terzo anno di insegnamento può partecipare al concorso?
“Sì, chi ha i requisiti d’accesso può partecipare. Tuttavia, chi è al terzo anno non può far valere il requisito dei tre anni di servizio, poiché le tre annualità devono essere già maturate alla scadenza del bando. Probabilmente per il prossimo concorso non c’è il tempo per completare la terza annualità, che si ottiene con 180 giorni di servizio o servizio continuativo dal 1° febbraio agli scrutini.”
Ci sarà un PNRR3?
“Sì, è previsto, perché faceva parte degli accordi del PNRR. Inoltre, con la nuova riforma, i concorsi dovrebbero essere banditi ogni anno, una grande opportunità per chi vuole entrare in ruolo o riprovare in caso di esito negativo.”
Come funzionano le riserve per chi è in possesso della legge 68/99?
“La legge 68/99 prevede una quota di posti riservati, con percentuali diverse a seconda della tipologia di riserva. Queste percentuali non si applicano ai posti banditi dal concorso, ma al numero di posti disponibili in organico di diritto a livello provinciale. Se la quota non è stata saturata, i candidati idonei al concorso che beneficiano della legge possono entrare in graduatoria di merito grazie alla riserva.”
Le abilitazioni conseguite tramite concorsi straordinari verranno valutate nel secondo concorso?
“Le abilitazioni vengono valutate sulla base del voto, ma non c’è un punteggio aggiuntivo per quelle conseguite tramite concorsi straordinari o ordinari. Tuttavia, se si partecipa al concorso con un altro titolo di accesso (es. laurea + 24 CFU), l’abilitazione conseguita nella stessa classe di concorso può essere inserita tra i titoli valutabili.”
Chi ha 24 CFU ma non è specializzato in sostegno né ha tre annualità di servizio, quale percorso abilitante deve fare?
“Deve iscriversi al percorso abilitante da 60 CFU, chiedendo il riconoscimento dei 24 CFU. Di conseguenza, frequenterà un percorso ridotto da 36 CFU, con il piano di studi previsto dall’allegato 5 del DPCM.”
Se l’invalidità viene riconosciuta dopo la pubblicazione del bando, può essere fatta valere come riserva o precedenza?
“La precedenza è prevista solo per chi beneficia della legge 104. In caso di riconoscimento successivo alla pubblicazione del bando, dipende dalla retroattività del riconoscimento e dal contenuto specifico del decreto. È necessario verificare caso per caso.”
I docenti “ingabbiati” nella primaria con 30 CFU possono chiedere il passaggio di ruolo?
“Sì, chi possiede l’abilitazione per una classe di concorso può richiedere il passaggio di ruolo tramite la mobilità professionale. Tuttavia, l’esito dipende dalle richieste ricevute e dai posti disponibili.”
Cosa significano fase 1 e fase 2 nelle immissioni in ruolo?
“La fase 1 consiste nella scelta della provincia per l’immissione in ruolo e si compila su Istanze Online. Le province sono già elencate e vanno ordinate secondo preferenza. Una volta assegnata la provincia, si passa alla fase 2, in cui si scelgono le scuole specifiche all’interno della provincia assegnata. Se non si inseriscono tutte le preferenze, la scuola verrà assegnata d’ufficio.”
Come verranno effettuate le nomine in ruolo sugli idonei non vincitori in caso di rinunce?
“Purtroppo, il decreto ministeriale non prevede la pubblicazione di elenchi di idonei, il che rende difficile comprendere la propria posizione. Tuttavia, è possibile richiedere l’accesso agli atti per verificare eventuali errori nel caso in cui un candidato con punteggio inferiore venga inserito in graduatoria.”
Se partecipo al concorso con i 24 CFU e mi abilito durante il percorso, cosa succede?
“Secondo il Ministero, l’importante è possedere l’abilitazione, indipendentemente da come è stata conseguita. Si può quindi sfruttare l’abilitazione ottenuta, anche se è stata acquisita dopo la candidatura al concorso.”
Chi non ha ancora sostenuto l’orale di un concorso precedente deve ripetere le prove?
“No, non è necessario rifare le prove, ma conviene comunque iscriversi al nuovo concorso, se viene bandito per la stessa classe di concorso e nella stessa regione, per avere un’opportunità in più.”
Chi ha preso l’abilitazione dopo la presa di servizio può svolgere l’anno di prova?
“Se il contratto è stato firmato come finalizzato al ruolo, l’anno di prova sarà rimandato all’anno successivo. Se invece c’è una nuova presa di servizio dopo aver conseguito l’abilitazione, questa dovrebbe avvenire con un contratto a tempo indeterminato, consentendo di svolgere l’anno di prova. Tuttavia, la gestione di questi casi specifici non è stata chiarita del tutto dal Ministero.”
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